§ 35.2.51 - L. 19 gennaio 2026, n. 11.
Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.2 disciplina generale
Data:19/01/2026
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonchè di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione [...]
Art. 2.  Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato
Art. 3.  Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero
Art. 4.  Adeguamento della disciplina in materia di passaporti
Art. 5.  Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio
Art. 6.  Disposizioni organizzative
Art. 7.  Disposizioni finanziarie


§ 35.2.51 - L. 19 gennaio 2026, n. 11.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

(G.U. 4 febbraio 2026, n. 28)

 

Capo I

Disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazione di firme

 

Art. 1. Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonchè di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

     1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Cittadinanza italiana). - Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell'ufficio consolare:

     a) accerta il mantenimento dello stato di cittadino nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;

     b) può riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;

     c) rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).

     2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio di cui al primo periodo e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto, rispettivamente, all'autorità o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.

     3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti di cui all'articolo 64 del presente decreto, sono presentate esclusivamente tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.

     4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalità telematiche. Le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.

     5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari allegata al presente decreto.

     6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore. Il numero massimo di cui al secondo periodo non è in ogni caso inferiore a cento.

     7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in trentasei mesi».

     2. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unità di personale dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti. Il medesimo Ministero è autorizzato, per l'anno 2026, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a trenta unità di personale dell'area dei funzionari e fino a cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

     3. Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unità e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «in proporzione ai contributi riscossi,» sono soppresse;

     b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) per il 25 per cento, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non può eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare»;

     c) alla lettera b), il numero: «50» è sostituito dal seguente: «25».

     5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate:

     a) la spesa di 4.570.243 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3;

     b) la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal presente articolo;

     d) la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui alla lettera c).

     6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato

     1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali».

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero

     1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, le parole: «Le anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «L'anagrafe», le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuta» e le parole: «e presso il Ministero dell'interno» sono soppresse;

     2) al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE è costituita»;

     3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR»;

     4) al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all'AIRE»;

     5) i commi 4 e 6 sono abrogati;

     6) al comma 5, le parole: «La stessa anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE»;

     7) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;

     8) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

     «9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:

     a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

     b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;

     c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;

     d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

     g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

     9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;

     9) i commi 10 e 11 sono abrogati;

     b) all'articolo 2, comma 1:

     1) alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni» sono soppresse;

     2) alla lettera b), le parole: «o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1» sono soppresse;

     3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

     c) all'articolo 4, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono soppresse;

     2) alla lettera d), numero 2), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

     d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5. - 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti»;

     e) all'articolo 6:

     1) al comma 6, primo periodo, le parole: «dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

     2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza»;

     3) il comma 8 è abrogato;

     f) all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228» e le parole: «ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» sono soppresse;

     g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. - 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.

     3. L'ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

     4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483»;

     h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati.

     2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;

     b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell'interno e» sono soppresse.

 

Capo II

Disposizioni in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio

 

     Art. 4. Adeguamento della disciplina in materia di passaporti

     1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5:

     1) all'alinea, la parola: «rinnovato,» è soppressa;

     2) alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;

     3) alla lettera b), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

     b) all'articolo 6, primo comma, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;

     c) il primo comma dell'articolo 9 è abrogato;

     d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13. - 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.

     2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l'interessato trasmette all'autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.

     3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;

     e) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;

     f) all'articolo 15:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto»;

     2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

     «b-bis) riporta la firma del titolare;

     b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;

     g) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;

     h) all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con il decreto di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;

     i) all'articolo 19, primo comma, la lettera a) è abrogata;

     l) l'articolo 20 è abrogato;

     m) dopo l'articolo 23, le parole: «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;

     n) all'articolo 24:

     1) al primo comma, le parole: «è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;

     2) al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;

     3) al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)»;

     o) l'articolo 25 è abrogato.

     2. All'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio

     1. All'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"».

     2. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

     3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno 2026.

 

Capo III

Disposizioni organizzative, finali e finanziarie

 

     Art. 6. Disposizioni organizzative

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero»;

     b) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;

     c) all'articolo 107, primo comma:

     1) alla lettera b), le parole: «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:

     1) della specializzazione per i funzionari specializzati;

     2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;

     2) alla lettera e), le parole: «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui è maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticità di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto può individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;

     d) all'articolo 144, il terzo comma è abrogato;

     e) dopo l'articolo 157 è inserito il seguente:

     «Art. 157.1 (Valutazione della performance individuale). - 1. La performance individuale dell'impiegato a contratto è valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

     3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

     f) alla tabella 19 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     «Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalità può essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale».

     2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianità di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni si applica l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all'articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per l'attuazione del comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

     a) quanto a euro 7.870.243 per l'anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     b) quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e f), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.