§ 93.4.318 - D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 15.
Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:25/01/2010
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Art. 2.  Disposizioni finanziarie
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 93.4.318 - D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 15.

Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

(G.U. 17 febbraio 2010, n. 39)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

     Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

     Vista la direttiva n. 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, con particolare riferimento agli articoli 58, 59, 60 e 62;

     Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a);

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 26 novembre 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

     Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

     Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

     1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 3, comma 1, la lettera o) è soppressa;

     b) all'articolo 3, comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

     «s) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purchè tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera;»;

     c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «L'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accesso e l'utilizzo»;

     d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: «che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia,» sono soppresse;

     e) all'articolo 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete»;

     f) all'articolo 6, comma 2, la lettera c) è soppressa;

     g) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;

     h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea.»;

     i) all'articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati;

     l) all'articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di» sono soppresse;

     m) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le seguenti: «e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale» e l'ultimo periodo è soppresso;

     n) all'articolo 23, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacità, inclusi frequenza, volume e qualità dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 35.»;

     o) all'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 si assicura che sia informata l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.»;

     p) all'articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata»;

     q) all'articolo 35, comma 2, le parole: «può specificare» sono sostituite dalla seguente: «specifica».

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.