§ 93.17.90 - D.M. 17 luglio 1998, n. 256.
Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:17/07/1998
Numero:256


Sommario
Art. 1.  Soggetti beneficiari
Art. 2.  Entità
Art. 3.  Oggetto
Art. 4.  Durata
Art. 5.  Modalità
Art. 6.  Criteri
Art. 7.  Stanziamenti


§ 93.17.90 - D.M. 17 luglio 1998, n. 256.

Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).

(G.U. 1 agosto 1998, n. 178)

 

     Art. 1. Soggetti beneficiari

     1. Possono fruire del contributo previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, le persone fisiche:

     a) che acquistano, in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);

     b) che provvedono alla installazione di impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, od ai suoi familiari conviventi, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione dello stesso, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

 

          Art. 2. Entità [1]

     1. Il contributo è stabilito nella misura di euro 1.500 in favore delle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.

 

          Art. 3. Oggetto

     1. L'agevolazione consiste nella detrazione dal prezzo di vendita o dal prezzo dell'installazione di una somma, pari al contributo come stabilito dall'articolo 2, che il costruttore o l'importatore dell'autoveicolo ovvero l'installatore dell'impianto a gas metano o GPL riconosce al soggetto che acquista un autoveicolo nuovo ovvero al soggetto che fa installare l'impianto a gas metano o a GPL.

     2. Per autoveicolo si intende una autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     3. Il contributo per l'installazione di un impianto di alimentazione a gas metano o GPL può essere corrisposto anche per un autoveicolo il cui proprietario abbia già fruito delle incentivazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonché all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito in legge 25 novembre 1997, n. 403.

 

          Art. 4. Durata

     1. Il contributo è riconoscibile per acquisti a partire dal 1° agosto 1998 e per installazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione, fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

 

          Art. 5. Modalità

     1. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo, quale credito d'imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

     2. Il contributo riconosciuto agli acquisti del veicolo nuovo di fabbrica, non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA relativa alla cessione del veicolo stesso, che resta determinata dal prezzo di listino al netto dell'IVA, ridotto dell'eventuale sconto commerciale praticato dal venditore.

     3. Gli installatori recuperano l'importo della agevolazione, quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e per i successivi.

     4. Il contributo riconosciuto per le installazioni di impianti di alimentazione a metano o a GPL non comporta una riduzione della base imponibile IVA, che resta determinata dal prezzo convenuto con l'installazione dell'impianto stesso.

     5. La Direzione generale della motorizzazione civile, attraverso collegamento informatico, raccoglie i dati provenienti dai propri uffici periferici e li trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede in tal modo alla ricognizione degli acquisti e delle installazioni, effettuandone un monitoraggio continuo.

     6. Ad avvenuto utilizzo dei nove decimi dello stanziamento annuo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Direzione generale della motorizzazione civile la imminente cessazione dell'intervento; analoga comunicazione viene trasmessa alle associazioni di categoria per gli importatori, costruttori e installatori.

     7. La cessazione dell'intervento ad esaurimento delle disponibilità è comunicata tramite avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione di seguito specificata, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore e, per lo stesso periodo, gli installatori conservano:

     a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto ovvero copia della fattura di installazione da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla legge;

     b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;

     c) certificato dello stato di famiglia nel caso di installazione di impianto a gas metano o GPL su autoveicolo intestato a familiari conviventi.

 

          Art. 6. Criteri

     1. La priorità delle agevolazioni è riferita all'ordine cronologico di richiesta di immatricolazione dell'autoveicolo ovvero di collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

 

          Art. 7. Stanziamenti

     1. Lo stanziamento riguardante gli esercizi finanziari a decorrere dal 1999 pari a lire 5 miliardi annui è destinato agli interventi di cui al presente regolamento nel limite di lire 4 miliardi per ciascun anno.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 2 luglio 2003, n. 183.