§ 93.4.124 - Legge 6 febbraio 1963, n. 45 .
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:06/02/1963
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde [...]
Art. 2.      L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del [...]
Art. 4.      All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 93.4.124 - Legge 6 febbraio 1963, n. 45 [1] .

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 13 febbraio 1963, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

 

          Art. 2.

     L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

     a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

     c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

     d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

     e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

     In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera all'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'art. 4 del decreto medesimo, nonché ai dipendenti delle imprese appaltatrici di mezzi ed opere per conto della stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

     L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, né entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per la differenza con il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

     Assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 al personale civile dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Coefficienti di stipendio

Qualifiche

Misure mensili lorde dell'assegno

970

Direttore generale

75.000

900

Vice direttori generali

70.000

 

Direttori centrali di 1ª classe

70.000

 

Direttori compartimentali di 1ª classe

70.000

 

Direttori centrali

70.000

 

Direttori compartimentali

70.000

670

Ispettori capi superiori

52.000

500

Ispettori capi

39.000

402

Ispettori principali

36.500

 

Segretari superiori di 1ª classe

36.500

 

Segretari tecnici superiori di 1ª classe

36.500

 

Revisori superiori di 1ª classe

36.500

 

Capi stazione sovrintendenti

36.500

 

Capi gestione sovrintendenti

36.500

 

Capi deposito sovrintendenti

36.500

 

Capi tecnici sovrintendenti

36.500

 

Comandanti di 1ª classe

36.500

 

Direttori di macchina

36.500

357

Capi stazione superiori

32.500

 

Capi gestione superiori

32.500

 

Capi deposito superiori

32.500

 

Capi tecnici superiori

32.500

 

Interpreti superiori

32.500

 

Comandanti

32.000

 

Direttore di macchina

32.000

342

Ispettori di 1ª classe

31.000

 

Segretari superiori

31.000

 

Segretari tecnici superiori

31.000

 

Revisori superiori

31.000

311

Capi stazione principali

28.000

 

Capi gestione principali

28.000

 

Capi telegrafisti principali

28.000

 

Interpreti principali

28.000

 

Capi personale viaggiante superiori

29.000

 

Capi deposito principali

28.000

 

Capi tecnici principali

28.000

303

Controllori viaggianti superiori

28.000

292

Capi stazione di 1ª classe a. p.

27.000

 

Capi gestione di 1ª classe a. p.

27.000

 

Interpreti di 1ª classe a. p.

27.000

 

Capi personale viaggiante principali

28.000

 

Capi deposito di 1ª classe a. p.

27.000

 

Capi tecnici di 1ª classe a. p.

27.000

 

Ufficiali navali di 1ª classe

27.000

 

Ufficiali macchinisti di 1ª classe

27.000

289

Ispettori

27.000

285

Segretari capi

26.500

 

Coadiutori capi

26.500

 

Segretari tecnici capi

26.500

 

Coadiutori tecnici capi

26.500

 

Revisori capi

26.500

 

Applicati capi

23.000

 

Applicati tecnici capi

23.000

284

Controllori viaggianti principali

27.000

260

Capi stazione di 1ª classe

25.500

 

Capi gestione di 1ª classe

25.500

 

Capi telegrafisti di 1ª classe

25.500

 

Interpreti di 1ª classe

25.500

 

Capi personale viaggiante di 1ª classe

25.500

 

Capi deposito di 1ª classe

25.500

 

Capi tecnici di 1ª classe

25.500

 

Ufficiali navali

25.500

 

Ufficiali macchinisti

25.500

254

Controllori viaggianti di 1ª classe

25.000

250

Capi deposito

25.000

241

Macchinisti di 1ª classe

25.000

240

Segretari principali

23.000

 

Coadiutori principali

23.000

 

Segretari tecnici principali

23.000

 

Coadiutori tecnici principali

23.000

 

Revisori principali

23.000

 

Applicati principali

19.000

 

Applicati tecnici principali

19.000

 

Applicati principali stenodattilografi

19.000

238

Capi personale viaggiante

22.000

234

Capi stazione di 3ª classe a. p.

22.000

 

Capi stazione

22.000

 

Capi gestione

22.000

 

Capi telegrafisti

22.000

 

Interpreti

22.000

 

Controllori viaggianti

22.000

 

Sorveglianti principali della linea

22.500

 

Capi tecnici

22.000

 

Primi nostromi

22.000

 

Capi motoristi

22.000

 

Capi elettricisti

22.000

226

Macchinisti

22.500

223

Capi treno di 1ª classe

22.000

219

Secondi nostromi

20.500

 

Motoristi di 1ª classe

20.500

 

Elettricisti di 1ª classe

20.500

213

Segretari

20.500

 

Coadiutori

20.500

 

Segretari tecnici

20.500

 

Coadiutori tecnici

20.500

 

Applicati

16.500

 

Applicati tecnici

16.500

 

Applicati stenodattilografi

16.500

210

Capi treno

21.000

 

Sorveglianti della linea

21.000

 

Sottocapi tecnici a. p.

20.500

207

Assistenti principali di stazione

19.000

 

Macchinisti T.M.

20.000

199

Verificatori

20.000

197

Aiuto macchinisti

19.500

 

Operai specializzati

20.000

 

Carpentieri di 1ª classe

19.000

 

Motoristi

19.000

 

Elettricisti

19.000

194

Aiutanti a. p.

18.500

 

Alunni d'ordine a. p.

18.500

 

Conduttori principali a. p.

18.500

190

Conduttori

18.000

188

Manovratori capi

19.000

 

Deviatori capi

19.000

185

Assistenti di stazione

16.500

 

Capi squadra manovratori

18.000

184

Aiutanti

16.000

 

Infermieri di 1ª classe

16.000

 

Assistenti viaggianti

16.000

 

Aiuto macchinisti T.M.

16.000

 

Carpentieri

16.000

 

Marinai scelti

16.000

 

Fuochisti a. p.

16.000

183

Operai qualificati di 1ª classe

18.000

181

Capi squadra deviatori

17.000

180

Aiuto applicati

16.000

 

Aiuto applicati tecnici

16.000

 

Aiuto applicati stenodattilografi

16.000

 

Manovratori

17.000

 

Frenatori

15.500

 

Marinai

15.500

177

Capi squadra della linea

18.000

176

Capi squadra manovali

16.000

174

Commessi a. p.

15.000

 

Uscieri capi

15.000

 

Infermieri

15.000

173

Ausiliari di stazione

15.000

 

Deviatori

16.000

 

Operai qualificati

17.000

170

Operai dell'armamento

16.000

166

Aiutanti operai a. p.

15.000

164

Cantonieri

14.000

 

Guardiani a. p.

14.000

 

Manovali

13.000

163

Uscieri

12.500

 

Carbonai

12.500

159

Inservienti

11.000

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. L'assegno temporaneo di cui alla presente legge è stato soppresso dall'art. 19 del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373.