§ 91.1.13 - D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:06/09/1989
Numero:323


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  [1]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 91.1.13 - D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero

(G.U. 23 settembre 1989, n. 223)

 

     Art. 1.

     È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

 

Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

 

     Art. 1.

     Le Anagrafi degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

 

          Art. 2.

     L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un settore speciale.

     2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma quinto, della legge.

     3. L'anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto del Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

 

          Art. 3.

     In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al più anziano.

     2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.

 

          Art. 4.

     Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.

 

          Art. 5.

     L'Ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma quinto, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del Comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.

 

          Art. 6.

     Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli artt. 2,3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli Uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

     2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma settimo, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno effettuate a cura degli Uffici consolari al Ministero dell'interno - Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.

 

          Art. 7. [1]

     [Gli effetti della dichiarazione resa all'Ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.]

 

          Art. 8.

     Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'Ufficio consolare, anche con la collaborazione delle Autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

 

          Art. 9.

     L'Ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è costituito con decreto consolare.

     2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000.

     3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non è possibile costituire l'Ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente dall'Ufficio consolare.

 

          Art. 10.

     In caso di mancato funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporne lo scioglimento e demandare all'Ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto Ufficio circoscrizionale.

 

          Art. 11.

     L'Ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma secondo, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione.

     2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'Ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.

     3. Il timbro dell'Ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.

 

          Art. 12.

     Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.

     2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'Ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.

     3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito dalla L. 20 maggio 2019, n. 41.