§ 93.11.130 - D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227.
Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:27/09/2007
Numero:227


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione e definizioni
Art. 2.  Ripartizione percentuale del fondo
Art. 3.  Finanziamenti
Art. 4.  Procedura di richiesta dei benefici - Istanze
Art. 5.  Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
Art. 6.  Oneri a carico dello Stato


§ 93.11.130 - D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227.

Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

(G.U. 11 dicembre 2007, n. 287)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica" con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, stabilendo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, le modalità di utilizzazione del "Fondo";

     Visto l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali di trasporti;

     Visto l'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede il prelevamento di 42 milioni di euro dalla dotazione iniziale del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da destinare alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della stessa legge;

     Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al comma medesimo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, che dà attuazione al citato articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ai sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e che il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 giugno 2007;

     Visto l'articolo 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 87;

     Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed, in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;

     Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo della Comunità europea, in data 4 giugno 2007;

     Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalità e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni

     1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di 38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

     2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, è destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     3. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

     b) per catene logistiche: l'insieme della capacità di integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

     c) per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards più elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

     d) per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta Scrivia e Verona.

 

Capo II

Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo

 

     Art. 2. Ripartizione percentuale del fondo

     1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, è destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle Unità di trasporto intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).

     2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:

     a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed all'organizzazione aziendale;

     b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonchè le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli;

     c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica;

     d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;

     e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci;

     f) iniziative per la formazione del personale.

     3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti massimi di intensità fissati dalla normativa europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di euro:

     40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);

     30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);

     20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);

     10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).

     4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonchè, per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad infrastrutture materiali, è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle disponibilità finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al comma 3.

 

     Art. 3. Finanziamenti

     1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono concesse mediante contributi.

     2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di imposta, da utilizzare in compen-sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 4. Procedura di richiesta dei benefici - Istanze

     1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici di cui al medesimo articolo, nonchè i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:

     a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

     e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

 

     Art. 5. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

     1. Con il decreto di cui all'articolo 2, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla stessa Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 4.

     2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovrà attenersi nella valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in disponibilità dell'impresa.

 

     Art. 6. Oneri a carico dello Stato

     1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.