§ 80.9.47 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 6.
Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/01/1945
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese e di controllo preventivo sugli atti dell'Amministrazione dei lavori pubblici è istituita [...]
Art. 2.      In temporanea deroga alle norme vigenti, e limitatamente alle opere di importo non eccedente, nel loro complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 80.9.47 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici

(G.U. 27 gennaio 1945, n. 12)

 

 

     Art. 1.

     Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese e di controllo preventivo sugli atti dell'Amministrazione dei lavori pubblici è istituita presso il detto Ministero una Delegazione della Corte dei conti.

     La Delegazione è costituita dal consigliere delegato pel controllo e da un primo referendario o referendario, preposto all'apposito ufficio di riscontro, oltre ad un congruo numero di funzionari ed impiegati della Corte dei conti, senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici della Corte. Il presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo ne coordina l'azione con quella degli altri uffici della Corte.

     Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 2°, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tenere fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, quando del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

 

          Art. 2.

     In temporanea deroga alle norme vigenti, e limitatamente alle opere di importo non eccedente, nel loro complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

     a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

     b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

     I conti delle somme erogate ai sensi del comma che precede dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.