§ 93.4.10c - Legge 20 ottobre 1960, n. 1227.
Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:20/10/1960
Numero:1227


Sommario
Art. 1.      Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, sono apportate le [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960


§ 93.4.10c - Legge 20 ottobre 1960, n. 1227.

Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685.

(G.U. 2 novembre 1960, n. 269).

 

 

     Art. 1.

     Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito dei prodotti della rete principale per l'esercizio medesimo.

     All'onere relativo all'esercizio 1960-61, valutato in lire 5400 milioni, si provvede: per milioni 2150 con riduzioni da apportare ai capitali della spesa n. 4 per milioni 100, n. 10 per milioni 400, n. 15 per milioni 500, n. 16 per milioni 1000, n. 19 per milioni 30, n. 20 per milioni 70 e n. 21 per milioni 50; e per la restante quota con le disponibilità delle dotazioni dei capitoli della spesa n. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 102, 104.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

 

 

ALLEGATO

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685

     Art. 4.

     Il primo comma è soppresso.

 

     Art. 5.

     Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo alle indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri".

 

     Art. 10.

     Il punto e) è sostituito dal seguente:

     "e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche".

 

     Art. 13.

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:

     a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;

     b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

     c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, tra l'uno o l'altro, alcun servizio di scorta;

     d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente".

 

     Art. 18.

     Il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri".

 

Capo V

Il titolo è sostituito dal seguente: Compenso per reperibilità

 

     Art. 33.

     È sostituito dal seguente:

     "I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilità nei giorni di lavoro ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festività infrasettimanali quando:

     1) siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impianto in cui prestano servizio o nelle vicinanze del medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la rinuncia;

     2) occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubicato a non più di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale distanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il più vicino ingresso dell'impianto, lungo un itinerario normale.

     Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi collegamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un limite di distanza superiore;

     3) occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'impianto, di cui al punto 2).

     Nei casi di cui ai punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percentuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, nella misura indicata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella.

     Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna C della tabella stessa.

     Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'art. 34 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, l'obbligo della reperibilità può richiedersi al massimo, a settimane alterne.

     L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro, ponendosi in condizioni di soddisfarle.

     In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

     La reperibilità può essere richiesta anche per impianto diverso da quello di appartenenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilità.

Qualifiche

A

B

C

 

%

%

lire

1) Stazioni:

 

 

 

Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam

35

20

3.500

Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe ad personam

40

25

2.500

Capo stazione

45

30

2.000

Deviatore capo e Capo squadra deviatori

50

35

1.700

Deviatore

55

40

1.400

Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi

60

45

1.000

2) Depositi locomotive:

 

 

 

Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam

35

20

3.500

Capo deposito di 1ª classe, Capo deposito, Macchinista di 1ª classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di Capo deposito

40

25

2.500

Consegnatario carri soccorso di 1ª categoria e suo sostituto

50

35

1.700

3) Squadre rialzo e posti di verifica:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1ª classe ad personam, di 1ª classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico

35

20

3.500

Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale

50

35

1.700

4) Linea:

 

 

 

Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea

55

40

1.400

Operaio dell'armamento, Guardiano ad personam e Cantoniere

60

45

1.000

5) Impianti elettrici e di segnalamento:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche

35

20

3.500

Capo tecnico di 1ª classe, Capo tecnico e Sottocapo tecnico ad personam addetti come sopra

40

25

2.500

Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1ª classe, Operaio qualificato e Aiutante operaio ad personam addetti come sopra

50

35

1.700

Manovali delle squadre di pronto intervento

60

45

1.000

6) Capi reparto di esercizio:

 

 

 

Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti elettrici

35

20

3.500

7) Navi traghetto:

 

 

 

Dirigente nautico e dirigente tecnico delle navi traghetto; Capo tecnico titolare dell'officina del Reparto Navigazione di Messina

35

20

3.500"

 

     Art. 34.

     È sostituito dal seguente:

     "Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità alle condizioni di cui all'art. 33, e con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico, può essere richiesto, a giudizio del Direttore del Servizio, anche ai dirigenti delle centrali o sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, ai sostituti dei Capi reparto di esercizio, ai Manovratori capi, ai Capi squadra manovratori ed ai Manovratori".

 

     Art. 35.

     È sostituito dal seguente:

     "Il trattamento previsto dall'art. 33 va corrisposto quando spettano le competenze fisse.

     Il trattamento stesso viene conservato nei casi:

     a) di trasferimento per servizio ad altro impianto dove il dipendente continui a soddisfare all'obbligo della reperibilità allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o nel nuovo posto di lavoro, non abbia la possibilità di procurarsi un nuovo alloggio;

     b) di congedo straordinario;

     c) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento stesso, limitatamente, però, ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare".

 

     Art. 37.

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerenti alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 42, 49 e 77. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 39".

 

Capo VIII

Il titolo è sostituito dal seguente: - Competenze del personale di macchina

 

     Art. 42.

     È sostituito dal seguente:

     "Premi di lavoro

     A - Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicato per ogni giornata di presenza in servizio:

Macchinista

L.

500

Aiuto macchinista

"

330

Macchinista T. M.

"

360

Aiuto macchinista T. M.

"

240

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrispondersi quest'ultimo premio.

     Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

     B - Premio orario.

     Per ogni ora di condotta viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Macchinista

L.

40

Aiuto macchinista

"

27

     Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per il servizio di condotta ai treni materiali il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

     Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali".

 

     Art. 43.

     È sostituito dal seguente:

     "Premio di percorrenza

     Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio od in servizio alle tradotte o alle manovre, viene corrisposto per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

 

Macchinista

A. Macchinista

Locomotive a vapore alimentate a carbone

L.

3,20

L.

2,60

Locomotive a vapore alimentate a nafta e mista

"

3 -

"

2,25

Locomotive elettriche a corrente alternata e locomotive diesel

"

1,70

"

1,35

Locomotive elettriche a corrente continua

"

1,55

"

1,20

Elettromotrici ed elettrotreni automotrici ed autotreni

"

1,50

"

1,15"

 

     Art. 44.

     È sostituito dal seguente:

     Indennità di pernottazione

     Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione o del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, e del tempo medio a disposizione del Movimento nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".

 

     Art. 45.

     È sostituito dal seguente:

     "Compenso per assenza dalla residenza

     Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della Stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a cinque ore.

     Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

     Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

     Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito all'ora reale di arrivo in residenza.

     Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".

 

Capo IX

Il titolo È sostituito dal seguente: - Competenze del personale dei treni

 

     Art. 49.

     È sostituito dal seguente:

     "Premi di lavoro

     A - Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno

L.

380

Conduttore

"

300

Assistente viaggiante

"

270

Frenatore

"

240

     Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

     Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

     B - Premio orario.

     Per ogni ora di scorta ai treni viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Capo treno

L.

12

Conduttore

"

9

Assistente viaggiante e Frenatore

"

7

     Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario va aumentato come segue:

Capo treno

L.

15

Conduttore

"

10

Assistente viaggiante e Frenatore

"

5

     Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno però considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per il servizio di scorta ai treni materiali, il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

     Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali".

 

     Art. 50.

     È sostituito dal seguente:

     "Premio di percorrenza

     Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

 

Treni viaggiatori e merci (esclusi ominibus e raccoglitori)

Treni merci omnibus e raccoglitori

Capo treno

L.

1,00

L.

1,50

Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore

"

0,60

"

1,00

 

     Art. 51.

     È sostituito dal seguente:

     "Indennità di pernottazione

     Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".

 

     Art. 52.

     È sostituito dal seguente:

     "Compenso per assenza dalla residenza

     Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del Deposito o della Stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno

L.

40

Conduttore - Assistente viaggiante e Frenatore

"

32

     Per gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 36.

     Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

     Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

     Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

     Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".

 

     Art. 53.

     Al primo comma sono soppresse le seguenti parole tra parentesi:

     "(Computandosi le ore di lavoro a norma dei commi primo e secondo dell'art. 49)".

 

     Art. 57.

     È sostituito dal seguente:

     "Premio di maggior produzione

     Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere favori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo art. 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentottantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

     Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore alla seconda misura del premio di operosità prevista per la qualifica rivestita, si corrisponde agli interessati quest'ultimo premio nella predetta seconda misura.

     Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale".

 

     Art. 58.

     È sostituito dal seguente:

     "Premio di operosità

     Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.

     Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo art. 59.

 

 

QUALIFICHE

Lire

PERSONALE DIRETTIVO

 

Direttore centrale di 1ª classe, Direttore compartimentale di 1ª classe

L.

3.450

Direttore centrale, Direttore compartimentale

"

2.800

 

1ª misura lire

2ª misura lire

Ispettore capo superiore

2.250

2.500

Ispettore capo; Cassiere principale ad personam

1.820

2.000

Ispettore principale; Cassiere di 1ª classe ad personam

1.500

1.650

Ispettore di 1ª classe; Cassiere di 2ª classe ad personam

1.160

1.350

Ispettore

1.000

PERSONALE DEGLI UFFICI

1 misura

2 misura

3 misura

Personale di concetto:

lire

lire

lire

Segretario superiore di 1ª classe; Segretario tecnico superiore di 1ª classe; Revisore superiore di 1ª classe; Cassiere di 1ª classe

750

850

950

Segretario superiore; Segretario tecnico superiore; Revisore superiore; Cassiere

600

675

750

Segretario capo; Coadiutore capo; Segretario tecnico capo; Coadiutore tecnico capo; Revisore capo; Sottocassiere

500

550

600

Segretario principale; Coadiutore principale; Segretario tecnico principale; Coadiutore tecnico principale; Revisore principale

370

420

470

Segretario; Coadiutore; Segretario tecnico; Coadiutore tecnico

300

350

400

Personale esecutivo

 

 

 

Applicato capo; Applicato tecnico capo

300

375

450

Applicato principale; Applicato tecnico principale

250

310

360

Applicato; Applicato tecnico; Applicato stenodattilografo

210

265

310

Aiuto applicato; Aiuto applicato tecnico; Aiuto applicato stenodattilografo

180

225

265

Personale ausiliario:

 

 

 

Aiutante

175

220

260

Commesso ad personam; Usciere capo

150

190

220

Usciere di 1ª classe ad personam; Usciere

125

160

190

Inserviente

100

130

160

Infermiere di 1ª classe

175

220

260

Infermiere

150

190

220

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

 

 

 

Dirigenti delle stazioni.

 

 

 

Movimentisti:

 

 

 

Capo stazione sovrintendente

900

1.000

1.160

Capo stazione superiore

750

830

950

Capo stazione principale

600

700

800

Capo stazione di 1ª classe ad personam; Capo stazione di 1ª classe

500

590

650

Capo stazione di 3ª classe ad personam; Capo stazione

420

500

550

Gestionisti:

 

 

 

Capo gestione sovrintendente

750

850

1.000

Capo gestione superiore

600

700

800

Capo gestione principale

480

550

600

Capo gestione di 1ª classe ad personam; Capo gestione di 1ª classe

400

470

520

Capo gestione di 3ª classe ad personam; Capo gestione

350

400

450

Telegrafisti:

 

 

 

Capo telegrafista principale

480

550

600

Capo telegrafista di 1ª classe ad personam; Capo telegrafista di 1ª classe

400

470

520

Capo telegrafista

350

400

450

Interpreti:

 

 

 

Interprete principale

480

550

600

Interprete di 1ª classe ad personam; Interprete di 1ª classe

400

470

520

Interprete

350

400

450

Personale esecutivo delle stazioni:

 

 

 

Assistente principale di stazione; Aiutante ad personam; Alunno d'ordine ad personam

300

350

400

Assistente di stazione

240

290

330

Ausiliario di stazione

200

240

280

Manovratori:

 

 

 

Manovratore capo

350

470

530

Capo squadra manovratori

300

400

460

Manovratore

260

340

400

Deviatori:

 

 

 

Deviatore capo

350

470

530

Capo squadra deviatori

270

350

420

Deviatore

200

270

350

Dirigenti dei depositi personale viaggiante:

 

 

 

Capo personale viaggiante superiore

750

800

850

Capo personale viaggiante principale

350

700

750

Capo personale viaggiante di 1ª classe

550

600

650

Capo personale viaggiante

450

500

550

Controllori viaggianti:

 

 

 

Controllore viaggiante principale

400

450

550

Controllore viaggiante di 1ª classe

300

360

450

Controllore viaggiante

250

300

380

Dirigenti dei depositi locomotive:

 

 

 

Capo deposito sovrintendente

900

1.000

1.160

Capo deposito superiore

810

900

1.050

Capo deposito principale

765

850

1.000

Capo deposito di 1ª classe ad personam; Capo deposito di 1ª classe

695

770

905

Capo deposito

630

700

820

Dirigenti della linea:

 

 

 

Sorvegliante principale della linea

400

485

570

Sorvegliante della linea

350

420

490

Personale esecutivo della linea:

 

 

 

Capo squadra della linea

300

360

410

Operaio dell'armamento

250

300

350

Cantoniere; Guardiano ad personam

200

240

280

Dirigenti tecnici:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente

900

1.000

1.160

Capo tecnico superiore

810

900

1.050

Capo tecnico principale

730

815

950

Capo tecnico di 1ª classe ad personam; Capo tecnico di 1ª classe

660

740

860

Capo tecnico

600

670

780

Operai e verificatori:

 

 

 

Sottocapotecnico ad personam; Capo verificatori ad personam

550

650

750

Verificatore

400

550

680

Operaio specializzato

400

475

550

Operaio qualificato di 1ª classe

310

390

470

Operaio qualificato

250

320

390

Aiutante operaio ad personam

200

250

300

Manovali:

 

 

 

Capo squadra manovali

300

350

400

Manovale

150

200

250

     Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:

a) Direttori centrali di 1ª classe e Direttori centrali, titolari di Servizio; Direttori compartimentali di 1ª classe e Direttori compartimentali capi dei Compartimenti più importanti, indicati con provvedimento del Ministro; Ispettori capi superiori, capi di Divisione di esercizio, di Officine e di Uffici di particolare importanza, indicati, questi ultimi, con provvedimenti del Ministro; Ispettori capi, capi di Officine, di Divisioni o Sezioni di esercizio o di Sezioni degli uffici di particolare importanza, indicate, queste ultime, con provvedimento del Ministro; Ispettori principali e Ispettori di 1ª classe capi di Officine o di reparti d'esercizio

10%

b) Personale di concetto degli uffici con qualifica di Segretario superiore di 1ª classe, Segretario superiore o Segretario capo o qualifiche corrispondenti addetto in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio

25%

c) Disegnatori progettisti di rotabili

10%

d) Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre

25%

e) Movimentisti che prestano servizio nelle cabine apparati centrali; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di Capi gruppo controlleria divisionali; Assistenti principali di stazione e Assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a "posto di apposito incaricato" senza deviatore; Dirigenti dei depositi locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapi tecnici ad personam addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dell'esercizio

20%

f) Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori

20%

g) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche

50%

h) Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e manovali addetti a Zone ed a Tronchi comprendenti un grande piazzale di stazione, nonchè personale di manovra del servizio Movimento utilizzato presso i grandi piazzali predetti

15%

i) Segretari tecnici superiori di 1ª classe e qualifiche equiparate, nonchè Segretari tecnici superiori e qualifiche equiparate dei Servizi Lavori e Costruzioni ed Impianti Elettrici, dirigenti di reparto armamento e di reparto di esercizio divisionale o di reparto degli Uffici Centrali preposti alla sovraintendenza dell'esercizio

25%

l) personale ausiliario degli uffici utilizzato alla guida di automezzi

50%

     La maggiorazione di cui al punto g) non è cumulabile con quella di cui al punto f)".

 

     Art. 59.

     È sostituito dal seguente:

     "L'assegnazione delle misure di premio di operosità stabilite per ciascuna qualifica dall'articolo precedente va fatta in relazione all'importanza, alle responsabilità, ai rischi e ai disagi inerenti al posto occupato.

     Dette misure vanno aumentate del 10 per cento qualora il rendimento dimostrato dal dipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni sia particolarmente elevato; le misure vanno invece diminuite della stessa percentuale nei casi di insufficiente rendimento.

     Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella prima misura.

     Al personale dell'esercizio eventualmente utilizzato in mansioni proprie del personale degli uffici il premio di operosità compete nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica equiparata.

     Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, utilizzato in mansioni proprie di altri gruppi del personale dell'esercizio, compete il premio di operosità previsto per il personale di tali gruppi e di qualifica equiparata.

     Le norme concernenti i criteri per l'attribuzione del premio di operosità sono approvate dal Direttore generale.

     Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio di operosità è competente a decidere in via definitiva l'Autorità immediatamente superiore a quella designata dal Direttore generale per l'assegnazione medesima".

 

     Art. 60.

     È da aggiungere il seguente punto D):

     "D) Personale del servizio movimento

     Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria nonchè nella stazione delle Precedenze della grande galleria dell'Appennino è corrisposto un soprassoldo giornaliero nelle seguenti misure:

Movimentisti

L.

200

altro personale

"

110

 

     Art. 74.

     Il 3° e il 5° comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.

     I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie della qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VIII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse".

 

Capo XIII

Il titolo è sostituito dal seguente: - Competenze del personale delle navi traghetto

 

     Art. 77.

     È sostituito dal seguente:

     "Premi di lavoro

     A - Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58 al personale di equipaggio delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe

L.

1.000

Comandante Direttore di macchina

"

900

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, Ufficiale macchinista di 1ª classe

"

680

Ufficiale navale, Ufficiale macchinista

"

550

Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista

"

430

Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe

"

380

Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista

"

350

Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam

"

310

Marinaio

"

280

Carbonaio

"

250

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale e speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.

     Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli Uffici, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate del personale in servizio presso i Depositi locomotive e gli uffici.

     B - Premio orario.

     Per ogni ora di navigazione o di lavori di riparazione a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe

L.

95

Comandante, Direttore di macchina

"

95

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, Ufficiale macchinista di 1ª classe

"

45

Ufficiale navale, Ufficiale macchinista

"

45

Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista

"

40

Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe

"

35

Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista

"

30

Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam

"

25

Marinaio

"

20

Carbonaio

"

15

 

     Art. 78.

     È sostituito dal seguente:

     "Premio di percorrenza

     Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe

L.

4,00

Comandante, Direttore di macchina

"

4,00

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, Ufficiale macchinista di 1ª classe

"

2,00

Ufficiale navale, Ufficiale macchinista

"

2,00

Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista

"

1,60

Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe

"

1,60

Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista

"

1,40

Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam

"

1,20

Marinaio

"

1,00

Carbonaio

"

0,80"

 

     Art. 79.

     È sostituito dal seguente:

     "Indennità di pernottazione

     Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

     L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".

 

     Art. 80.

     È sostituito dal seguente:

     "Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, che per le prestazioni rese tra le 22 e le 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennità di pernottazione di cui all'art. 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41, con le modalità ivi previste".

 

     Art. 83.

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto".

 

     Art. 85.

     È sostituito dal seguente:

     "Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'art. 77, l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 83".