§ 92.1.47 - D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79.
Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:05/05/2009
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Art. 2.  Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396


§ 92.1.47 - D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79.

Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile.

(G.U. 1 luglio 2009, n. 150)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».

 

     Art. 2. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

     1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato».