§ 93.4.176 - Legge 12 febbraio 1974, n. 28.
Norme interpretative ed integrative dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonchè modifiche all'art. 5 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:12/02/1974
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono [...]
Art. 2.      Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, deve essere inquadrato nella [...]
Art. 3.      Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 - all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilità organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro [...]
Art. 4.      L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza
Art. 5.      I dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultano passati nel gruppo di concetto quali vincitori di concorso pubblico o di [...]
Art. 6.      Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla [...]
Art. 7.      I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli [...]
Art. 8.      I precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40
Art. 9.      La data 1° gennaio 1971 indicata nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 è sostituita con la data 1° luglio 1970


§ 93.4.176 - Legge 12 febbraio 1974, n. 28.

Norme interpretative ed integrative dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonchè modifiche all'art. 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

(G.U. 4 marzo 1974, n. 59)

 

 

     Art. 1.

     Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono compresi anche gli applicati principali stenodattilografi e gli applicati stenodattilografi.

 

          Art. 2.

     Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, deve essere inquadrato nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella posseduta nel gruppo esecutivo di provenienza alla data di adozione dei relativi provvedimenti d'inquadramento, salvo quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 3.

     Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 - all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilità organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro confronti - è data facoltà di chiedere il rinvio dall'inquadramento stesso ad una data successiva al verificarsi di detta disponibilità organica.

     In tal caso, qualora il personale abbia ottenuto nel frattempo promozioni nel gruppo esecutivo di appartenenza, l'inquadramento è deliberato, a domanda, nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella da ultimo conseguita nel gruppo esecutivo, con decorrenza coincidente con la data di acquisizione della nuova qualifica.

 

          Art. 4.

     L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza.

 

          Art. 5.

     I dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultano passati nel gruppo di concetto quali vincitori di concorso pubblico o di concorso interno per qualifiche del personale di concetto sono esentati dall'esame di idoneità, previsto dal secondo comma dell'art. 16 della legge stessa.

 

          Art. 6.

     Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, dai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'utilizzazione delle vacanze, dalla qualifica rivestita da questi ultimi.

     Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 dicembre 1967 sono disposti con decorrenza 1° gennaio 1968.

     A partire dal 1° gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

          Art. 7.

     I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli uffici ai sensi dell'art. 14 della legge stessa sono ammessi, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di partecipazione del relativo provvedimento, all'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, purchè alla predetta data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultino in possesso del requisito di utilizzazione previsto dall'art. 16, secondo comma, della medesima legge.

 

          Art. 8.

     I precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

 

          Art. 9.

     La data 1° gennaio 1971 indicata nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 è sostituita con la data 1° luglio 1970.