§ 93.8.e - Legge 18 ottobre 1978, n. 625.
Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.8 motorizzazione civile
Data:18/10/1978
Numero:625


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sono sostituiti da quelli [...]
Art. 2.      Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella [...]
Art. 3.      Alla copertura dei posti residui disponibili, dopo l'applicazione del precedente art. 2, degli organici di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, si provvede [...]
Art. 4.      Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in [...]
Art. 5.      A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e [...]
Art. 6.      Le tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, [...]
Art. 7.      I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti [...]
Art. 8.      L'art. 5 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 è così [...]
Art. 9.      Presso tutti gli uffici pubblici e privati nei quali vengono svolte pratiche relative alle operazioni previste nella tabella 2 allegata alla presente legge, debbono [...]
Art. 10.      Alla determinazione annuale per l'anno 1978 del contingente di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed al relativo riparto per provincia provvede [...]
Art. 11.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata [...]


§ 93.8.e - Legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

(G.U. 20 ottobre 1978, n. 295)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

     I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista nel primo comma riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salva quelli delle qualifiche ad esaurimento delle carriere direttive per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

     Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto, della carriera esecutiva nonché in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici è considerato corrispondente a quello del personale ausiliario.

     (Omissis) [1].

     In tutti i ruoli di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quelli del personale non di ruolo di corrispondente categoria in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono inquadrati nei ruoli di carriera corrispondente previsti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, con le modalità indicate nell'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il primo inquadramento nel ruolo di meccanografia viene disposto, a domanda degli interessati, per il personale che risulti adibito da almeno un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, a servizi di meccanografia, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza. Successivamente, l'accesso al ruolo di meccanografia è riservato al personale della carriera esecutiva che risulti abilitato, dopo apposito corso, alla mansione di meccanografo.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non subiscono decurtazioni per effetto delle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

 

          Art. 2.

     Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 1978, rispettivamente:

     a) per la nomina a impiegato direttivo tecnico, della laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale ovvero, qualora si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto, del diploma di laurea in architettura, fisica, chimica o matematica;

     b) per la nomina a impiegato direttivo amministrativo, della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e commercio, oppure d'altro diploma di laurea, purché, in questo ultimo caso, si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto;

     c) per la nomina a impiegato di concetto, del diploma di scuola media di 2° grado ed equipollenti;

     d) per la nomina a impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di 1° grado.

     La selezione degli impiegati di cui al comma precedente viene effettuata sulla base di un esame-colloquio, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, davanti a commissioni presiedute da un consigliere di Stato e composte da tre dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché da un docente universitario delle materie oggetto dell'esame-colloquio. Nella formazione delle graduatorie, a parità di merito, si tiene conto delle mansioni espletate nel ruolo di provenienza e dell'anzianità maturata nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Gli impiegati selezionati con i criteri indicati nel presente articolo sono inquadrati, anche in soprannumero e nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere stabilite nella tabella 1 allegata alla presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i quali hanno concorso. Al personale anzidetto non può essere comunque riconosciuta un'anzianità superiore a quella prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Agli esami-colloquio previsti nel presente articolo sono ammessi, a parità di condizioni, anche gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio da almeno cinque anni presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'accesso a carriere superiori a quella di appartenenza.

     Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dei posti residui disponibili, dopo l'applicazione del precedente art. 2, degli organici di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, si provvede con pubblici concorsi a carattere regionale, da bandire senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e con la riduzione a metà dei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

     I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

     E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 21 febbraio 1977, n. 30, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851.

 

          Art. 4.

     Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:

     a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

     b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

     c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati [2] .

     Le operazioni tecniche previste ai numeri 1), 3), 7), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge, non riservate alla competenza degli impiegati direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti del titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturità scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito corso di qualificazione.

     (Omissis) [3].

     Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione a seguito di apposito corso di qualificazione.

     Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo.

     L'art. 5-bis sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, è abrogato.

 

          Art. 5.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entra a far parte, a tutti gli effetti, della Cassa di previdenza ed assistenza prevista dal secondo comma dell'articolo 6 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, e si avvale degli interventi previdenziali e assistenziali previsti dall'art. 5, lettera a), sub articolo unico della stessa legge.

 

          Art. 6.

     Le tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, sono sostituite dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai punti 5) e 6) della tabella 2 allegata alla presente legge, quando queste richiedano l'utilizzazione di particolari attrezzature.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 2 allegata alla presente legge può essere modificata, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita ed entro il limite del venti per cento.

 

          Art. 7.

     I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Le imposte di bollo inerenti alle domande e ai documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 2 allegata alla presente legge sono pagate dagli interessati anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma.

     Le disposizioni dei due precedenti commi sostituiscono quelle stabilite nel primo comma dell'art. 3 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n.1090.

     In relazione a quanto stabilito per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi dal secondo comma dell'art. 3 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, anche le operazioni indicate ai numeri 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli utenti, presso la loro sede; in tal caso le spese per l'indennità di missione da corrispondere al personale operatore, con l'applicazione del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono a carico degli utenti stessi. La medesima facoltà è estesa anche alle operazioni di cui al n. 1) della tabella 2 allegata alla presente legge, su richiesta e con spese a carico delle scuole per conducenti o di loro associazioni, per sedute di esame da effettuare fuori del comune sede dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o comunque in località distanti non meno di dieci chilometri dall'ufficio.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabilite le modalità di attuazione della norma di cui al comma precedente.

 

          Art. 8.

     L'art. 5 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 è così modificato:

     alla lettera b) le parole:" fino al 7 per cento" sono sostituite dalle altre: "fino al 10 per cento";

     alla lettera c) le parole: "fino al 3 per cento" sono sostituite dalle altre: "fino al 5 per cento".

 

          Art. 9.

     Presso tutti gli uffici pubblici e privati nei quali vengono svolte pratiche relative alle operazioni previste nella tabella 2 allegata alla presente legge, debbono essere esposte in evidenza al pubblico le tariffe dovute all'amministrazione dello Stato per ciascuna operazione. Coloro i quali non dovessero ottemperare a tale disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000.

 

          Art. 10.

     Alla determinazione annuale per l'anno 1978 del contingente di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed al relativo riparto per provincia provvede il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, prescindendo dai criteri e dalla procedura stabiliti dal penultimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

     Le nuove autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate esclusivamente ad imprese che:

     a) abbiano comunque esercitato l'autotrasporto di cose da data non superiore al 31 ottobre 1977, con veicoli di portata utile superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali, i quali, almeno alla data medesima risultino nella disponibilità delle imprese stesse, intesa nel senso precisato dall'art. 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, numero 32;

     b) abbiano conseguito l'iscrizione, anche in via provvisoria, all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, purché richiesta entro il termine stabilito ai sensi del successivo quarto comma.

     Le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono rilasciate secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente al 31 ottobre 1977 e sono riferite ai singoli veicoli indicati alla lettera a) del comma precedente.

     Con lo stesso decreto di cui al primo comma del presente articolo il Ministro dei trasporti stabilisce il termine entro cui devono essere presentate le domande di autorizzazione nonché quelle eventuali di iscrizione all'albo, fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni e può disporre che le autorizzazioni da rilasciare a determinate categorie di richiedenti siano soggette a particolari limiti in ordine alla trasferibilità nel caso della cessione di azienda.

     Il Ministro dei trasporti può altresì prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni, con particolari limiti anche di validità temporale, a favore delle imprese che, a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità, non risultino comprese nel numero di quelle cui possono essere assegnate le nuove autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e per il periodo di sei mesi decorrenti dal 31 ottobre 1978, coloro che hanno presentato nel termine prescritto le domande di cui al precedente quarto comma si considerano come iscritti all'albo e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza alcuna condizione o limite, per il veicolo cui si riferisce la domanda di autorizzazione presentata.

 

          Art. 11.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella 1

     Dotazioni organiche della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

     (omissis)

 

     Tabella 2 [4]

     Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione

 

Tipo operazione

Tariffa

1)

Esame per la patente o per il CAP (artt. 80, 85, 86 e 89 del DPR 15-6-1959, n. 393).

 

 

 

5.000

 

Esame di idoneità per insegnanti o istruttori scuola guida (art. 84).

 

2)

Sostituzione patente guida militare o estera (artt. 94 e 98), rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

 

 

2.000

 

Duplicati, certificazione ecc., inerenti ai veicoli o ai conducenti.

 

3)

Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario, artt. 54, 55, 56, 62, 72, 74 e 76; art. 351, n. 5, del DPR 30-6-1959, n. 420).

2.500

4)

Visite e prove speciali di ciclomotori e altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario (artt. 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del DPR 30-6-1959, n. 420).

10.000

5)

Omologazioni autoveic., trattrici agricole, motoveicoli ciclomotori, rimorchi e altre macch. agric.; approvazione autobus con carrozz. diversa da quella di tipo omologato, nuove omologazioni a seguito modifica delle caratterist. essenziali di veicoli già omologati (artt. 53 e 72 e correlativi articoli del DPR 30-6-1959, n. 420).

50.000

6)

Omologazioni parz., approvaz. ed omologazione dispositivi (artt. 53, 72, 78 e correlativi articoli del DPR 30-6-1959, n. 420).

20.000

7)

Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (artt. 16 e 22 del RDL 9-5-1932 n. 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna e corrispondenti qualifiche di autorizzato (art. 134 del Codice della navigazione; artt. da 49 a 58 e 61 del regolamento di navigazione interna e DM 16-2-1971).

5.000

8)

Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (art. 232 del Cod. della navigazione e art. 144 del regolamento di navigazione interna).

5.000

9)

Controllo tecn. delle navi e dei galleggianti in costruz. (art. 235 del Codice della navigazione e art. 147 del regolamento di navigazione interna).

5.000

10)

Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (artt. 3 e 12 del RDL 9-5-1932, n. 813) di navi e galleggianti (artt. 165 e 166 del Cod. della navigazione e artt. 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna).

10.000

11)

Stazzatura di navi e galleggianti (art. 136 del Codice della navig.); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore.

5.000

12)

Verifica di motori (artt. 3, 4, 5 e 12 del RDL 9-5-1932, n. 813).

5.000

13)

Rilascio o rinnovo di docum. necessari per la navigazione (artt. 149 e da 152 a 154 del Codice della navigazione e artt. 70 e 74 del regolamento per la navigazione interna; art. 11 del RDL 9-5-1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documento; rilascio di duplicati.

2.000

14)

Trascrizioni nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (art. 242 del Codice della navigazione); trascrizioni nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (art. 250 del Codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche.

2.000

 

     Allegato

     (omissis)


[1]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 1° dicembre 1986, n. 870.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 1° dicembre 1986, n. 870.

[3]  Comma abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[4]  Tabella così modificata dal D.M. 19 dicembre 1980.