§ 92.1.9 - Legge 3 giugno 1949, n. 320.
Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l' 8 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:03/06/1949
Numero:320


Sommario
Art. 1.      Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta quando taluno è scomparso in seguito a fatti dipendenti [...]
Art. 2.      Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato è stato corredato della dichiarazione di irreperibilità del militare, rilasciata [...]
Art. 3.      Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-45, sono esenti da ogni spesa nonché da tasse ed imposte [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla metà di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, [...]
Art. 6.      Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del presidente del tribunale


§ 92.1.9 - Legge 3 giugno 1949, n. 320.

Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l' 8 settembre 1943.

(G.U. 25 giugno 1949, n. 144)

 

 

     Art. 1.

     Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta quando taluno è scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, senza che si abbiano più notizie di lui e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

     La sentenza dichiarativa della morte presunta determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia.

     Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alle ore 24 del giorno indicato.

 

          Art. 2.

     Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato è stato corredato della dichiarazione di irreperibilità del militare, rilasciata dalla competente autorità, e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni ai sensi dell'art. 727 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore ha facoltà di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'articolo 728 del Codice predetto.

 

          Art. 3.

     Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-45, sono esenti da ogni spesa nonché da tasse ed imposte indirette sugli affari.

     I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a metà.

 

          Art. 4. [1]

     La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Foglio annunzi legali della provincia ove risiede l'autorità giudiziaria competente per territorio, sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopra indicati per estratto, senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta: tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria, e ciò in deroga alle prescrizioni dell'art. 728 del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni su giornali.

 

          Art. 5.

     Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla metà di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato.

     Non sono ammessi onorari di avvocato.

     I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla metà.

 

          Art. 6.

     Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del presidente del tribunale.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. unico della L. 12 agosto 1962, n. 1332.