§ 93.4.138 - Legge 18 maggio 1967, n. 393.
Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:18/05/1967
Numero:393


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'art. 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688
Art. 2.      Per l'anno finanziario 1966 - periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 - e per quello 1967, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge


§ 93.4.138 - Legge 18 maggio 1967, n. 393. [1]

Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

(G.U. 16 giugno 1967, n. 149)

 

 

     Art. 1.

     E' abrogato l'art. 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688.

 

          Art. 2.

     Per l'anno finanziario 1966 - periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 - e per quello 1967, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è rispettivamente fissato in 29,5 e 59 miliardi di lire.

     Tali somme saranno inscritte negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per i cennati anni finanziari a seconda della rispettiva competenza e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     L'importo di lire 59 miliardi relativo all'anno 1967 è comprensivo della somma di lire 7.300.000.000 da versare dal Ministero del tesoro direttamente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per conto dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

     Per gli anni finanziari 1966 e 1967 agli oneri relativi si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato per gli stessi anni 1966 e 1967 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.