§ 93.15.3 - Legge 22 dicembre 1973, n. 826.
Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:22/12/1973
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi [...]
Art. 2.      Per la proroga dei servizi di cui al precedente articolo verranno stipulate altrettante convenzioni con gli attuali concessionari della durata di un anno, salvo proroga, [...]
Art. 3.      Qualora non sia possibile addivenire alla stipula delle convenzioni indicate nel precedente art. 2 il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per [...]
Art. 4.      Le sovvenzioni determinate nelle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge sono soggette a revisione alla fine dell'anno, in relazione alle variazioni in [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della [...]


§ 93.15.3 - Legge 22 dicembre 1973, n. 826. [1]

Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale.

(G.U. 28 dicembre 1973, n. 332)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34.

 

          Art. 2.

     Per la proroga dei servizi di cui al precedente articolo verranno stipulate altrettante convenzioni con gli attuali concessionari della durata di un anno, salvo proroga, approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni.

     Dette convenzioni saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dall'art. 4, commi secondo, terzo e quinto e dagli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

     Le sovvenzioni relative alle singole convenzioni sono determinate i misura pari a quelle corrisposte ai concessionari per l'anno 1973.

 

          Art. 3.

     Qualora non sia possibile addivenire alla stipula delle convenzioni indicate nel precedente art. 2 il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare i servizi di uno o più dei settori di traffico indicati all'art. 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, ad altra società esercente servizi marittimi sovvenzionati, che opera nella zona o in quella finitima, a mezzo di trattativa privata.

     Il trasferimento al nuovo concessionario del naviglio e del personale impiegato dal precedente concessionario verrà regolato a norma dell'art. 7 della citata legge.

 

          Art. 4.

     Le sovvenzioni determinate nelle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge sono soggette a revisione alla fine dell'anno, in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti del traffico o nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

     Per introiti netti di cui al precedente comma debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, nonchè delle spese portuali e di quelle di pubblicità, limitatamente alle misure percentuali da stabilirsi nelle convenzioni.

     Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette vanno calcolate in base ad indici ed in relazione ad organici, quantità e percentuali da indicare nelle convenzioni.

     La revisione delle sovvenzioni in aumento o in diminuzione viene effettuata sempreché la somma algebrica delle variazioni verificatesi nell'anno negli introiti lordi, al netto delle spese di traffico, e nei costi degli elementi sopra indicati relativi all'anno medesimo superi l'1 per cento di detti introiti lordi ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale.

     Le eventuali variazioni delle sovvenzioni sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1974 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.