§ 67.4.64 – L. 5 gennaio 1953, n. 34.
Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/01/1953
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare entro sei mesi dalla [...]
Art. 2.      I servizi marittimi sovvenzionati di cui al precedente articolo comprendono i seguenti settori
Art. 3.      Le linee dei settori di cui all'art. 2 e la periodicità delle linee stesse dovranno essere le seguenti
Art. 4.      Le convenzioni da stipularsi con gli esercenti i servizi marittimi sovvenzionati previsti dalla presente legge avranno la durata di anni venti e saranno approvate con [...]
Art. 5.      L'onere per lo Stato derivante dalle sovvenzioni relative alle singole convenzioni, insieme alla descrizione sommaria delle clausole principali è obbligatoriamente [...]
Art. 6.      Le convenzioni stipulate con gli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati previsti dalla presente legge e i relativi capitolati sono soggetti al pagamento della [...]
Art. 7.      E' fatto obbligo agli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, di cui alla presente legge, di rilevare, in tutto o in parte, il naviglio necessario per [...]
Art. 8.      La spesa per l'applicazione della presente legge farà carico agli stanziamenti del capitolo 58 (sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per [...]


§ 67.4.64 – L. 5 gennaio 1953, n. 34. [1]

Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale.

(G.U. 6 febbraio 1953, n. 30).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale alla industria privata mediante pubblica gara ovvero a licitazione privata.

 

          Art. 2.

     I servizi marittimi sovvenzionati di cui al precedente articolo comprendono i seguenti settori:

     A) Arcipelago toscano;

     B) Isole partenopee e pontine;

     C) Isole Eolie;

     D) Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

     All'aggiudicazione di ciascuno dei predetti quattro gruppi di servizi si procederà con gare separate.

 

          Art. 3.

     Le linee dei settori di cui all'art. 2 e la periodicità delle linee stesse dovranno essere le seguenti:

     A) Per l'Arcipelago toscano.

     Linea 1. Livorno-Gorgona-Capraia-Marciana-Portoferraio-Portovecchio-Rio Marina-Porto Azzurro-Marina di Campo-Pianosa e ritorno.

     Periodicità: settimanale.

     Linea 2. Portoferraio-Cavo Portovecchio di Piombino e ritorno.

     Periodicità: due volte al giorno - dal 1° febbraio al 31 maggio verrà effettuata una terza corsa domenicale; dal 1° giugno al 31 ottobre la linea verrà effettuata con periodicità trigiornaliera.

     Linea 3. Porto Azzurro-Rio Marina-Portovecchio di Piombino e ritorno.

     Periodicità: giornaliera.

     Linea 4. Isola del Giglio-Porto Santo Stefano e ritorno.

     Periodicità: giornaliera (compresa la domenica). Dal 1° giugno al 30 settembre, la domenica, bigiornaliera.

     B) Per le Isole partenopee e pontine.

     Linea 1. Capri-Massalubrense-Sorrento-Napoli e ritorno.

     Periodicità: giornaliera. Dal 16 giugno al 30 settembre la linea farà scalo anche a Meta.

     Linea 2. Napoli-Sorrento-Capri e ritorno.

     Periodicità: giornaliera.

     Linea 3. Capri-Napoli e ritorno.

     Periodicità: giornaliera.

     Linea 4. Napoli-Capri-Positano-Amalfi e ritorno.

     Periodicità: giornaliera dal 1° giugno al 30 ottobre.

     Linea 5. Ischia Porto-Procida-Napoli e ritorno.

     Periodicità: giornaliera dal 1° ottobre al 15 giugno.

     Nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno e nelle domeniche dal 16 giugno al 30 settembre la linea farà scalo anche a Forio-Lacco Ameno-Casamicciola-Ischia Ponte.

     Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre la linea si sdoppia in:

     Linea 5-a. Forio-Lacco Ameno-Casamicciola-Ischia Ponte-Napoli e ritorno.

     Periodicità: giornaliera escluse le domeniche.

     Nei mesi di luglio e agosto farà scalo trisettimanale anche a Sant'Angelo.

     Linea 5-b. Casamicciola-Ischia Porto Procida-Napoli e ritorno.

     Periodicità: giornaliera escluse le domeniche.

     Linea 6. Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola Lacco Ameno-Forio e ritorno.

     Periodicità: giornaliera. Limitata al tratto Napoli-Procida-Ischia Porto e ritorno dal 1° novembre al 28 febbraio.

     Linea 7. Ischia Porto-Procida-Torregaveta o Pozzuoli.

     Periodicità: quattro volte al giorno.

     Linea 8. Napoli-Procida-Ischia Porto-Casamicciola (facoltativo) - Forio-Santo Stefano-Ventotene-Ponza e ritorno.

     Periodicità: settimanale.

     Linea 9. Ponza-Formia.

     Periodicità: bisettimanale.

     Linea 10. Ponza-Ventotene-Santo Stefano-Formia e ritorno.

     Periodicità: settimanale.

     Linea 11. Anzio-Ponza (per il solo periodo 1° luglio-30 settembre).

     Periodicità: trisettimanale.

     Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, le linee 2 e 6 saranno rispettivamente prolungate fino ad Ischia e fino a Capri, in modo di assicurare il collegamento giornaliero fra le due isole.

     C) Per le Isole Eolie.

     Linea 1. Messina-Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-Santa Marina Salina-Lingua-Rinella-Malfa-Panarea-Ginostra-Stromboli-Napoli e ritorno.

     Periodicità: settimanale.

     Linea 2. Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-Santa Marina Salina-Malfa o Rinella e ritorno.

     Periodicità: sei volte la settimana.

     Linea 3. Lipari-Canneto-Panarea-Ginostra-Stromboli e ritorno.

     Periodicità: bisettimanale.

     Linea 4.

     Itinerario A:

     Messina-Canneto-Lipari-Santa Marina Salina-Malfa o Lingua-Pollara o Rinella-Filicudi Porto-Filicudi-Pecorini Alicudi e ritorno.

     Periodicità: settimanale.

     Itinerario B:

     Messina-Lipari-Canneto-Acquacalda-Santa Marina Salina-Lingua o Malfa-Rinella o Pollara-Filicudi Porto-Filicudi-Pecorini Alicudi e ritorno.

     Periodicità: settimanale.

     Linea 5.

     Itinerario A:

     Messina-Stromboli-Lipari e ritorno.

     Itinerario B:

     Messina-Lipari-Stromboli e ritorno.

     Periodicità: stagionale dal 1° luglio al 30 settembre la sola domenica a viaggi alternati; uno sull'itinerario A e uno su quello B.

     Linea 6. Lipari-Vulcano Porto L.-Vulcano Celso e ritorno.

     Periodicità: bisettimanale.

     D) Per le Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

     Linea 1. Palermo-Ustica e ritorno.

     Periodicità: quattro volte la settimana.

     Linea 2. Trapani-Levanzo-Favignana-Marettino e ritorno.

     Periodicità: tre volte la settimana.

     Linea 3. Trapani-Favignana e ritorno.

     Periodicità: bisettimanale.

     Linea 4. Trapani-Pantelleria e ritorno.

     Periodicità: bisettimanale.

     Linea 5. Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Pantelleria e ritorno.

     Periodicità: bisettimanale.

 

          Art. 4.

     Le convenzioni da stipularsi con gli esercenti i servizi marittimi sovvenzionati previsti dalla presente legge avranno la durata di anni venti e saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni.

     Esse non saranno obbligatorie per l'Amministrazione se non dopo che siano state approvate nei modi di legge.

     Le convenzioni stesse dovranno essere comunicate al Parlamento.

     Dette convenzioni potranno essere soggette a revisione triennale in relazione alle variazioni degli introiti del traffico, dei prezzi del combustibile e delle variazioni delle spese del personale, sempreché le variazioni in aumento o in diminuzione superino il decimo del prezzo complessivo convenuto.

     La revisione può essere altresì richiesta in qualunque momento dal Ministro per la marina mercantile, quando questo ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

 

          Art. 5.

     L'onere per lo Stato derivante dalle sovvenzioni relative alle singole convenzioni, insieme alla descrizione sommaria delle clausole principali è obbligatoriamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la validità delle convenzioni decorre dalla data di tale pubblicazione.

 

          Art. 6.

     Le convenzioni stipulate con gli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati previsti dalla presente legge e i relativi capitolati sono soggetti al pagamento della imposta fissa di registro.

 

          Art. 7.

     E' fatto obbligo agli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, di cui alla presente legge, di rilevare, in tutto o in parte, il naviglio necessario per l'esecuzione dei servizi, appartenente ai precedenti concessionari.

     Il Ministro per la marina mercantile indicherà il naviglio che dovrà essere rilevato dai nuovi concessionari. Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale, con le funzioni di arbitro inappellabile, composto di cinque membri dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate ed il quinto, in mancanza d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

     Gli assuntori dovranno mantenere in servizio il personale amministrativo e di stato maggiore alle dipendenze degli attuali concessionari ed iscritto nei ruoli organici.

     Il personale suddetto conserverà il grado e l'anzianità conseguiti durante il servizio prestato coi precedenti concessionari.

 

          Art. 8.

     La spesa per l'applicazione della presente legge farà carico agli stanziamenti del capitolo 58 (sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.