§ 46.1.1a - Legge 1 luglio 1959, n. 514.
Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:01/07/1959
Numero:514


Sommario
Art. 1.      L'art. 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Dopo l'art. 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente art. 10 bis
Art. 3.      L'art. 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo l'art. 27 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente art. 27 bis
Art. 5.      All'art. 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti ultimi commi
Art. 6.      Dopo l'art. 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente art. 40 bis
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge restano abrogati


§ 46.1.1a - Legge 1 luglio 1959, n. 514. [1]

Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

(G.U. 27 luglio 1959, n. 178).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

     "In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì, di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

     Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.

     I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente art. 10 bis:

     "Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.

     Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

     E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto".

 

          Art. 3.

     L'art. 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

     "Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10 bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 27 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente art. 27 bis:

     "Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

     Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.

     Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno".

 

          Art. 5.

     All'art. 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti ultimi commi:

     "Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità proporzionata al danno.

     Per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 64".

 

          Art. 6.

     Dopo l'art. 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente art. 40 bis:

     "A richiesta di Stati esteri che accordino trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

     Alla determinazione delle indennità si provvede secondo quanto indicato nell'articolo precedente.

     Le indennità sono a carico dello Stato estero richiedente".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

     "L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto".

 

          Art. 8.

     Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

     l'art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

     gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.