§ 93.4.16A - Legge 5 marzo 1973, n. 22.
Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:05/03/1973
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'art. 37 [...]
Art. 3.      Al personale ferroviario di ruolo in servizio al 27 aprile 1972 è concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilità rispetto a quelle normalmente derivanti dalla [...]
Art. 4.      La spesa derivante dalla concessione del soprassoldo di cui alla lettera c) dell'art. 37 richiamato nel precedente art. 2, valutata in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire [...]


§ 93.4.16A - Legge 5 marzo 1973, n. 22.

Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34.

(G.U. 13 marzo 1973, n. 67)

 

     Art. 1.

     Alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'art. 37 delle disposizioni di cui al precedente art. 1 che ha decorrenza dal 1° gennaio 1971.

     Sulle somme dovute in dipendenza della istituzione del soprassoldo verrà operata una ritenuta corrispondente all'ammontare del compenso per lavoro straordinario eventualmente corrisposto agli interessati nel 1972, per gli stessi motivi per i quali il soprassoldo viene istituito, con riferimento ai singoli mesi del 1971.

 

          Art. 3.

     Al personale ferroviario di ruolo in servizio al 27 aprile 1972 è concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilità rispetto a quelle normalmente derivanti dalla qualifica rivestita cui ha dovuto far fronte in connessione all'intensa attività aziendale prodottasi nel corso dell'anno 1972 nei vari settori, un compenso una tantum di lire 40.000, previo contemporaneo recupero del compenso di pari importo elargito allo stesso titolo in base al decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3817, il cui onere ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio 1972.

 

          Art. 4.

     La spesa derivante dalla concessione del soprassoldo di cui alla lettera c) dell'art. 37 richiamato nel precedente art. 2, valutata in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 4.500 milioni per il 1973; quella derivante dall'applicazione delle altre norme della presente legge di complessive lire 50.800 milioni - di cui lire 9.300 milioni per l'anno 1972 e lire 41.500 milioni per l'anno 1973 - nonchè quella degli anni successivi graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Ai predetti oneri di lire 3.000 milioni e di lire 4.500 milioni, l'Azienda provvede a valere sulle disponibilità recate dai capitoli di spesa numeri 101 e 1011 del Proprio stato di previsione per i rispettivi anni 1972 e 1973.

     Al restante onere di lire 50.800 milioni l'Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Allegato concernente la modificazione degli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato

 

     Articolo 37 del Capo VI

     Il titolo del capo è sostituito dal seguente:

     “Trattamenti speciali".

     Vengono aggiunti i seguenti commi:

     "C) Soprassoldo per preparazione professionale ai neo assunti.

     Al personale immesso in impiego in una delle qualifiche di assunzione previste dallo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è corrisposto un soprassoldo di lire 8.000 mensili a compenso del particolare impegno richiesto per la preparazione professionale e per l'acquisizione delle nozioni tecnico-amministrative necessarie per la sua proficua utilizzazione nei vari settori di lavoro.

     Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio e compete per un periodo di due anni e non va, comunque, corrisposto a coloro che per qualsiasi ragione fruiscano di una classe di stipendio superiore a quella iniziale di qualifica di assunzione".

     Articolo 38 del Capo VII

     Il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "A) Premio giornaliero.

     In luogo del premio industriale previsto dall'art. 66, al personale di macchina viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Macchinista  L. 530

Aiuto macchinista  L. 300

Macchinista T.M.  L. 350

Aiuto macchinista T.M. L. 210

     Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973".

     Articolo 45 del Capo VIII

     Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti.

     "A) Premio giornaliero.

     In luogo del premio industriale previsto dall'art. 66, al personale dei treni viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Capo treno L. 430

Conduttore L. 280

Assistente viaggiante L. 230

Ausiliario viaggiante L. 210

     Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante il premio è da corrispondere nella misura giornaliera di lire 860.

     Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973".

     Articolo 52 del Capo IX

     Il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "A) Premio giornaliero.

     In luogo del premio industriale previsto dall'art. 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Comandante e direttore di macchina  L. 975

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina  L. 830

Ufficiale navale e ufficiale di macchina  L. 730

Nostromo, capo motorista e capo elettricista  L. 450

Carpentiere, motorista ed elettricista  L. 380

Marinaio e ingrassatore  L. 340

Carbonaio L. 300

     Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973".

     Il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "B) Premio orario di presenza a bordo.

     Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina  L. 145

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina  L. 135

Ufficiale navale e ufficiale di macchina  L. 125

Nostromo, capo motorista e capo elettricista  L. 100

Carpentiere, motorista ed elettricista  L. 95

Marinaio e ingrassatore  L. 75

Carbonaio L. 60

     C) Premio supplementare per ora di servizio.

     Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina  L. 120

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina  L. 100

Ufficiale navale e ufficiale di macchina  L. 90

Nostromo, capo motorista e capo elettricista  L. 55

Carpentiere, motorista ed elettricista  L. 45

Marinaio e ingrassatore  L. 35

Carbonaio L. 20"

     L'ottavo comma è sostituito dai seguenti:

     "All'ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti B) e C), viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

     Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura comunque, non superiore al 50 per cento di quella in cui al precedente comma".

     Articolo 53 del Capo IX

     E' sostituito dal seguente:

     "Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina  L. 9,20

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina  L. 7,80

Ufficiale navale e ufficiale di macchina  L. 7,00

Nostromo, capo motorista, capo elettricista, carpentiere, motorista ed elettricista  L. 6,70

Marinaio e ingrassatore  L. 5,50

Carbonaio L. 5,30

     Articolo 54 del Capo IX

     E' sostituito dal seguente:

     "Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina  L. 200

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina  L. 130

Ufficiale navale e ufficiale di macchina  L. 110

Nostromo, capo motorista e capo elettricista  L. 55

Carpentiere, motorista ed elettricista  L. 45

Marinaio e ingrassatore  L. 35

Carbonaio L. 25

     Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento".

     Articolo 65 del Capo X

     E' sostituito dal seguente:

     "A) I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

     La paga base così determinata e maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale.

     Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'art. 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso è, comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

     Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento.

     B) Al personale di cui al precedente punto A) viene inoltre corrisposto per ogni giornata di presenza un compenso di lire 540 dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973. Detto compenso è maggiorato del 20 per cento per i dipendenti che osservano l'orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni".

     Articolo 66 del Capo X

     E' sostituito dal seguente:

     "Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

     Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati.

     Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliere di premio base; quelle dell'aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima:

     (Omissis)

     Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

     Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di aliquota integrativa da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 12109 del 7 settembre 1971. L'importo della misura di aliquota integrativa è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

     Per il capo stazione e il capo stazione superiore va aggiunto all'aliquota integrativa spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

     Sull'importo per aliquota base di premio industriale liquidabile come sopra stabilito è concesso un aumento di lire 540 giornaliere a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 giornaliere dal 1° gennaio 1973".

     Articolo 67 del Capo X

     E' sostituito dal seguente:

     "Il premio industriale di cui al precedente articolo, compreso l'aumento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso, compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

     Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento. La stessa maggiorazione si applica all'aumento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

     Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, con liquidazione semestrale. A tale fine non sono peraltro da computare le somme relative all'aumento giornaliero di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

     Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal direttore generale.

     In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito.

     Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale è competente a decidere in via definitiva l'autorità immediatamente superiore a quella designata dal direttore generale per l'assegnazione medesima".