§ 94.1.916 - D.L. 1 giugno 1993, n. 167 .
Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/06/1993
Numero:167


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei [...]
Art. 2.      1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 7.892 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 94.1.916 - D.L. 1 giugno 1993, n. 167 [1] .

Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

(G.U. 2 giugno 1993, n. 127)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92en. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1993.

     2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993.

 

          Art. 2.

     1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1e3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.

     2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

     5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'art. 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza U.E.O.

     6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza U.E.O.

     7. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 7.892 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 30 luglio 1993, n. 261.