§ 94.1.584 - Legge 13 aprile 1977, n. 216.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'Istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/04/1977
Numero:216

§ 94.1.584 - Legge 13 aprile 1977, n. 216.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'Istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

(G.U. 23 maggio 1977, n. 138)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione, con allegato e protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 22 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     Le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputate alle disponibilità previste dall'art. 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione delle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo, così come modificato dall'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 4.

     L'art. 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente:

     "La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di azione numero 70, è valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80".

 

     Art. 5.

     Il primo periodo del primo comma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente:

     "La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, è valutata in L. 6.064.500.000".

 

Convenzione relativa all'Istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine - Bruxelles, 11 ottobre 1973

 

     Art. 1.

     1. E' istituito un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, qui appresso denominato "Centro".

     2. Gli organi del Centro sono il Consiglio ed il direttore. Il Consiglio è assistito da un Comitato consultivo scientifico e da un Comitato finanziario. Ciascuno di tali organi e Comitati esercita le proprie funzioni entro i limiti e alle condizioni fissati dalla presente Convenzione.

     3. I membri del Centro, qui appresso denominati "Stati membri", sono gli Stati firmatari della presente Convenzione.

     4. Il Centro ha personalità giuridica sul territorio di ciascuno degli Stati membri. In particolare, ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.

     5. La sede del Centro è situata a Shinfield Park, presso Reading (Berkshire), nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

     6. Le lingue ufficiali del Centro sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese il tedesco.

     Le lingue di lavoro sono il francese, l'inglese e il tedesco.

     Il Consiglio stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro.

 

     Art. 2.

     1. Gli obiettivi del Centro sono:

     a) sviluppare modelli dinamici dell'atmosfera per la preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine utilizzando metodi numerici;

     b) elaborare in maniera regolare i dati necessari alla preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine;

     c) effettuare ricerche scientifiche e tecniche intese a migliorare la qualità di dette previsioni;

     d) raccogliere e conservare i dati meteorologici adeguati;

     e) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri, nelle forme più idonee, i risultati degli studi e delle ricerche di cui alle lettere a) e c) e i dati di cui alle lettere b) e d);

     f) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri per le loro ricerche, con priorità per le ricerche nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche, una sufficiente percentuale, stabilita dal Consiglio, della sua capacità di calcolo;

     g) contribuire all'attuazione dei programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale;

     h) contribuire al perfezionamento del personale scientifico dei centri meteorologici degli Stati membri nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche.

     2. Il Centro crea e gestisce gli impianti necessari al conseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1.

     3. In linea generale, il Centro pubblica o rende in ogni altro modo disponibili, alle condizioni fissate dal Consiglio, i risultati scientifici e tecnici delle sue attività, purché detti risultati non siano contemplati nell'art. 15.

 

     Art. 3.

     1. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il più ampiamente possibile, conformemente alla tradizione meteorologica internazionale, con i governi e con gli organismi nazionali degli Stati membri, nonché con gli Stati non membri del Centro e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche, governative o non governative, le cui attività siano collegate con i suoi obiettivi.

     2. Il Centro ha inoltre la facoltà di concludere accordi di cooperazione:

     a) con degli Stati, alle condizioni previste dall'art. 6, paragrafo 1, lettera e);

     b) con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, alle condizioni previste dall'art. 6. paragrafo 3, lettera k).

     3. Nel quadro degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 2, soltanto gli organismi pubblici degli Stati membri possono beneficiare della messa a disposizione di una parte della capacità di calcolo del Centro.

 

     Art. 4.

     1. Il Consiglio dispone dei poteri e adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

     2. Il Consiglio è composto al massimo di due rappresentanti per ogni Stato membro; uno dei due dovrebbe essere un rappresentante del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti nelle riunioni del Consiglio da consulenti.

     Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio in qualità di osservatore.

     3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice presidente i cui mandati durano un anno e che non possono essere rieletti più di due volte consecutive.

     4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Esso viene convocato a richiesta del presidente o a richiesta di almeno un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Centro, a meno che il Consiglio decida altrimenti in casi eccezionali.

     5. Per l'esecuzione del loro mandato, il presidente e il vicepresidente possono fare appello al concorso del direttore.

     6. Il Consiglio può istituire comitati a carattere consultivo di cui determina la composizione e il mandato.

 

     Art. 5.

     1. Per la costituzione del quorum di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei rappresentanti della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto.

     2. Ciascuno Stato membro dispone in Consiglio di un voto. Uno Stato membro perde il suo diritto di voto in Consiglio se l'importo dei suoi contributi arretrati supera l'importo dei contributi da esso dovuti in virtù dell'art. 13 per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio precedente. Il Consiglio, che delibera secondo le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 3, lettera m), può tuttavia autorizzare tale Stato membro a votare.

     3. Le decisioni del Consiglio su una questione urgente possono essere adottate mediante un voto per corrispondenza nell'intervallo tra le sessioni del Consiglio. In tal caso, la partecipazione alla votazione della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto è necessaria per costituire il quorum in tali decisioni.

     4. Per la constatazione dell'unanimità e delle diverse maggioranze previste nella presente Convenzione, sono presi in considerazione solo i voti espressi a favore o contro la decisione sottoposta alla votazione nonché, nei casi in cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all'art. 6, paragrafo 2, i contributi finanziari degli Stati membri che partecipano alla votazione.

 

     Art. 6.

     1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità:

     a) fissa il limite massimo delle spese per l'esecuzione del programma delle attività del Centro relativo ai cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione;

     b) delibera sull'ammissione di nuovi membri, conformemente alle disposizioni dell'art. 23, e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell'art. 13, paragrafo 3;

     c) decide, conformemente alle disposizioni dell'art. 20, in merito al ritiro della qualità di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto;

     d) decide in merito allo scioglimento del Centro conformemente alle disposizioni dell'art. 21, paragrafi 1 e 2;

     e) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con degli Stati; esso può autorizzarlo a concludere detti accordi;

     f) conclude, con uno o più Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'art. 22 del protocollo sui privilegi e le immunità previsto all'art. 16, ogni accordo complementare per l'esecuzione di tale protocollo.

     2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, sempreché l'insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro:

     a) adotta il regolamento finanziario del Centro;

     b) adotta, conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell'organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed approva la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il direttore a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all'art. 12, paragrafo 5, primo comma;

     c) decide, su proposta del direttore, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante;

     d) delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'art. 19;

     e) decide l'eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto;

     f) fissa, conformemente all'art. 21, paragrafo 3, le modalità di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo.

     3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi:

     a) adotta il proprio regolamento interno;

     b) adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprietà industriale e ai diritti d'autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni;

     c) approva l'accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, tra il Centro e lo Stato nel cui territorio è situata la sede del Centro;

     d) nomina il direttore del Centro e il suo supplente per una durata di cinque anni al massimo; il loro mandato può essere rinnovato una o più volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni;

     e) fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformemente all'art. 14, paragrafo 2;

     f) può porre fine al mandato del direttore o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro applicabili;

     g) approva il regolamento interno del Comitato consultivo scientifico conformemente all'art. 7, paragrafo 4;

     h) fissa, conformemente all'art. 13, paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all'art. 13, paragrafo 2;

     i) adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), il programma di attività del Centro, conformemente alle disposizioni dell'art. 11;

     j) delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell'esercizio trascorso, nonché sul bilancio delle attività e delle passività del Centro e dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio;

     k) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri, e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attività hanno un rapporto con i suoi obiettivi; può autorizzarlo a concludere tali accordi;

     l) fissa le condizioni alle quali l'utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all'art. 15, paragrafi 1 e 2 può essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche;

     m) decide sull'eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall'art. 5, paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto;

     n) adotta, conformemente all'art. 18, le raccomandazioni rivolte agli Stati membri sugli emendamenti da apportare alla presente Convenzione;

     o) determina, conformemente all'art. 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità previsto all'art. 16, le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15 di tale protocollo, nonché le categorie di esperti cui si applica l'art. 14 dello stesso protocollo.

     4. Quando non è prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

 

     Art. 7.

     1. Il Comitato consultivo scientifico è composto di dodici membri nominati dal Consiglio a titolo personale per una durata di quattro anni. Esso è rinnovato per un quarto ogni anno, restando inteso che ciascuno dei membri non può accettare più di due mandati consecutivi.

     Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Comitato.

     I membri del Comitato sono scelti tra i ricercatori degli Stati membri in modo da rappresentare la gamma più estesa possibile di discipline aventi attinenza con le attività del Centro. Il direttore presenta al Consiglio un elenco di candidati.

     2. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio sul progetto di programma di attività del Centro elaborato dal direttore e su qualsiasi altro problema presentatogli dal Consiglio. Il direttore tiene il Comitato al corrente dell'esecuzione del programma. Il Comitato esprime pareri sui risultati ottenuti.

     3. Il Comitato può invitare taluni esperti, in particolare persone facenti parte dei servizi che utilizzano le prestazioni del Centro, a partecipare ai suoi lavori quando si tratti di risolvere determinati problemi.

     4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Quest'ultimo entra in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera g).

 

     Art. 8.

     1. Il Comitato finanziario si compone di:

     a) un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati membri che versano i contributi più alti;

     b) tre rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non può essere rappresentato più di due volte consecutive in seno al Comitato.

     2. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario, il Comitato formula pareri e raccomandazioni ad uso del Consiglio su tutti i problemi finanziari sottoposti a questo ultimo ed esercita le competenze delegate gli dal Consiglio in materia finanziaria.

 

     Art. 9.

     1. Il direttore è il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest'ultimo nei rapporti esterni. Egli presiede, sotto l'autorità del Consiglio, all'attuazione dei compiti devoluti al Centro. Prende parte a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

     Il Consiglio designa la persona che assicura l'interim del direttore.

     2. Il direttore:

     a) adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Centro;

     b) esercita, fatto salvo il disposto dell'art. 10, paragrafo 4, i poteri che gli sono conferiti dallo statuto del personale;

     c) sottopone al Consiglio il progetto di programma di attività del Centro cui sono acclusi i pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo scientifico;

     d) prepara ed esegue il bilancio del Centro conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

     e) tiene il conto esatto di tutte le entrate e spese del Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

     f) sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione del bilancio e il consuntivo delle attività e delle passività, elaborati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nonché la relazione di attività del Centro;

     g) conclude, conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3,lettera k), gli accordi di cooperazione necessari per la realizzazione degli obiettivi del Centro.

     3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il direttore è assistito dal personale del Centro.

 

     Art. 10.

     1. Fatte salve le disposizioni del secondo comma, il personale del Centro è retto dallo statuto del personale adottato dal Consiglio che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera b).

     Se le condizioni di impiego di un agente del Centro non dipendono da tale statuto, esse sono sottoposte al diritto applicabile nello Stato in cui l'interessato esercita le sue attività.

     2. L'assunzione del personale si effettua in base alla competenza personale degli interessati, tenendo conto del carattere internazionale del Centro. Nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

     3. Si può ricorrere ad agenti degli organismi nazionali degli Stati membri, messi a disposizione del Centro a tempo determinato.

     4. Il Consiglio approva la nomina e il licenziamento degli agenti dei gradi superiori, definiti dallo statuto del personale, nonché del controllore finanziario e del suo supplente.

     5. Le controversie che possono sorgere dall'applicazione dello statuto del personale o dall'esecuzione di contratti di assunzione del personale sono disciplinate alle condizioni previste dallo statuto.

     6. Chiunque lavori al Centro è soggetto all'autorità del direttore e deve rispettare tutte le norme generali approvate dal Consiglio.

     7. Ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del direttore e degli altri agenti del Centro. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore e gli altri agenti non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o autorità estranea al Centro.

 

     Art. 11.

     Il programma di attività del Centro è adottato, su proposta del direttore, dal Consiglio che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera i).

     Il programma abbraccia in linea di massima un periodo di quattro anni e deve, ogni anno, essere adattato e completato per un periodo supplementare di un anno. Il programma determina il limite massimo delle spese per tutta la durata del programma e contiene inoltre una stima, suddivisa per anno e per grandi categorie, delle spese inerenti alla loro esecuzione.

     Il limite massimo di cui sopra può essere modificato soltanto secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera i).

 

     Art. 12.

     1. Il bilancio del Centro è stabilito per ogni esercizio finanziario, prima dell'apertura del medesimo, alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.

     Le spese del Centro sono coperte con i contributi finanziari degli Stati membri e con gli eventuali altri introiti del Centro. Nel bilancio, le spese e le entrate devono essere in equilibrio.

     Esso è stabilito nella moneta dello Stato in cui ha sede il Centro.

     2. Tutte le spese e le entrate del Centro devono formare oggetto di previsioni particolareggiate per ogni esercizio finanziario e devono essere iscritte nel bilancio.

     Alle condizioni previste dal regolamento finanziario possono essere concessi stanziamenti d'impegno per un periodo eccedente l'esercizio finanziario.

     Viene inoltre stabilita una stima globale delle spese e delle entrate, suddivise per grandi categorie, da prevedere per i tre esercizi successivi.

     3. Il Consiglio, che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 2, lettera b), adotta il bilancio di ogni esercizio e la tabella dell'organico ad esso allegata nonché, eventualmente, i bilanci suppletivi o rettificativi, ed approva la stima globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi.

     4. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta:

     a) l'obbligo per ogni Stato membro di mettere a disposizione del Centro i contributi finanziari fissati nel bilancio;

     b) l'autorizzazione, per il direttore, di procedere agli impegni ed alle spese nel limite degli stanziamenti che sono stati autorizzati.

     5. Se all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio, il direttore potrà procedere mensilmente agli impegni e alle spese per capitoli, purché non superino un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a sua disposizione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.

     Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo previsionale, conformemente alla tabella di cui all'art. 13, le somme necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del primo comma.

     6. Il bilancio è eseguito alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.

 

     Art. 13.

     1. Ogni Stato membro versa annualmente al Centro un contributo, in valuta convertibile, fissato sulla base della tabella adottata ogni tre anni dal Consiglio, che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera h). Tale tabella si basa sulla media del prodotto nazionale lordo di ogni Stato membro relativo agli ultimi tre anni civili per i quali vi sono statistiche.

     2. Il Consiglio, che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera h), può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro a causa di circostanze particolari di tale Stato. E' considerata circostanza particolare l'esistenza in uno Stato membro di un prodotto nazionale lordo, per abitante, inferiore ad un importo determinato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3.

     3. Quando uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione diventa parte della presente Convenzione.

     Se uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente al 31 dicembre dell'anno della sua entrata in vigore, esso ha l'obbligo di versare, oltre al contributo previsto al paragrafo 1, un contributo supplementare unico alle spese precedentemente sostenute dal Centro. L'importo di tale contributo supplementare è fissato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 1.

     Salvo decisione contraria presa dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 1, ogni contributo supplementare versato ai sensi del secondo comma viene dedotto dai contributi degli Stati membri. Tale riduzione è calcolata proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da ogni Stato membro prima dell'esercizio in corso.

     4. Quando uno Stato cessa di essere parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione cessa di essere parte della presente Convenzione.

     5. Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal regolamento finanziario.

 

     Art. 14.

     1. I conti relativi alla totalità delle entrate e spese del bilancio, nonché il bilancio dell'attivo e passivo del Centro vengono verificati, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, da revisori dei conti che offrano ogni garanzia d'indipendenza. Tale verifica viene effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto, ed ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria del Centro. I revisori dei conti presentano al Consiglio una relazione sui conti annui.

     2. Il Consiglio, che delibera su proposta del Comitato finanziario conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera e), stabilisce il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina.

     3. Il direttore fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza necessari ai fini della verifica di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 15.

     1. Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessità nel settore della previsione meteorologica, di una licenza non esclusiva e di ogni altro diritto d'uso non esclusivo, sui diritti di proprietà industriale, sui programmi di ordinatori e sulle cognizioni tecnologiche che sono conseguenti ai lavori eseguiti in applicazione della presente Convenzione e che appartengono al Centro.

     2. Quando i diritti di cui al paragrafo 1 non appartengono al Centro, quest'ultimo si adopererà per ottenere i diritti necessari secondo le condizioni fissate dal Consiglio.

     3. Le condizioni alle quali le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere estese ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche sono oggetto di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera l).

 

     Art. 16.

     I privilegi e le immunità di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonché il personale e gli esperti del Centro godono nel territorio degli Stati membri sono fissati in un protocollo allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e in un accordo da concludersi fra il Centro e lo Stato sul cui territorio è situata la sede del Centro. Detto accordo è approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera c).

 

     Art. 17.

     1. Ogni controversia che opponga fra loro gli Stati membri oppure uno o più Stati membri ed il Centro sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, ivi compreso il protocollo sui privilegi e le immunità previsto all'art. 16, o su uno dei casi previsti all'art. 24 di detto protocollo, che non possa essere risolta grazie ai buoni uffici del Consiglio, è sottoposta, su istanza inviata da una delle parti in causa all'altra, ad un tribunale arbitrale, costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, a meno che le parti non convengano tra di esse, entro un termine di tre mesi, di risolvere la controversia in un altro modo.

     2. Ognuna delle parti della controversia, anche se costituita da più Stati membri, designa un membro del tribunale arbitrale entro due mesi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al paragrafo 1. Tali membri designano, entro due mesi dalla designazione del secondo membro, un terzo membro che sarà il presidente del tribunale e che non può essere cittadino di uno Stato membro parte della controversia. Se uno dei tre membri non è stato designato entro i termini previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia, su istanza di una delle parti, procederà alla sua designazione.

     Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni hanno carattere obbligatorio per le parti della controversia. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese relative al membro da essa designato presso il tribunale e alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale. Le parti della controversia assumono, a proprio carico, in parti uguali, le spese riguardanti il presidente del tribunale e le altre spese, a meno che il tribunale non decida altrimenti. Il tribunale fissa le sue altre norme di procedura.

 

     Art. 18.

     1. Ogni Stato membro può inviare al direttore proposte di emendamento della presente Convenzione. Il direttore sottopone dette proposte agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Quest'ultimo esamina le proposte e può, deliberando conformemente all'art. 6, paragrafo 3, lettera n), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti.

     2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio possono essere accettati soltanto per iscritto dagli Stati membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee ha ricevuto l'ultima notifica scritta di accettazione.

 

     Art. 19.

     1. Al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee. La denuncia diventa effettiva alla fine del secondo esercizio finanziario successivo all'anno durante il quale essa è stata notificata.

     2. Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione rimane tenuto a contribuire al finanziamento di tutti gli impegni assunti dal Centro anteriormente alla denuncia ed a rispettare gli obblighi che lo Stato in questione, in qualità di Stato membro, aveva contratto nei confronti del Centro, anteriormente alla denuncia.

     3. Lo Stato membro che ha denunciato la presente Convenzione decade dai suoi diritti sul patrimonio del Centro e dovrà indennizzarlo, alle condizioni fissate dal Consiglio che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 2, lettera d), per ogni perdita, per il Centro, di beni situati sul territorio di detto Stato, a meno che non venga concluso un accordo speciale per assicurare al Centro l'uso di tali beni.

 

     Art. 20.

     Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere privato della sua qualità di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lettera c). Le disposizioni dell'art. 19, paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.

 

     Art. 21.

     1. Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'art. 6, paragrafo 2, lettera e), il Centro viene sciolto se la denuncia della Convenzione da parte di uno o più Stati membri comporta, per gli altri Stati membri, l'aumento di un quinto della percentuale dei contributi rispetto alla loro percentuale iniziale.

     2. Oltre che nel caso di cui al paragrafo 1, il Centro può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lettera d).

     3. In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio designa un organo di liquidazione.

     Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'art. 6, paragrafo 2, lettera e), l'attivo è suddiviso, al momento dello scioglimento, tra gli Stati membri proporzionalmente ai contributi da essi effettivamente versati da quando sono parte alla presente Convenzione.

     Se esiste un passivo, esso viene assunto da tali Stati membri proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 22.

     1. La presente Convenzione è aperta, presso il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, alla firma degli Stati europei menzionati nell'allegato, fino all'11 aprile 1974.

     Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

     2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successiva alla data in cui è stata ratificata, accettata o approvata da almeno due terzi degli Stati firmatari, compreso lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede del Centro, purché l'insieme dei contributi di tali Stati raggiunga, secondo la tabella riportata in allegato, almeno l'80 per cento del totale dei contributi.

     Per qualsiasi altro Stato firmatario, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

     Art. 23.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario menzionato nell'allegato può aderire alla Convenzione previo accordo del Consiglio che delibera conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lettera b). Gli strumenti di adesione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

     Per lo Stato aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

 

     Art. 24.

     Il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica agli Stati firmatari ed aderenti:

     a) ogni firma della presente Convenzione;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

     c) l'entrata in vigore della presente Convenzione;

     d) ogni notifica scritta dell'accettazione di emendamenti della presente Convenzione;

     e) l'entrata in vigore di ogni emendamento;

     f) ogni denuncia della presente Convenzione o perdita della qualità di membro del Centro.

     Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee provvederà alla sua registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

     Art. 25.

     1. La durata del primo esercizio finanziario va dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione al 31 dicembre dell'anno in corso. Se tale esercizio inizia durante il secondo semestre, esso dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

     2. Gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata od approvata possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai lavori senza diritto di voto per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Tale periodo può essere prorogato per un nuovo periodo di sei mesi dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3.

     3. Nel corso della prima riunione, il Comitato consultivo scientifico determina, mediante estrazione a sorte, i nove membri del Comitato il cui mandato scade, conformemente all'art. 7, paragrafo 1, primo comma, al termine del primo, secondo e terzo anno di funzionamento del Comitato.

 

     Art. 26.

     La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme ai governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti.

     In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione.

     Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre millenovecentosettantatrè.

     (Si omettono le firme)

 

     Allegato — Tabella provvisoria dei contributi

     La tabella sotto riportata serve esclusivamente ai fini dell'art. 22, paragrafo 2 della Convenzione. Essa non pregiudica in alcun modo le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio in merito alle future tabelle dei contributi, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1 della Convenzione.

 

Paesi che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione

%

Belgio

3,25

Danimarca

1,98

Repubblica Federale di Germania

21,12

Spagna

4,16

Francia

19,75

Grecia

1,18

Irlanda

0,50

Italia

11,75

Jugoslavia

1,65

Lussemburgo

0,12

Paesi Bassi

3,92

Norvegia

1,40

Austria

1,81

Portogallo

0,79

Svizzera

2,63

Finlandia

1,33

Svezia

4,19

Turchia

1,81

Regno Unito

16,66

 

     Protocollo sui privilegi e sulle immunità del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine

     Preambolo

     Gli Stati firmatari della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973

     Nell'intento di definire i privilegi e le immunità necessarie al buon funzionamento di tale Centro,

     Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

 

     Art. 1.

     1. I locali del Centro sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

     2. Le autorità dello Stato della sede non possono penetrare nei locali del Centro se non con il consenso del direttore o della persona designata dal medesimo. Tuttavia, il consenso del direttore può presumersi acquisito in caso di incendio o di altro sinistro che richieda misure immediate di protezione.

     3. Il Centro non permette che i suoi locali servano da rifugio a chiunque tenti di sfuggire ad un arresto e cerchi di sottrarsi allo notifica di un atto di procedura.

 

     Art. 2.

     Gli archivi del Centro sono inviolabili.

 

     Art. 3.

     1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia dell'immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:

     a) in quanto il Centro, con decisione del Consiglio, vi rinunci in un caso particolare. Tuttavia, si presume che il Centro abbia rinunciato a tale immunità se, in seguito ad una richiesta di rinuncia ad esso presentata dall'autorità nazionale adita o dalla parte avversa, non abbia comunicato, entro un termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta in parola, di non rinunciare a detta immunità;

     b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo appartenente al Centro o che circoli per conto di quest'ultimo, nonché in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione;

     c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione dell'art. 23 del presente protocollo o dell'art. 17 della Convenzione relativa alla istituzione del Centro, in appresso denominata "Convenzione";

     d) in caso di sequestro da parte di un terzo degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dal Centro ad un membro del personale, in seguito a decisione delle autorità amministrative o giudiziarie.

     2. In ogni controversia in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti sia invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'art. 13 o dell'art. 14, la responsabilità del Centro si sostituisce a quella di detto membro del personale o di detto esperto.

     3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i beni e gli averi del Centro, qualunque sia il luogo in cui si trovano, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare ad un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi in cui tale provvedimento si riveli temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgono un veicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.

 

     Art. 4.

     1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro, i suoi beni e redditi sono esenti da ogni imposta diretta.

     2. Quando il Centro effettua acquisti per importi considerevoli o ricorre a prestazioni di servizi di valore analogo, che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprenda diritti o tasse, lo Stato membro che li ha riscossi adotta le disposizioni appropriate ai fini dell'abbuono o rimborso dei diritti e tasse identificabili.

     3. Nessuna esenzione è concessa per imposte, diritti e tasse che costituiscano mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

 

     Art. 5.

     I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad eccezione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione. Gli Stati membri prendono, nell'ambito delle loro competenze rispettive, ogni misura utile affinché le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate al più presto possibile.

 

     Art. 6.

     Nessun esonero è concesso in virtù dell'art. 4 o dell'art. 5 per gli acquisti e le importazioni di beni destinati a soddisfare il fabbisogno privato dei membri del personale del Centro o degli esperti ai sensi dell'art. 14.

 

     Art. 7.

     I beni acquistati conformemente al disposto dell'art. 4 o importati a norma dell'art. 5 possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.

 

     Art. 8.

     1. Il Centro può ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso può disporne liberamente per l'esercizio delle sue attività ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

     2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Centro può altresì ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposizioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.

 

     Art. 9.

     La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali di informazione spediti dal Centro o ad esso destinati nel quadro delle sue attività ufficiali, non è sottoposta ad alcuna restrizione.

 

     Art. 10.

     1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest'ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomunicazioni.

     2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni.

     3. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell'art. 14.

 

     Art. 12.

     I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

     a) immunità da arresto e detenzione nonché da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;

     b) immunità giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

     c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

     d) esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalità di registrazione;

     e) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

 

     Art. 13.

     I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente protocollo, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

     a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

     b) esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare;

     c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

     d) beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     e) beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     f) beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     g) diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno o nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d'esportazione.

 

     Art. 14.

     Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest'ultimo godono, nell'esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell'ambito di tali funzioni o missioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l'esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni:

     a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità di esperti ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un esperto o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

     b) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

     c) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati alle persone inviate da governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

 

     Art. 15.

     1. Alle condizioni e secondo la procedura fissata dal Consiglio, che delibera conformemente alle disposizioni procedurali dell'art. 6, paragrafo 2 della Convenzione entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della medesima, i membri del personale del Centro sono soggetti a favore del medesimo, entro i limiti previsti dal presente protocollo, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti erogati dal Centro stesso. A decorrere dalla data in cui questa imposta sarà applicata, detti stipendi, salari ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati membri si riservano la possibilità di tener conto di detti stipendi, salari ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

     2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e prestazioni simili erogate dal Centro.

 

     Art. 16.

     Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui all'art. 12, all'art. 13, lettere b), e), f) e g) e all'art. 14, lettera c) ai suoi rappresentanti ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.

 

     Art. 17.

     Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'art. 6, paragrafo 3, lettera o) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonché le categorie di esperti cui si applica l'art. 14. Nomi, qualità ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.

 

     Art. 18.

     Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di un'altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale, il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall'art. 22.

 

     Art. 19.

     1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente protocollo sono esclusivamente accordati nell'interesse del Centro e degli Stati membri e non a vantaggio personale dei beneficiari.

     2. Le autorità competenti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunità se questa ostacola l'azione della giustizia, purché i fini per i quali è stata accordata non ne risultino compromessi.

     3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:

     - gli Stati membri per quanto concerne i loro rappresentanti;

     - il Consiglio per quanto concerne il direttore;

     - il direttore per quanto concerne gli altri membri del personale e gli esperti ai sensi dell'art. 14.

 

     Art. 20.

     1. Il Centro coopera costantemente con le autorità competenti degli Stati membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e dei regolamenti relativi alla pubblica sanità e all'ispezione dal lavoro nonché delle leggi analoghe e impedire ogni abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente protocollo.

     2. Le modalità di cooperazione possono essere precisate, negli accordi complementari previsti all'art. 22.

 

     Art. 21.

     Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della propria sicurezza.

 

     Art. 22.

     Su decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, il Centro può concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell'esecuzione del presente protocollo nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.

 

     Art. 23.

     1. Il Centro è tenuto ad inserire in tutti i contratti scritti di cui esso è parte e che vertono sulle materie per cui esso beneficia dell'immunità di giurisdizione, ad eccezione di quelli conclusi conformemente allo Statuto del personale, una clausola di compromesso in cui si preveda che sia sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra parte, ogni controversia risultante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto.

     2. Il Centro è tenuto a sottoporre ad arbitrato per via di compromesso, su richiesta della vittima, ogni altra controversia relativa a perdita o danno da esso causati alle persone o ai beni.

     3. La clausola compromissoria o il compromesso deve specificare il modo di designazione degli arbitri e del terzo arbitro, la legge applicabile e il paese dove gli arbitri si riuniranno. La procedura di arbitrato sarà quella di tale paese.

     4. L'esecuzione della sentenza formulata in seguito all'arbitrato sarà sottoposta alle norme vigenti nello Stato sul territorio del quale essa avrà luogo.

 

     Art. 24.

     1. Ciascuno Stato membro può sottoporre al tribunale d'arbitrato previsto dall'art. 17 della Convenzione qualsiasi controversia:

     - relativa ad un danno causato dal Centro;

     - ovvero che implichi un obbligo non contrattuale del Centro;

     - ovvero in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti possa essere invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'art. 13 o dell'art. 14, purché questa non sia decaduta in forza dell'art. 19.

     2. Se uno Stato membro ha l'intenzione di sottoporre una controversia all'arbitrato, esso notifica la sua intenzione al direttore, che ne informa immediatamente ciascuno Stato membro.

     3. La procedura prevista al paragrafo 1 non si applica alle controversie tra il Centro e i membri del personale che si riferiscano alle condizioni di servizio di questi ultimi.

     4. La sentenza del tribunale d'arbitrato è definitiva e senza ricorso; le parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o la portata della sentenza, spetta al tribunale d'arbitrato interpretarla a richiesta dell'una o dell'altra parte.

 

     Art. 25.

     Ai fini del presente protocollo:

     a) le "attività ufficiali del Centro" comprendono il funzionamento amministrativo e le attività destinate a realizzare gli obiettivi definiti all'art. 2 della Convenzione;

     b) l'espressione "membri del personale" include il direttore del Centro.

 

     Art. 26.

     Il presente protocollo deve essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere al Centro di compiere integralmente ed efficacemente la sua missione e di svolgere le funzioni assegnategli dalla Convenzione.

     (Si omettono le firme)