§ 93.11.33 - D.L. 29 marzo 1993, n. 82 .
Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:29/03/1993
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di [...]
Art. 6.      1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del [...]
Art. 7.      1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della [...]
Art. 8.      1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 [...]
Art. 9.  [8]
Art. 10.      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è [...]
Art. 11.      1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico [...]
Art. 12.  [9]
Art. 13.      1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, [...]
Art. 14.      1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:"f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi."
Art. 15.      1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la [...]
Art. 16.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 93.11.33 - D.L. 29 marzo 1993, n. 82 [1] .

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

(G.U. 29 marzo 1993, n. 73)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 1 milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.".

 

          Art. 2. [2]

     1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

     2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.

 

          Art. 3. [3]

     1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982.

 

          Art. 4. [4]

     1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal citato titolo III della legge n. 298 del 1974, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile [5] .

 

          Art. 5.

     1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

     2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

     3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     4. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

     5. E' abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

 

          Art. 6.

     1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

     2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10 del 1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. E' comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative. 2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato. 3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano. 4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato." [6].

     2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati rispettivamente a lire 45.500 ed a lire 81.000 [7] .

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10.

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.".

 

          Art. 11.

     1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico infortunio, la relativa maggiorazione del tasso di premio a modifica di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, ha effetto limitatamente ad un anno.

     2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di più infortuni in un anno.

 

          Art. 12. [9]

 

          Art. 13.

     1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

     2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella C della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

 

          Art. 14.

     1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:"f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi.".

     2. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto [10] .

 

          Art. 15.

     1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

     2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

     3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.

     4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 27 maggio 1993, n. 162.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, a decorrere dalla data ivi indicata.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167.

[8]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[9]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[10]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.