§ 94.1.503 - Legge 12 febbraio 1974, n. 96.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/02/1974
Numero:96


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. VI [...]
Art. 3.      L'art. 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente


§ 94.1.503 - Legge 12 febbraio 1974, n. 96.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difese che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'art. 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali.

(G.U. 10 aprile 1974, n. 95)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. VI dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     L'art. 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

     "Dopo l'art. 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, è aggiunto il seguente art. 40-bis:

     "A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

     Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente"".