§ 94.1.516 - Legge 16 luglio 1974, n. 407.
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:16/07/1974
Numero:407

§ 94.1.516 - Legge 16 luglio 1974, n. 407.

Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo.

(G.U. 3 settembre 1974, n. 229, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST):

     a) accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11);

     b) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo" (azione n. 25 - tema 2 e 4);

     c) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas" (azioni numeri 50, 51 e 52);

     d) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare" (azione n. 53);

     e) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Ricerche sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera" (azione n. 61 a);

     f) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua" (azione n. 64 b);

     g) accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Trattamento delle melme di depurazione" (azione n. 68).

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'art. 16 dell'accordo sub a), all'art. 17 dell'accordo sub b), all'art. 15 dell'accordo sub c), all'art. 15 dell'accordo sub d), all'art. 15 dell'accordo sub e), all'art. 15 dell'accordo sub f), all'art. 15 dell'accordo sub g).

     La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, è valutata in L. 1.614.998.750.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di L. 49.970.000 relativa al finanziamento di uno "Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei" da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 33".

 

     Art. 4. [1]

     La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di azione numero 70, è valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di L. 448.500.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di informazione sui programmi per calcolatori, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 12".

 

     Art. 6.

     La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, è valutata in L. 6.064.500.000. All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsto nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede [2] :

     quanto a L. 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo del predetto fondo, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

     quanto a L. 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

     quanto a L. 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dall'attuazione della presente legge.

 

     Art. 7.

     I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Allegato A

Accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica

 

     Art. 1.

     I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di realizzare una rete d'informatica che colleghi alcuni centri europei di trattamento dei dati, onde facilitare le ricerche sui mezzi idonei a scambiare le informazioni e suddividere le disponibilità dei mezzi di trattamento dei dati tra tali centri. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

     Gli studi e le ricerche sono effettuati nei centri di ricerca dei firmatari ovvero tramite contratti stipulati da questi ultimi con organismi di ricerca o con imprese industriali.

 

     Art. 2.

     La durata dei lavori prevista per l'azione è di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato.

     Ogni firmatario può porre termine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri firmatari. Tale preavviso può essere dato solo al termine di un periodo di due anni.

     In caso di ritiro successivo o simultaneo di più partecipanti, i firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.

 

     Art. 3.

     1. I firmatari partecipano all'azione:

     a) seguendo il progresso tecnico dei lavori,

     b) designando, inoltre, ciascuno un centro senza scopo di lucro, chiamato "centro nodale", situato sul suo territorio, che costituirà un elemento della rete iniziale.

     2. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera a):

     i Governi:

     della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,

     del Regno di Norvegia,

     della Repubblica del Portogallo,

     della Svezia.

     3. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera b):

     i Governi:

     della Repubblica francese,

     della Repubblica italiana,

     della Confederazione svizzera,

     del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

     la Comunità europea dell'energia atomica.

     La sede dei centri nodali della rete iniziale viene precisata da questi firmatari al più tardi prima della stipulazione del contratto di studi della rete, quale è definito in allegato.

 

     Art. 4.

     Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 5.

     1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario e di un osservatore della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (C.E.P.T.). Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

     Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

     2. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le deliberazioni sui problemi procedurali sono acquisite a semplice maggioranza.

     Per tutti i lavori che formano oggetto di un finanziamento in comune e che richiedono la stipulazione di contratti, i firmatari conferiscono alla Commissione delle Comunità europee il mandato di assicurarne la gestione. I contratti che costituiscono un'entità significativa di importo cumulato superiore a 25.000 unità di conto, vengono stipulati dal firmatario delegato, previo parere conforme del Comitato che delibera a maggioranza dei due terzi dei firmatari; detta maggioranza deve comprendere l'unanimità dei firmatari di cui all'art 3, paragrafo 1, lettera b); tuttavia, l'assenza o l'astensione dal voto di uno o più di questi ultimi firmatari non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

     Inoltre il Comitato, deliberando a maggioranza semplice dei firmatari, comprendente almeno la maggioranza dei firmatari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), prende tutte le decisioni concernenti le attività che richiedono un coordinamento per il successo dell'azione. In particolare esso:

     a) nomina il direttore esecutivo e può delegare al medesimo tutte o parte delle sue competenze;

     b) fissa la localizzazione degli organi previsti per l'esecuzione dell'azione;

     c) definisce le modalità di stipulazione dei contratti;

     d) assicura il controllo dell'andamento dei lavori;

     e) stabilisce le condizioni alle quali, per tutta la durata dell'azione,

     i firmatari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a), possono partecipare alla prosecuzione dell'attuazione dell'azione con il concorso di un centro nodale situato nel loro territorio,

     i firmatari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), possono designare altri centri nodali operanti sotto la loro responsabilità.

     I centri in tal modo designati possono avere scopi di lucro.

     Il Comitato formula raccomandazioni motivate su tutte le altre attività relative alla realizzazione dell'azione. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

     3. Al termine dell'azione il Comitato redige una relazione accompagnata da conclusioni sulla realizzazione dell'esperimento e la trasmette ai firmatari.

     4. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

 

     Art. 6.

     Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato a:

     1,4 milioni di unità di conto per le spese di studio della rete e le spese amministrative d'esecuzione del progetto, che sono suddivise in parti uguali tra tutti i firmatari;

     0,710 milioni di unità di conto per centro nodale per le spese di attrezzatura e di funzionamento, che sono sostenute da ciascuno dei firmatari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), per i lavori svolti su sua iniziativa.

 

     Art. 8.

     Ciascuno dei firmatari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed il funzionamento dei relativi impianti.

 

     Art. 9.

     I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerca loro presentate.

 

     Art. 10.

     I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

 

     Art. 11.

     1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nonché per le esigenze della sua amministrazione nel settore dell'informatica o della rete d'informatica.

     In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.

     2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.

     3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

     4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

 

     Art. 12.

     Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di studio, di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalità secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonché i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del software, dello hardware, del know how e dei diritti di proprietà industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonché le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprietà industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

 

     Art. 13.

     I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

     Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

     I risultati dei lavori di studio, di ricerca e di sviluppo contenuti nelle relazioni possono essere liberamente utilizzati dai firmatari per le esigenze di cui all'art. 11, paragrafo 1, primo comma. Le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca che hanno ottenuto tali risultati possono disporne a scopo industriale o commerciale, tranne se essi sono destinati ad una realizzazione concorrente.

 

     Art. 14.

     I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.

     Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:

     a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

     Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

     Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.

     d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:

     quando si devono soddisfare nei settori definiti all'art. 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;

     quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

     Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

     Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

     2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.

     3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, software, ecc.).

 

     Art. 15.

     I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

 

     Art. 16.

     1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica, comprendente quella di almeno tre dei firmatari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b).

     Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

     I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 17.

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì ventitre novembre millenovecentosettantuno.

 

     Allegato - Finalità della rete

     La rete europea d'informatica avrà tre funzioni principali:

     1) agevolare gli scambi d'idee tra i centri di calcolo collegati da questa rete o centri associati nonché lo sviluppo di programmi coordinati di ricerca;

     2) costituire un centro di discussione e di raffronto degli schemi attualmente proposti per reti nazionali e contribuire alla definizione di norme europee nel settore degli scambi di informazioni tra ordinatori;

     3) poter costituire un modello per le future reti a finalità commerciale o altra e minimizzare le incompatibilità tra i sistemi di trattamento dei dati attualmente allo studio.

     Al termine dell'azione dovrebbe essere possibile utilizzare le conoscenze acquisite per determinare la possibilità di realizzazione e la vitalità di una rete internazionale permanente, adatta ad un servizio commerciale, mentre si potrà continuare ad utilizzare per lo sviluppo di tale rete l'hardware ed il software sviluppati durante l'azione.

     Descrizione dei lavori

     L'insieme dei lavori da svolgere nel corso dell'azione può suddividersi in diverse attività:

     a) definizione, costruzione e collaudo del prototipo di un centro nodale standard della rete;

     b) definizione di un codice di comando della rete;

     c) formulazione di un programma di ricerca coordinata inteso a sperimentare la rete;

     d) installazione di centri nodali standard nei luoghi designati dai firmatari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo;

     e) determinazione delle interconnessioni tra questi centri nodali ed il funzionamento della rete iniziale così costituita;

     f) esecuzione del programma di ricerca coordinata.

     Le due prime attività saranno svolte sotto contratto da imprese commerciali in base alle specificazioni preparate dal gruppo di studio del progetto dell'azione. Dette imprese commerciali saranno inoltre responsabili dell'impianto e del corretto funzionamento dei centri nodali standard; ogni centro nodale sarà tuttavia responsabile dello hardware e del software di sua competenza.

     Il programma di ricerca coordinata sarà elaborato principalmente dai rappresentanti dei centri nodali tenendo conto di tutte le proposte eventualmente avanzate ed invitando, ove occorra, i rappresentanti di altri organismi. Questo programma di ricerche interesserà in un primo tempo soltanto i centri nodali inizialmente designati, ma sarà in seguito esteso a nuovi centri nodali che potranno essere aggiunti alla rete quando questa funzionerà in modo soddisfacente, nonché a centri detti secondari che potranno essere collegati con qualsiasi centro nodale.

     Struttura d'esecuzione

     Per la durata dell'azione verrà istituito un ufficio esecutivo permanente. Il direttore di quest'ufficio sarà designato dal Comitato di gestione. Tale direttore esecutivo sarà assistito da un segretario e da tre esperti specializzati, rispettivamente, in hardware, in software ed in telecomunicazioni. Gli esperti saranno nominati dal Comitato di gestione su proposta del direttore esecutivo. L'ufficio esecutivo controllerà il progresso giornaliero dei lavori e prenderà tutte le decisioni tecniche necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Comitato di gestione.

     Sarà costituito un ufficio di consulenza tecnica, composto di rappresentanti dei centri nodali e di specialisti designati dai firmatari, nonché di un osservatore della C.E.P.T. Nel contesto delle attività di quest'ufficio ogni membro sosterrà le proprie spese di soggiorno e di viaggio. L'ufficio sarà presieduto dal direttore esecutivo ed avrà il compito di consigliare l'ufficio esecutivo in merito ai problemi tecnici, nonché di coordinare i lavori nei centri. Dovrà pertanto essere costituito sin dall'inizio dell'azione.

     L'ufficio di consulenza tecnica elaborerà appena possibile un programma di ricerca coordinata per sperimentare la rete. Esso esaminerà in particolare le fonti e la natura dei dati da utilizzare nella rete sperimentale. Tale ufficio presenterà le sue conclusioni in forma di relazione al Comitato di gestione; quest'ultimo esaminerà la relazione stessa nonché i risultati dello studio che nel frattempo sarà stato proseguito, tenendo conto di un certo numero di elementi esterni quali l'atteggiamento dei servizi delle P.T.T. riguardo a questo esperimento e l'ampiezza della loro cooperazione, prima di rivolgere le proprie raccomandazioni ai firmatari sul problema dell'eventuale prosecuzione dell'esperimento pilota con i centri nodali.

     Il gruppo di esperti che ha proceduto allo studio del progetto dell'azione nel contesto della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) assumerà i compiti di questi due uffici sino a che questi ultimi non saranno in grado di funzionare in modo autonomo.

 

Allegato B

Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle Telecomunicazioni sul tema "antenne con primi orecchi secondari Ridotti e rapporto g/t massimo"

 

     Art. 1.

     I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di stimolare l'esecuzione di operazioni coordinate di ricerca e di sviluppo, destinate a migliorare le possibilità direttrici delle antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo, nonché a realizzare un modello di sorgente di irradiazione. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

     Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate mediante contratti stipulati fra il firmatario o i firmatari interessati e stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) o mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

 

     Art. 2.

     La durata dei lavori prevista per l'azione è di due anni circa.

 

     Art. 3.

     L'azione è divisa in due fasi:

     1) lavori teorici e bibliografici,

     2) studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una sorgente di irradiazione.

     Essa è destinata a preparare lo studio e la realizzazione, nell'ambito di un accordo ulteriore, del riflettore principale e la misurazione delle prestazioni dell'antenna.

 

     Art. 4.

     Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 5.

     E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

     Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

     Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; In esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

     In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è resa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

 

     Art. 6.

     Il Comitato:

     a) elabora le proposte di programmi per le varie fasi;

     b) esamina le proposte di ricerche e di contratti che gli sono sottoposte, in tale ambito, dai firmatari;

     c) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle proposte di contratti che gli sembrano accettabili e sulla loro durata;

     d) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi;

     e) controlla l'andamento dei lavori, provvede allo scambio delle conoscenze e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso;

     f) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

 

     Art. 7.

     Su richiesta dei firmatari il segretario del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 8.

     Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato ad un importo massimo di 150.000 unità di conto.

     Il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa.

     Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato.

     Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

 

     Art. 9.

     Possono chiedere di beneficiare di contratti gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

 

     Art. 10.

     I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

     Gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire un'azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente tra loro le modalità della loro cooperazione.

 

     Art. 11.

     I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

 

     Art. 12.

     Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica.

     1. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.

     2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.

     3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

     4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

 

     Art. 13.

     Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalità secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonché i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del know how e dei diritti di proprietà industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonché le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprietà industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

 

     Art. 14.

     I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

     Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

 

     Art. 15.

     I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.

     1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:

     a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

     Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

     Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.

     d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:

     quando si devono soddisfare nei settori definiti all'art. 12, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;

     quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

     Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

     Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

     2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.

     3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).

 

     Art. 16.

     I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

 

     Art. 17.

     1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica.

     Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

     I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 18.

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì ventitre novembre millenovecentosettantuno.

 

     Allegato

     1. I partecipanti all'azione intraprendono simultaneamente e coordinano i lavori di ricerca di base e di sviluppo sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo". Essi scambiano le conoscenze e confrontano i risultati dei lavori.

     2. Nelle due fasi consecutive dell'azione, saranno effettuati i lavori seguenti:

     a) Lavori teorici e bibliografici:

     ricerche bibliografiche,

     studi teorici volti a ridurre gli orecchi laterali nel diagramma della caratteristica direzionale dell'antenna con mantenimento di un rapporto G/T elevato.

     b) Studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una sorgente di irradiazione:

     studi sperimentali della sorgente di irradiazione,

     ricerca del compromesso ottimale realizzabile tra il guadagno dell'antenna e la riduzione degli orecchi laterali,

     determinazione, mediante calcolo, del diagramma dell'antenna completa.

     Per questi studi sembra adatta una banda di frequenza compresa tra 12 e 18 GHz.

     3. La definizione dei dettagli tecnici del programma dei lavori incombe ai Governi, che agiscono per il tramite del Comitato.

     4. Il programma è eseguito in modo decentralizzato dai vari istituti di ricerca nazionali, pubblici o privati. Per la partecipazione di questi ultimi, dovrebbero essere stipulati contratti di ricerca tra il Governo interessato e gli istituti stessi.

     5. Le ricerche rimangono sotto il controllo dei Governi nazionali, che restano in stretto contatto per il tramite del Comitato.

     6. Ciascun Governo avrà la responsabilità di tutti i lavori effettuati nel suo Paese dai laboratori pubblici o privati.

     7. Il Comitato si riunirà regolarmente ogni sei mesi o, se necessario, più spesso, per fare il punto della situazione dei lavori e dei risultati ottenuti.

 

Allegato C

Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "materiali per turbine a gas"

 

     Art. 1.

     I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas". Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

     L'azione ha lo scopo di stimolare l'esecuzione di operazioni concertate di ricerca e di sviluppo sul tema suddetto, mediante contratti stipulati tra gli organismi pubblici competenti, da un lato, e le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni), dall'altro, o tramite lavori affidati a stabilimenti di ricerca pubblici che accettino di lavorare associandosi in base multinazionale.

 

     Art. 2.

     La durata dei lavori prevista per l'azione è di tre anni al massimo, salvo decisione contraria presa dai firmatari all'unanimità.

 

     Art. 3.

     Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purché l'importo annuo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari all'importo più basso destinato a tale azione dagli altri firmatari.

 

     Art. 4.

     E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

     Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

     Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

     In sede di Comitato, ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

 

     Art. 5.

     Il Comitato:

     a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a presentare proposte di ricerca, preferibilmente su base multinazionale, relative al tema dell'azione;

     b) esamina le proposte di ricerche presentate dalle imprese industriali e dagli stabilimenti di ricerca;

     c) raccomanda la ripartizione dei compiti di ricerca tra le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca e rivolge agli organismi interessati raccomandazioni sulle proposte di contratti che a suo avviso devono essere accolte, nonché sulla loro durata;

     d) favorisce le associazioni tra i partners dei vari Paesi;

     e) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso;

     f) elabora le proposte di programmi per l'eventuale proseguimento dei lavori dopo la scadenza del presente accordo;

     g) pubblica annualmente una relazione sull'andamento dei lavori.

     Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

 

     Art. 6.

     Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi tra i firmatari:

 

Firmatari

Importo massimo annuo - in U.C.

Governi:

 

della Repubblica federale tedesca

500.000

della Repubblica francese

400.000

della Repubblica italiana

375.000

del Granducato del Lussemburgo

100.000

del Regno dei Paesi Bassi

100.000

della Repubblica austriaca

100.000

della Confederazione svizzera

315.000

della Svezia

100.000

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

380.000

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

120.000

 

     Questi importi comprendono sia i contributi a carico di fondi pubblici sia i contributi delle imprese industriali e dei loro centri di ricerca.

     Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali fra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

 

     Art. 8.

     Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60% nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, ed il 75% nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri.

     I firmatari hanno la possibilità, se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

 

     Art. 9.

     Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

 

     Art. 10.

     I firmatari trasmettono le loro proposte di ricerca al segretariato del Comitato direttamente o attraverso i rispettivi organismi pubblici competenti.

     Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire una azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente fra loro le modalità della loro cooperazione.

 

     Art. 11.

     I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

 

     Art. 12.

     I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, ed una relazione finale.

     Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

 

     Art. 13.

     1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how;

     a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

     Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

     Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.

     b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.

     c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.

     d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:

     quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza pubblica e della sanità pubblica le esigenze del firmatario che chiede la licenza;

     quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

     Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

     Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).

 

     Art. 14.

     I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

 

     Art. 15.

     1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della notifica che assicuri la copertura di almeno due terzi del totale degli importi di cui all'art. 7.

     Per i firmatari che trasmettono la suddetta notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

     I firmatari che non hanno ancora trasmesso la suddetta notifica alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 16.

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì ventitre novembre millenovecentosettantuno.

 

     Allegato

     I lavori di ricerca che saranno effettuati nel contesto dell'azione vertono sui materiali destinati ai motori da aeroplani ed alle turbine terrestri o marittime.

     Tali lavori non dovrebbero consistere in uno sviluppo diretto di nuovi procedimenti tecnologici o di materiali interamente nuovi. Si tratterà piuttosto di studi relativi alle caratteristiche o al comportamento dei materiali più progrediti. Gli studi dovranno avere risultati pratici, quali una migliore conoscenza delle possibilità di utilizzazione dei materiali, raccomandazioni relative al miglioramento dei materiali e dei procedimenti, e la definizione di metodi di collaudo.

     La scelta dei temi di studio risponde alla preoccupazione di avviare la cooperazione anzitutto per gli argomenti di immediata importanza pratica, in prospettive che possano pervenire, entro termini ragionevoli, a risultati concreti.

     Argomenti di ricerca

     Il seguente programma comprende le leghe a base di nichel o di cobalto contenenti cromo e le leghe di titanio.

     Corrosione ad alta temperatura e rivestimenti di protezione

     Sono necessari studi dettagliati per meglio conoscere i meccanismi dei fenomeni di corrosione a caldo e per scegliere correttamente i più adeguati metodi di collaudo. Essi consentiranno di ricercare in modo razionale le possibilità di migliorare i rivestimenti di protezione, e, se possibile, di aumentare la resistenza delle leghe stesse alla corrosione.

     Tali lavori non verteranno in modo specifico sulle tecniche di filtrazione dell'aria né sugli additivi inibitori. Gli industriali terranno tuttavia conto di dette tecniche per orientare correttamente le ricerche che proporranno.

     Stabilità metallurgica ad alta temperatura

     La stabilità metallurgica delle leghe più progredite sarà studiata ad alta temperatura; si esaminerà inoltre l'influenza del vincolo applicato. Tali studi avranno lo scopo di fornire dati di base più precisi che consentano di migliorare le migliori leghe esistenti.

     Fatica ad alta temperatura

     I lavori saranno imperniati sui due problemi seguenti:

     la fatica oligociclica (low cycle fatigue), che può essere una causa di rottura dei dischi delle turbine e dei compressori,

     la fatica termica, che è di frequente una causa di fessurazione e di rottura delle palette delle turbine.

     Gli studi verteranno sulle leghe ottimali disponibili e saranno concepiti in modo da migliorare la conoscenza dei fenomeni. Essi dovrebbero pervenire alla definizione di adeguati metodi di collaudo.

     Sarà interessante accertare se esistono relazioni tra i fenomeni di fatica ad alta temperatura e le caratteristiche di base dei materiali.

     Corrosione sotto tensione del titanio

     Studio dei principali problemi connessi con la tendenza delle leghe di titanio a fessurarsi per corrosione sotto tensione.

     Omogeneità metallurgica e difetti fisici di prodotti fusi

     Studio dell'incidenza delle eterogeneità locali di composizione o di microstruttura sull'affidabilità. Esame delle possibilità di individuazione delle eterogeneità mediante metodi di controllo non distruttivo.

     Lo studio dell'origine dei microcedimenti e delle microincrinature dei pezzi prodotti mediante colata di precisione sarebbe molto interessante per il futuro miglioramento dei procedimenti.

     Strutture metallurgiche ottenute mediante fucinatura

     Studio dell'influenza delle strutture ottenute mediante fucinatura sulle caratteristiche meccaniche delle leghe di nichel, di cobalto e di titanio.

     Caratteristiche di saldatura delle leghe

     Si studierà la qualità fisica dei giunti saldati (microfessure), le loro caratteristiche meccaniche e la loro struttura metallurgica. Ci si interesserà più in particolare alla possibilità di saldare le leghe provenienti da colate di precisione.

     Influenza della lavorazione sull'affidabilità

     Studio delle cause d'ordine metallurgico di deterioramento delle caratteristiche di fatica, in particolare per quanto riguarda la rettifica del titanio e la lavorazione elettrochimica.

     Leghe a struttura orientata

     Si studieranno le proprietà meccaniche delle parti prodotte mediante solidificazione orientata, l'influenza della struttura metallurgica e le possibilità d'adattamento della composizione delle leghe per rendere ottimali le caratteristiche dei prodotti.

     Leghe pseudo-eutettiche a struttura orientata

     Studio delle proprietà dei materiali a temperatura ambiente e ad alta temperatura. Ricerca di composizioni migliorate.

     Leghe migliorate prodotte mediante metallurgia delle polveri

     Studio delle caratteristiche delle leghe a base di nichel o di cobalto ottenute mediante tecniche di metallurgia delle polveri. Studio dell'influenza delle proprietà fisiche e della composizione chimica delle polveri.

 

 

Allegato D

Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare"

 

     Art. 1.

     I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare". Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

     L'azione ha lo scopo di stimolare l'esecuzione di operazioni coordinate di ricerca e sviluppo sul tema suddetto, mediante contratti stipulati tra gli organismi pubblici competenti da un lato, e le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) dall'altro, o tramite lavori affidati a stabilimenti di ricerca pubblici che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

 

     Art. 2.

     La durata dei lavori prevista per l'azione è di tre anni al massimo, salvo decisione contraria presa dai firmatari all'unanimità.

 

     Art. 3.

     Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purché l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 40.000 unità di conto per anno.

 

     Art. 4.

     E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

     Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

     Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro relativa motivazione.

     In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

 

     Art. 5.

     Il Comitato:

     a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a presentare proposte di ricerca, preferibilmente su base multinazionale, relative al tema dell'azione;

     b) esamina le proposte di ricerca presentate dalle imprese industriali e dagli stabilimenti di ricerca;

     c) raccomanda la ripartizione dei compiti di ricerca tra le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca e rivolge agli organismi interessati raccomandazioni sulle proposte di contratti che a suo avviso devono essere accolte, nonché sulla loro durata;

     d) favorisce le associazioni fra i partners dei vari Paesi;

     e) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso;

     f) elabora le proposte di programmi per l'eventuale proseguimento dei lavori dopo la scadenza del presente accordo;

     g) pubblica annualmente una relazione sull'andamento dei lavori.

     Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

 

     Art. 6.

     Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi fra i firmatari:

 

Firmatari

Importo massimo annuo - in U.C.

Governi:

 

della Repubblica federale tedesca

200.000

della Spagna

40.000

della Repubblica francese

200.000

della Repubblica italiana

100.000

del Regno dei Paesi Bassi

80.000

della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

50.000

della Repubblica austriaca

80.000

 

     Questi importi comprendono sia i contributi a carico di fondi pubblici sia i contributi delle imprese industriali e dei loro centri di ricerca.

     Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

 

     Art. 8.

     Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, e il 75% nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri.

     I firmatari hanno la possibilità, se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

 

     Art. 9.

     Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

 

     Art. 10.

     I firmatari trasmettono le loro proposte di ricerca al segretariato del Comitato direttamente o attraverso i rispettivi organismi pubblici competenti.

     Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire un'azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente tra loro le modalità della loro cooperazione.

 

     Art. 11.

     I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

 

     Art. 12.

     I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

     Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati nei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

 

     Art. 13.

     1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how:

     a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

     Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca e centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari (centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

     Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.

     b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.

     c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.

     d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:

     quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza pubblica e della sanità pubblica, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;

     quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

     Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

     Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

     Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).

 

     Art. 14.

     I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

 

     Art. 15.

     1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della notifica che assicuri la copertura di almeno due terzi del totale degli importi di cui all'art. 7.

     Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

     I firmatari che non hanno ancora trasmesso la suddetta notifica alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 16.

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettantuno.

 

     Allegato

     I materiali cui si riferisce il programma di ricerca descritto qui di seguito sono destinati agli impianti di desalinizzazione per distillazione per i quali le esigenze sono nel miglior modo definite. Le temperature di funzionamento da prevedere non devono superare i 120° C. Oltre tale temperatura, le incrostazioni e la resistenza meccanica di varie strutture dell'impianto pongono problemi complessi.

     Le ricerche saranno orientate tenendo conto dei limiti economici di funzionamento degli impianti (ad esempio, velocità massime) e delle possibilità di un trattamento preliminare delle acque. Il programma non comprende studi specifici sulla chimica delle acque, eccetto le osservazioni negli impianti di cui al punto 3.

     Materie di ricerca.

     (secondo l'ordine di priorità adottato)

     1. Acciai a lega leggera.

     Studio delle proprietà di acciai a lega leggera (contenenti alluminio, cromo, ecc.) che presentano un'ottima resistenza alla corrosione causata dall'acqua di mare calda (formazione di una pellicola protettiva di ossido aderente) e che possono essere utilmente impiegati come materiali di struttura degli impianti di desalinizzazione. Il costo di tali acciai dovrebbe essere inferiore al doppio del prezzo degli acciai al carbonio.

     Se nel corso del programma saranno sviluppati acciai ottimali, si procederà alla loro sperimentazione in impianti di prova esistenti.

     2. Leghe di rame.

     Studio sulle possibilità di migliorare le leghe di rame più economiche per quanto riguarda la loro resistenza alla corrosione-erosione nell'acqua di mare normale e in particolare nell'acqua di mare inquinata (presenza di solfuri e di ammoniaca). Prova delle leghe migliori in circuiti di prova esistenti.

     3. Studio del comportamento in opera dei tubi di scambiatori nei grandi impianti di desalinizzazione.

     Tale studio sarà eseguito in impianti da stabilire.

     Scopo dello studio è individuare le proprietà dell'acqua nell'impianto, misurare le velocità di corrosione, identificare le cause di rottura o di fessurazione dei tubi.

     4. Calcestruzzo.

     Studio delle condizioni ottimali di utilizzazione di calcestruzzi migliorati per la costruzione di grandi impianti (cemento armato, cemento precompresso).

     Studio di alcune proprietà importanti, quali la resistenza all'acqua calda, la resistenza all'erosione, il comportamento delle armature e la loro protezione. Costruzione di modelli di dimensioni adeguate per prove significative.

     Studio dei calcestruzzi a polimeri al fine di raccogliere i dati tecnici necessari ad elaborare un progetto di impianto che utilizzi tali materiali.

     5. Rivestimenti protettivi per acciaio da costruzione.

     Scopo degli studi sarà:

     precisare la natura dell'aderenza dei rivestimenti ai pezzi in acciaio ed i fattori che influiscono su tale aderenza;

     fornire dati sulle proprietà (in particolare la porosità e la permeabilità) dei migliori rivestimenti disponibili e sulla loro evoluzione nel tempo;

     sviluppare metodi adeguati di controllo qualitativo.

     Dovrebbe essere costruito un impianto di prova per studiare l'affidabilità dei rivestimenti in condizioni di funzionamento simulate.

 

Allegato E

Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "ricerche sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera"

 

     Art. 1.

     I firmatari coordinano i loro sforzi nell'azione che consiste nell'effettuazione di lavori di ricerca sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

     Le operazioni di ricerca sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni), dall'altro.

 

     Art. 2.

     La durata dei lavori prevista per l'azione è di quattro anni.

 

     Art. 3.

     Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purché l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20.000 unità di conto per anno.

 

     Art. 4.

     E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi rappresentare da esperti o da consulenti.

     Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

     Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entità dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

     In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

 

     Art. 5.

     Il Comitato:

     a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che a suo parere devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari;

     b) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi;

     c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso;

     d) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

 

     Art. 6.

     Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi fra i firmatari:

 

Firmatari

Importo massimo annuo - in U.C.

Governi:

 

della Danimarca

40.000

della Repubblica federale tedesca

40.000

della Spagna

20.000

della Repubblica francese

40.000

del Regna di Grecia

20.000

della Repubblica italiana

40.000

del Regno dei Paesi Bassi

40.000

della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

60.000

della Repubblica austriaca

40.000

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

115.000

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

60.000

 

     In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su una iniziativa.

     Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato.

     Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

 

     Art. 8.

     Possono chiedere di beneficiare di contratti a norma dell'art. 1 le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

 

     Art. 9.

     I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

 

     Art. 10.

     I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

 

     Art. 11.

     1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica.

     In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.

     2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.

     3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

     4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

 

     Art. 12.

     I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

     Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala più vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

 

     Art. 13.

     I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, le clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.

     1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:

     a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

     Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

     Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.

     d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:

     quando si devono soddisfare nei settori definiti all'art. 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;

     quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

     Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

     Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

     2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.

     3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).

 

     Art. 14.

     I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

 

     Art. 15.

     1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica.

     Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

     I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 16.

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettantuno.

 

     Allegato

     1. Definizione dell'azione.

     L'azione verte sulla determinazione del comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera. Per comportamento fisico-chimico debbono intendersi tutte le reazioni che si producono nell'atmosfera e che hanno l'effetto di modificare lo stato nell'anidride solforosa o durante le quali l'anidride solforosa subisce una trasformazione chimica che influisce in modo decisivo sul suo ulteriore comportamento o su quello dei prodotti di reazione.

     2. Ricerche proposte.

     Tali ricerche vertono sui seguenti temi:

     1) Ricerche sul meccanismo naturale di eliminazione dei composti dello zolfo nell'atmosfera, sul meccanismo naturale di lavaggio e di assorbimento su superfici quali il suolo, la vegetazione, ecc. Ricerche sui profili verticali delle concentrazioni dell'anidride solforosa e dell'acido solforico dell'atmosfera.

     Questo tema può fornire dati fondamentali sulle lesioni provocate negli organismi viventi, sulla corrosione dei materiali, sull'acidificazione del suolo e dell'acqua e sulla durata della persistenza dell'anidride solforosa nell'atmosfera.

     2) Messa a punto di metodi di misurazione e di tecniche di determinazione dell'acido solforico, dei solfati e dell'acidità totale nell'atmosfera.

     Tali studi sono essenziali se si vogliono risolvere i problemi citati al punto precedente. Essi forniranno inoltre le informazioni necessarie per meglio valutare i rischi sanitari che presenta l'acido solforico e, abbinati alle ricerche di cui al punto 1), aiuteranno a definire criteri di qualità dell'aria.

     3) Intensificazione degli scambi di informazioni e di risultati di ricerche intraprese in questo settore, ed in particolare degli scambi che i Paesi partecipanti hanno già istituito organizzando riunioni e scambiando personale scientifico.

     3. Fabbisogno finanziario per l'attuazione dell'azione.

     Per realizzare le proposte sopra descritte, si ritiene necessario un importo di 260.000 unità di conto all'anno per 4 anni.

     Questa somma comprende le spese relative a complessivamente 6 gruppi di lavoro (le spese inerenti a ciascun gruppo di lavoro rappresentano l'equivalente delle spese che comporta un ricercatore professionista).

     Le spese annue relative ad un gruppo di lavoro che si dedichi allo studio dei temi 1 e 2, sono valutate a 40.000 unità di conto e quelle relative al tema 3 sono valutate a 20.000 unità di conto.

     E' possibile estendere l'azione aumentando il numero di gruppi previsto al punto 3) e, quindi, il totale degli importi di cui all'art. 7 dell'accordo.

 

Allegato F

Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua"

 

     Art. 1.

     I firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di mettere a punto tecniche il più possibile complete di individuazione e determinazione dei microcontaminanti organici nell'acqua. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

     Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

 

     Art. 2.

     La durata dei lavori prevista per l'azione è di 3 anni al massimo.

 

     Art. 3.

     Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purché l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 40.000 unità di conto per anno.

 

     Art. 4.

     E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

     Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

     Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entità dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

     In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

 

     Art. 5.

     Il Comitato:

     a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che a suo parere devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari;

     b) favorisce la cooperazione fra i partners dei vari Paesi;

     c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso;

     d) ogni anno e alla fine dell'azione pubblica una relazione corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

 

     Art. 6.

     Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi tra i firmatari:

 

Firmatari

Importo massimo annuo - in U.C.

Governi:

 

della Danimarca

40.000

della Repubblica federale tedesca

130.000

della Spagna

80.000

della Repubblica francese

130.000

dell'Irlanda

40.000

della Repubblica italiana

130.000

del Regno dei Paesi Bassi

40.000

della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

125.000

del Regno di Norvegia

40.000

della Repubblica del Portogallo

80.000

della Confederazione svizzera

80.000

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

160.000

 

     In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa.

     Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato.

     Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

 

     Art. 8.

     Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtù dell'art. 1 le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

 

     Art. 9.

     I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

 

     Art. 10.

     I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

 

     Art. 11.

     1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza e di sanità pubblica.

     In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.

     2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.

     3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

     4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengano a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessioni di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

 

     Art. 12.

     I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

     Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala più vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

 

     Art. 13.

     I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.

     1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:

     a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

     Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

     Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita suI territorio del firmatario.

     d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:

     quando si devono soddisfare nei settori definiti all'art. 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;

     quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

     Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

     Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

     2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.

     3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).

 

     Art. 14.

     I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

 

     Art. 15.

     1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica.

     Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

     I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 16.

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettantuno.

 

     Allegato

     1. Definizione dell'azione.

     Sviluppo di metodi che consentano di analizzare nel modo più completo possibile i microcontaminanti organici contenuti in un campione d'acqua. Il metodo dovrebbe applicarsi a tutta la gamma dei costituenti organici e dovrebbe permettere di identificarli e di determinarne la concentrazione entro limiti di individuazione prestabiliti.

     Si spera di mettere a punto una combinazione di strumenti "multirivelatrice" (è questo lo scopo essenziale dell'azione) e, tenuto conto delle diverse possibilità di affrontare il problema dello sviluppo di un'unità di questo tipo, si ritiene che il metodo più idoneo sia la separazione per cromatografia gassosa. Il vantaggio di questo metodo consiste nel fatto che esso richiede solo piccole quantità di materiale e che i composti separati si presentano in modo da poter essere esaminati con differenti rivelatori sensibili e selettivi, ivi compreso uno spettrometro di massa.

     2. Ricerche proposte.

     L'azione proposta verte su una serie di temi elencati qui di seguito:

     I. Determinazione di dati di riferimento (divisione 1).

     a) elenco dei microcontaminanti organici presenti o di cui si sospetta la presenza nelle acque contaminate;

     b) raccolta di dati già esistenti (spettri SM, IR, RMN, dati CG);

     c) preparazione chimica di contaminanti di riferimento (compresi i metaboliti) destinati alle misure fisico-chimiche;

     d) misure fisico-chimiche su contaminanti di riferimento.

     II. Unità analitica.

     a) campionamento e trattamento (divisione 2);

     b) tecniche di separazione e di individuazione (divisione 3);

     c) accoppiamento SM/CG (divisione 4);

     d) valutazione dell'accoppiamento SM/CG (modalità operativa e parametri) (divisione 5).

     III. Trattamento dei dati (divisione 6).

     a) Hardware;

     b) Software.

     3. Necessità finanziarie e attuazione dell'azione.

     Partendo dall'ipotesi che l'azione si svolga in 3 anni, si possono prevedere le seguenti spese:

 

I. Determinazione dei dati di riferimenti

1.200.000 U.C.

II. Unità analitica:

 

a) campionamento e trattamento

880.000 U.C.

b) metodi di separazione e di individuazione

93.000 U.C.

c) accoppiamento SM/CG

130.000 U.C.

d) operazione SM/CG

300.000 U.C.

III. Trattamento dei dati

400.000 U.C.

 

3.003.000 U.C.

 

     Per l'esecuzione dei lavori sono stati previsti laboratori atti ad assicurare il coordinamento a livello internazionale per 5 delle 6 divisioni principali dell'azione, nonché laboratori nazionali disposti ad armonizzare i loro lavori all'interno del proprio Paese per ciascuna delle divisioni.

     Inoltre, i lavori relativi al trattamento dei dati saranno ritardati di almeno un anno; per la divisione 6 il laboratorio di coordinamento non sarà designato e il programma dettagliato non sarà elaborato finché saranno in corso d'attuazione gli altri temi.

 

 

Allegato G

Accordo per la realizzazione di una azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "trattamento delle melme di depurazione"

 

     Art. 1.

     I firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di confrontare i metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione applicati in vari Paesi. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

     Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

 

     Art. 2.

     La durata dei lavori prevista per l'azione è di due anni al massimo; il tema 3 deve essere attuato dai firmatari interessati durante tale periodo.

 

     Art. 3.

     Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purché l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20.000 unità di conto per anno.

 

     Art. 4.

     E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

     Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

     Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entità dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

     In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

 

     Art. 5.

     Il Comitato:

     a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerche che, a suo parere, devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari;

     b) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi;

     c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entità dei lavori in corso;

     d) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

 

     Art. 6.

     Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi fra i firmatari:

 

Firmatari

Importo massimo annuo in U.C.

Governi:

 

della Danimarca

40.000

della Repubblica federale tedesca

51.000

della Repubblica francese (esclusivamente per il tema 1)

45.000

della Repubblica italiana

60.000

del Regno dei Paesi Bassi

30.000

della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

40.000

del Regno di Norvegia

60.000

della Confederazione Svizzera

120.000

della Svezia

50.000

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

20.000

 

     In tale ambito, il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori da effettuare di sua iniziativa.

     Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato.

     Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

 

     Art. 8.

     Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtù dell'art. 1, le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilità.

 

     Art. 9.

     I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate.

 

     Art. 10.

     I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

 

     Art. 11.

     1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica.

     In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.

     2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli e tenendo conto della partecipazione finanziaria del firmatario richiedente, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.

     3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

     4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

 

     Art. 12.

     I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

     Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala più vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

 

     Art. 13.

     I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.

     1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:

     a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

     Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

     Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.

     c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.

     d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:

     quando si devono soddisfare nei settori definiti all'art. 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;

     quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a questa ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

     Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

     Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

     2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.

     3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).

 

     Art. 14.

     I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

 

     Art. 15.

     1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica.

     Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

     I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

     3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Art. 16.

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettantuno.

 

     Allegato

     1. Definizione dell'azione.

     Estimazione dei metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione mediante valutazione comparativa, sulla base di criteri standard, degli impianti su scala industriale esistenti nei vari Paesi.

     Per procedere alla valutazione comparativa proposta è necessario poter disporre di metodi uniformi per determinare la natura e le proprietà delle melme di depurazione. E' indispensabile procedere alla suddetta armonizzazione prima di passare alle applicazioni pratiche. Di conseguenza, la prima parte del progetto comprenderà lavori di laboratorio che consentano di raggiungere un accordo sui metodi di caratterizzazione da adottare. Questa prima fase dei lavori sarà seguita da un'altra fase di lavori in laboratorio destinati a perfezionare i metodi per la caratterizzazione delle melme di depurazione.

     2. Ricerche proposte.

     Esse vertono sui temi seguenti:

     a) Lavori in laboratorio.

     Adozione di un metodo a livello internazionale (tema 1). Lavori comuni di laboratorio per il perfezionamento dei metodi esistenti (tema 2). Le caratteristiche da studiare nell'ambito dei temi suddetti sono le seguenti:

     - valore calorifico,

     - analisi granulometrica,

     - resistenza specifica alla filtrazione e determinazione della struttura dello stato colloidale e degli stadi di legamento dell'acqua,

     - proprietà reologiche con misurazione della viscosità e della coesione,

     - centrifugabilità.

     b) Applicazioni pratiche.

     Valutazione degli impianti industriali che procedono all'incenerimento combinato delle melme e delle immondizie (tema 3). Questi impianti comprendono due tipi di inceneritori. Nel primo tipo le melme e le immondizie sono bruciate insieme nelle stesse camere di combustione secondo una tecnica detta "inceneritore unico", mentre nel secondo tipo esse sono bruciate in impianti separati situati nel medesimo luogo; il calore viene trasferito dall'inceneritore delle immondizie nell'inceneritore delle melme secondo una tecnica detta "incenerimento affiancato".

     I metodi e criteri di valutazione dovranno essere accuratamente precisati affinché il confronto possa essere effettuato con la massima obiettività. Potrebbero essere utilizzati due mezzi. I processi verbali di esercizio, per esempio per un periodo di un anno, sarebbero mantenuti secondo uno schema uniforme analogo al modello riportato nell'allegato I al documento COST/100/2/71 riv. 2. Potrebbe risultare necessario attrezzare gli impianti attuali con apparecchiature di misura e di registrazione supplementari onde ottenere tutti i dati prescritti. Inoltre, almeno una volta all'anno, si procederà durante 24 ore ad uno studio completo del rendimento dell'impianto e, in particolare, del suo bilancio termico.

     3. Necessità finanziarie per l'attuazione dell'azione.

 

Tema 1

Normalizzazione dei metodi attuali di caratterizzazione delle melme di depurazione, Durata: 1 anno,

 

 

Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo durante 6 mesi a 40.000 U.C.,

 

 

10 Paesi hanno espresso la loro volontà di partecipare ai lavori = 5 uomini/anno a 40.000 U.C.

200.000 U.C.

Tema 2

Miglioramento dei metodi attuali di caratterizzazione delle melme di depurazione, Durata: 1 anno,

 

 

Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo a 40.000 U.C. all'anno,

 

 

10 Paesi hanno espresso la loro volontà di partecipare ai lavori = 10 uomini/anno a 40.000 U.C.

400.000 U.C.

Tema 3

Valutazione degli impianti di incenerimento combinati delle melme e delle immondizie, Durata: 1 anno,

 

 

6 impianti saranno studiati,

 

 

Processi-verbali a lungo termine a 10.000 U.C.

 

 

per impianto = 60.000 U.C.,

 

 

2 esami intensivi per impianto a 15.000 U.C.

 

 

ciascuno = 180.000 U.C.

240.000 U.C.

 

 

840.000 U.C.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 13 aprile 1977, n. 216.

[2]  Alinea così modificato dall'art. 5 della L. 13 aprile 1977, n. 216.