§ 93.9.11 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 38.
Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:27/06/1946
Numero:38


Sommario
Art. 1.      E' istituita con sede in Roma e alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).
Art. 2.      Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha altresì il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade pubbliche che a tali enti [...]
Art. 3.      Per il disimpegno dei compiti affidatigli l'Azienda cura la gestione di impianti e macchinari stradali, assumendo in dotazione i materiali comunque assegnati alla viabilità statale.
Art. 4.      Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e ne esprime la volontà.
Art. 5.      La Direzione generale comprende:
Art. 6.      Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro per i [...]
Art. 7.      Il direttore del Servizio amministrativo presiede gli uffici amministrativi dell'Azienda; inoltre coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è [...]
Art. 8.      Il Servizio ragioneria è alle dipendenze di un direttore capo di ragioneria, nominato dal Ministro per il tesoro e si svolgerà in conformità alle disposizioni vigenti per la contabilità generale [...]
Art. 9.      I Compartimenti regionali per la viabilità assorbono gli uffici del Genio civile per la viabilità statale.
Art. 10.      I Compartimenti regionali per la viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:
Art. 11.      Sono organi consultivi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato, gli ispettori generali tecnici.
Art. 12.      Il Consiglio d'amministrazione è composto:
Art. 13.      Il parere del Consiglio d'amministrazione è richiesto:
Art. 14.      La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società e ditte la cui attività sia [...]
Art. 15.      Il Comitato è composto:
Art. 16.      Il parere del Comitato è richiesto:
Art. 17.      E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:
Art. 18.      I pareri degli organi consultivi dell'Azienda sostituiscono a tutti gli effetti quelli degli altri organi tecnici prescritti da norme di carattere generale.
Art. 19.      Il personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) compresi il direttore generale ed il direttore dei Servizi amministrativi, è costituito da funzionari dei ruoli [...]
Art. 20.      Il personale a contratto della cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, passa alla completa dipendenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali col trattamento stabilito dal [...]
Art. 21.      Le note di qualifica degli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di quelli del tesoro comandati alla Azienda, sono compilate e rivedute dai funzionari preposti agli uffici presso cui [...]
Art. 22.      I funzionari amministrativi comandati dal Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 7°, possono essere destinati per normale servizio agli uffici periferici.
Art. 23.      Ai funzionari di ruolo comandati presso l'Azienda ai quali siano assegnate funzioni superiori, proprie dei gradi 5° e 6°, può essere accordato, su parere del Comitato, il trattamento economico [...]
Art. 24.      Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, passa alle dipendenze dell'Azienda, giusta l'annessa tabella C, [...]
Art. 25.      La Cassa di mutuo soccorso tra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiaria, passano alle dipendenze della Azienda Nazionale Autonoma delle [...]
Art. 26.      Tutti i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli di cui all'art. 7, sono adottati sentito il direttore generale.
Art. 27.      Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:
Art. 28.      Le spese dell'Azienda sono costituite:
Art. 29.      Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, [...]
Art. 30.      Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 31.      L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio 1946.
Art. 32.      La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda una apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo [...]
Art. 33.      L'Amministrazione dell'azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto.
Art. 34.      Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda il cui importo ecceda tre milioni, sono tenute simultaneamente presso la Direzione generale dell'azienda e presso il [...]
Art. 35.      L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Art. 36.      La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese stesse.
Art. 37.      La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.
Art. 38.      Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere eventualmente concesse, se in [...]
Art. 39.      Sono abrogate le disposizioni della legge 17 maggio 1928, n. 1094, del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e delle successive, concernenti la cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, [...]
Art. 40.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.


§ 93.9.11 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 38. [1]

Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

(G.U. 5 agosto 1946, n. 174)

 

Titolo I

COMPITI DELL'AZIENDA

 

     Art. 1.

     E' istituita con sede in Roma e alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

     L'Azienda ha i compiti:

     a) di gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

     b) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade stesse;

     c) di costruire nuove strade statali e nuove autostrade;

     d) di controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato;

     e) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione e la disciplina del traffico sulle strade e sulle aree pubbliche.

 

          Art. 2.

     Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha altresì il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade pubbliche che a tali enti appartengono, e la vigilanza su di essi con i poteri di cui all'art. 9 della legge 15 novembre 1923, n. 2506, nonchè di provvedere all'attuazione di opportune forme di cooperazione fra i nominati enti allo scopo di meglio assicurare la gestione manutentoria delle dette strade.

     Le norme dirette a regolare tale cooperazione e l'intervento in esse dell'Azienda sono emanate per decreto Presidenziale.

 

          Art. 3.

     Per il disimpegno dei compiti affidatigli l'Azienda cura la gestione di impianti e macchinari stradali, assumendo in dotazione i materiali comunque assegnati alla viabilità statale.

 

Titolo II

ORGANI DELL'AZIENDA

 

Capo I

ORGANI ESECUTIVI

 

          Art. 4.

     Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e ne esprime la volontà.

     In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.

     Sono organi esecutivi dell'Azienda: la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilità.

 

          Art. 5.

     La Direzione generale comprende:

     a) il Servizio amministrativo;

     b) il Servizio tecnico centrale;

     c) il Servizio di ragioneria.

     Dalla Direzione generale dipendono i Compartimenti regionali della viabilità.

     Dal Servizio amministrativo dipende l'Ufficio contratti e l'Ufficio economato e cassa.

     La ripartizione e la competenza dei Servizi e la distribuzione del personale della Direzione generale sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

     Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto Ministeriale ad un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°.

     Le funzioni di economo-cassiere e quelle di vice economo-cassiere, sono affidate con decreto Ministeriale a funzionari di gruppo B di grado non inferiore al 10° o di gruppo C non inferiore al grado 9°.

 

          Art. 6.

     Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, adotta i provvedimenti e disimpegna tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.

     Il direttore generale presenta al Ministro per i lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

     Il direttore generale è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, udito il Consiglio dei Ministri ed è classificato nel grado 4à dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, approvato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 7.

     Il direttore del Servizio amministrativo presiede gli uffici amministrativi dell'Azienda; inoltre coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 8.

     Il Servizio ragioneria è alle dipendenze di un direttore capo di ragioneria, nominato dal Ministro per il tesoro e si svolgerà in conformità alle disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 9.

     I Compartimenti regionali per la viabilità assorbono gli uffici del Genio civile per la viabilità statale.

     La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei detti Compartimenti sono indicate nell'annessa tabella A, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

     Esse possono essere modificate con decreto Presidenziale sentito il Consiglio dei Ministri.

     La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilità sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

 

          Art. 10.

     I Compartimenti regionali per la viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

     a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;

     b) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

     c) compilano i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;

     d) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

     e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati;

     f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;

     g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;

     h) attuano le disposizioni del presidente per quanto riguarda la vigilanza sulla manutenzione delle strade provinciali e comunali e l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per la manutenzione stessa;

     i) provvedono all'istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda.

     Il presidente può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonchè per i provvedimenti disciplinari.

 

Capo II

ORGANI CONSULTIVI

 

          Art. 11.

     Sono organi consultivi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato, gli ispettori generali tecnici.

 

          Art. 12.

     Il Consiglio d'amministrazione è composto:

     a) dal Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

     b) dal direttore generale;

     c) dal direttore del Servizio amministrativo;

     d) dagli ispettori generali tecnici;

     e) dall'ispettore generale amministrativo;

     f) dal direttore capo di ragioneria;

     g) da un consigliere di Stato;

     h) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

     i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     l) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

     m) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Servizi della motorizzazione);

     n) da un funzionario rappresentante del Ministero dell'interno;

     o) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della guerra;

     p) dal funzionario che presiede al Servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

     q) da un rappresentante del "R.A.C.I.";

     r) da un rappresentante del "T.C.I.";

     s) da un tecnico docente in una scuola d'ingegneria.

     Il Ministro può delegare il Sottosegretario di Stato a presiedere il Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal direttore generale.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

     I membri del Consiglio d'amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

 

          Art. 13.

     Il parere del Consiglio d'amministrazione è richiesto:

     a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

     b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

     c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade, nonchè di spese straordinarie per l'attrezzatura dell'Azienda;

     d) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;

     e) sui progetti di costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade o di singoli tronchi di esse;

     f) sui progetti per il progressivo miglioramento stradale qualunque sia il loro importo;

     g) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di importo superiore a lire dieci milioni da appaltare mediante asta pubblica o licitazione privata o per appalto-concorso;

     h) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione da eseguirsi a trattativa privata o in economia, allorchè l'importo preveduto dell'opera superi le lire cinque milioni;

     i) sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate all'Azienda;

     l) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

     m) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

     n) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

     o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci e di almeno dieci consiglieri, e, per la validità dei suoi pareri, la maggioranza assoluta degli intervenuti.

 

          Art. 14.

     La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società e ditte la cui attività sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

 

          Art. 15.

     Il Comitato è composto:

     a) dal direttore generale che lo presiede;

     b) dal direttore del Servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale;

     c) dagli ispettori generali tecnici;

     d) dall'ispettore generale amministrativo;

     e) dal direttore capo di ragioneria;

     f) dal consigliere di Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

     g) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

     h) dal rappresentante del Ministero del tesoro, membro del Consiglio d'amministrazione;

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

 

          Art. 16.

     Il parere del Comitato è richiesto:

     a) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni, di importo da lire cinque milioni a lire dieci milioni, da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

     b) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia, d'importo da lire tre milioni a lire cinque milioni;

     c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato d'amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

     d) sulle singole perizie di spese per il funzionamento dell'Azienda, allorchè superino l'importo di lire un milione;

     e) sulla istituzione di liti attive;

     f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somme eccedenti le lire cinquecentomila;

     g) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera f);

     h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

     i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere.

 

          Art. 17.

     E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

     a) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire tre milioni a lire cinque milioni da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

     b) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire un milione a lire tre milioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia;

     c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

     d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire cinquecentomila;

     e) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

     f) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che non importino maggiore spesa;

     g) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimentale dati in corso d'opera.

     Sulle perizie di spesa per il funzionamento dei servizi della Direzione generale di importo non superiore a lire un milione e quelle per il funzionamento dei servizi periferici da lire cinquecentomila a lire un milione, esprime parere in linea tecnica l'ispettore generale capo del Servizio tecnico centrale.

     Per i progetti e le perizie di importi inferiori a quelli sopraindicati è sufficiente il visto in linea tecnica dell'ingegnere capo del compartimento.

 

          Art. 18.

     I pareri degli organi consultivi dell'Azienda sostituiscono a tutti gli effetti quelli degli altri organi tecnici prescritti da norme di carattere generale.

 

Titolo III

PERSONALE DELL'AZIENDA

 

          Art. 19.

     Il personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) compresi il direttore generale ed il direttore dei Servizi amministrativi, è costituito da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica dei Lavori pubblici, e di quella del Tesoro, giusta l'annessa tabella B, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro. Detti funzionari saranno, con decreti dei Ministri competenti, comandati a prestare servizio presso l'Azienda stessa a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

     Il personale di ruolo delle predette Amministrazioni, che al 1° luglio 1946, sia addetto ai servizi centrali e periferici della viabilità statale, s'intende comandato, a termini del comma precedente, presso l'Azienda a partire dalla data medesima.

     Detti funzionari dipendono gerarchicamente dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, e gli stipendi e assegni loro spettanti sono a carico del bilancio dell'Azienda.

     Il direttore generale, e in caso di sua assenza od impedimento, i capi servizio partecipano ai Consigli d'amministrazione del personale amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici, a quello del Genio civile ed a quello del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, allorchè alla deliberazione dei medesimi siano interessati funzionari di ruolo della Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso l'Azienda, nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

     Ai Consigli d'amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie, partecipa in analoghi casi, il direttore capo della Divisione che tratta la materia del personale dell'Azienda.

 

          Art. 20.

     Il personale a contratto della cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, passa alla completa dipendenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali col trattamento stabilito dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo fruire di eventuali disposizioni più favorevoli che venissero emanate per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

     L'A.N.A.S. è autorizzata a tenere in servizio impiegati avventizi secondo le norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, nei limiti del contingente che sarà stabilito anno per anno dal Ministero per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 21.

     Le note di qualifica degli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di quelli del tesoro comandati alla Azienda, sono compilate e rivedute dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono comandati, competenti a provvedere in conformità alle norme regolanti la materia. Copia delle note medesime sarà trasmessa alle Amministrazioni di appartenenza.

     Gli eventuali giudizi disciplinari a carico di detti impiegati comandati hanno luogo presso l'Amministrazione di appartenenza in conformità delle norme presso ciascuna vigenti in materia, e sono promossi dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, su proposta del direttore generale.

 

          Art. 22.

     I funzionari amministrativi comandati dal Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 7°, possono essere destinati per normale servizio agli uffici periferici.

 

          Art. 23.

     Ai funzionari di ruolo comandati presso l'Azienda ai quali siano assegnate funzioni superiori, proprie dei gradi 5° e 6°, può essere accordato, su parere del Comitato, il trattamento economico iniziale del grado corrispondente alle dette funzioni.

     Tale trattamento può essere accordato solo per il grado immediatamente superiore a quello rivestito dal funzionario, e dopo che il funzionario stesso abbia trascorso nel proprio grado il tempo minimo richiesto per la promozione.

 

          Art. 24.

     Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, passa alle dipendenze dell'Azienda, giusta l'annessa tabella C, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

     Ai capi cantonieri è attribuito il trattamento giuridico ed economico della categoria degli agenti tecnici. Essi sono distinti in due classi, corrispondenti rispettivamente ai capi agenti e agli agenti. Hanno compiti di vigilanza e di polizia stradale.

     I cantonieri scelti sono distinti in due classi: alla prima delle quali è attribuito il trattamento economico attualmente spettante ai capi cantonieri.

     Con decreto Presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Ministro per il tesoro, saranno fissate le norme necessarie per l'inquadramento del suddetto personale.

     Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade statali avranno libero transito i capi cantonieri e i cantonieri in divisa che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse tariffe ridotte a favore dei figli di capi cantonieri e cantonieri che si recano alla scuole.

     L'Azienda è autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in località isolate di scuole rurali ad uso dei figli dei capi cantonieri e cantonieri e della popolazione scolastica della zona.

 

          Art. 25.

     La Cassa di mutuo soccorso tra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiaria, passano alle dipendenze della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

     Al nuovo ordinamento della Cassa sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 26.

     Tutti i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli di cui all'art. 7, sono adottati sentito il direttore generale.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 27.

     Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

     a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato per un decennio, nella misura, da destinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

     b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di lire centoottantuno milioni, quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale;

     c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

     d) dalla parte spettante allo Stato dei proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;

     e) dai canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade e autostrade statali;

     f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parti di esse e dall'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui all'articolo 3;

     g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

     h) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.

     Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, possono essere apportate modifiche alle aliquote relative alle tasse e ai canoni previsti nel presente articolo e possono altresì essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che gli sono affidati.

 

          Art. 28.

     Le spese dell'Azienda sono costituite:

     a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

     b) da quelle per la manutenzione ordinaria, per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonchè per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

     c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle dette strade e alle loro pertinenze;

     d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

     La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non erogata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

 

          Art. 29.

     Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato.

     E' trasferita altresì la somma che alla data di inizio di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire settemiliardi centomilioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera a) del decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1945, n. 690.

 

          Art. 30.

     Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

 

          Art. 31.

     L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio 1946.

     L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

     Per l'esercizio finanziario 1946-47, il bilancio della Azienda sarà approvato con decreto Presidenziale su proposta dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 30 giugno 1946.

     L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.

 

          Art. 32.

     La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda una apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate sul bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.

     Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

     Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1946, la Tesoreria centrale è autorizzata a concedere una apertura di credito pari all'intero ammontare delle somme stanziate in bilancio.

     Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi, e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

     Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni della Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investiti in titoli di Stato.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 33.

     L'Amministrazione dell'azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto.

     Per la gestione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda sono applicate, in quanto non siano modificate dal presente decreto, le norme in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

     Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, con le forme della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno apportate norme semplificative di quelle di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 34.

     Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda il cui importo ecceda tre milioni, sono tenute simultaneamente presso la Direzione generale dell'azienda e presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche nella cui circoscrizione le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo ecceda lire tre milioni si tengono esclusivamente presso la Direzione generale dell'azienda.

     Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore hanno luogo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, tranne che la Amministrazione dell'azienda stabilisca altrimenti.

     Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso il Provveditorato, la stipulazione del contratto ha luogo a cura del Provveditorato medesimo, assumendo il provveditore la legale rappresentanza della Azienda.

     Questa potrà altresì delegare i provveditori alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

     Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la Direzione generale dell'azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che la Amministrazione dell'azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvede l'ufficiale rogante preposto all'Ufficio contratti della Direzione generale.

     L'Amministrazione dell'azienda provvede a trattativa privata od in economia ad opere e forniture di qualunque importo, quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio delle gare.

     I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

 

          Art. 35.

     L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

     Hanno pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità le perizie debitamente approvate concernenti l'esercizio delle attività contemplate dall'art. 3.

 

          Art. 36.

     La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese stesse.

     Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano a mezzo della delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6.

 

          Art. 37.

     La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.

     Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro.

     Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato.

     L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca la opportunità.

     Fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede la autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

 

          Art. 38.

     Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere eventualmente concesse, se in dipendenza di prestazioni particolarmente onerose si ravvisi la necessità della loro istituzione, indennità al direttore generale, al direttore dei Servizi amministrativi, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato, ed ai rispettivi segretari.

 

          Art. 39.

     Sono abrogate le disposizioni della legge 17 maggio 1928, n. 1094, del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e delle successive, concernenti la cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, rimaste in vigore in forza dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, e che non siano state richiamate dal presente decreto.

 

          Art. 40.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 2 gennaio 1952, n. 41.