§ 8.1.3 - D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266.
Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:18/03/1957
Numero:266


Sommario
Art. 1.      Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 29 dicembre 1956, n. 1533
Art. 2.      Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 2 della legge, gli artigiani previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge predetta, sono tenuti a [...]
Art. 3.      Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve [...]
Art. 4.      Sulla base delle notifiche di cui all'art. 2 la Commissione provinciale dell'artigianato provvede all'aggiornamento degli elenchi indicando nei medesimi la data di [...]
Art. 5.      Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale dell'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del [...]
Art. 6.      Sulla base degli elenchi nominativi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 le Casse mutue provinciali provvedono annualmente alla formazione dei ruoli della riscossione dei [...]
Art. 7.      Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data in [...]
Art. 8.      Qualora l'impresa artigiana sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della [...]
Art. 9.      Il regolamento delle prestazioni obbligatorie predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 17, lettera c) della legge è trasmesso, [...]
Art. 10.      I familiari degli artigiani indicati all'art. 5, secondo comma, della legge sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro [...]
Art. 11.      Per l'assistenza di malattia ai figli a carico o equiparati degli artigiani, qualora gli stessi frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non [...]
Art. 12.      Il termine per ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale in materia di prestazioni è fissato in trenta giorni dalla data di notifica del [...]
Art. 13.      Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge, oneri di competenza di altri Istituti od Enti pubblici, le Casse mutue provinciali [...]
Art. 14.      Il contributo previsto dall'art. 23, lettera b), della legge si prescrive nel termine di un anno
Art. 15.      Nelle Regioni o Provincie nelle quali è prevista dai rispettivi statuti la potestà di emanare norme legislative di carattere primario in materia di disciplina giuridica [...]
Art. 16.      Sono elettori attivi e passivi i titolari di impresa artigiana, i quali alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo art. 17, primo comma, [...]
Art. 17.      Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di convocazione delle assemblee locali di cui all'art. 9, primo comma, della legge, il presidente della Cassa [...]
Art. 18.      Per l'elezione dei delegati di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533,il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla [...]
Art. 19.      Ogni elettore può votare soltanto nel Collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è [...]
Art. 20.      La convocazione delle assemblee locali deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio indicato all'articolo 11, ultimo comma, della legge
Art. 21.      Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia [...]
Art. 22.      La convocazione dell'assemblea dei delegati per la elezione dei nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno [...]
Art. 23.      Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali
Art. 24.      Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente la prima sezione, con l'assistenza del [...]
Art. 25.      Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci della [...]
Art. 26.      La richiesta di convocazione in via straordinaria dell'assemblea della Cassa mutua, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge, è valida qualora sia deliberata [...]
Art. 27.      I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua, che senza giustificato motivo, non partecipino per tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio di [...]
Art. 28.      La designazione del presidente della Federazione nazionale Casse mutue per gli artigiani, prevista dall'art. 16, primo comma, lettera a), della legge, compete al [...]
Art. 29.      Il regolamento di cui all'art. 17, lettera e), della legge, ha lo scopo di determinare con criteri unitari lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale [...]
Art. 30.      L'erogazione delle prestazioni ha inizio dal 1° luglio 1957
Art. 31.      Le prestazioni indicate all'art. 6, ultimo comma, della legge, sono erogate nelle forme, modalità e limiti previsti per i lavoratori del settore dell'industria
Art. 32.      Le Commissioni consultive di cui all'art. 21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860, continuano ad assolvere i compiti previsti dall'art. 30 della legge e dal [...]
Art. 33.      Per la prima applicazione della legge si considera valida, agli effetti della notifica di cui all'art. 2 del presente decreto, la domanda fatta entro il 15 febbraio 1957 [...]
Art. 34.      Per l'anno solare 1957 i ruoli per la riscossione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge sono compilati entro il 15 giugno 1957 sulla base delle risultanze [...]
Art. 35.      Nelle Regioni o Province considerate nell'art. 15 e nelle quali non esista, salvo quanto è previsto nel successivo comma, in forza della legge regionale o provinciale [...]
Art. 36.      Nelle Regioni o Province nelle quali, in attesa dell'entrata in vigore di apposite leggi regionali o provinciali per la disciplina giuridica dell'artigianato, non abbia [...]
Art. 37.      Le prime elezioni previste dall'art. 9 della legge sono effettuate con le modalità indicate dall'art. 30, lettera c), della legge stessa simultaneamente a quelle per le [...]
Art. 38.      Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente decreto, i commissari provinciali, su parere favorevole della Commissione consultiva possono assumere [...]
Art. 39.      Ai commissari straordinari indicati nell'art. 30 della legge è corrisposta, per tutto il periodo in cui sono addetti all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo [...]
Art. 40.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della [...]


§ 8.1.3 - D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266.

Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(G.U. 4 maggio 1957, n. 113)

 

 

     Art. 1.

     Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

 

          Art. 2.

     Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 2 della legge, gli artigiani previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge predetta, sono tenuti a notificare alla Commissione provinciale per l'artigianato:

     a) il loro nominativo e quello dei familiari a carico;

     b) il nominativo dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo ed i rispettivi familiari a carico.

     Gli artigiani di cui al precedente comma sono altresì tenuti a notificare la cessazione della loro attività artigiana, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1,2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le variazioni verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari considerati alla lettera b) del presente articolo.

     Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento di cui ai precedenti comma.

     Qualora l'evento comporti la cancellazione dagli elenchi di cui al successivo art. 6, la stessa ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso alla data in cui l'evento si è verificato.

     In caso di morte dell'artigiano alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa.

     Le notifiche di cui al presente articolo devono essere presentate direttamente alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria della Commissione o il segretario comunale dovranno rilasciare ricevuta della presentazione della notifica.

 

          Art. 3.

     Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata [1] .

     Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro la data del 15 agosto di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata.

     Una volta esercitata, l'opzione è irretrattabile per la durata dell'anno solare in corso. Può essere mutata, a richiesta dell'interessato, entro i termini previsti dal comma precedente.

 

          Art. 4.

     Sulla base delle notifiche di cui all'art. 2 la Commissione provinciale dell'artigianato provvede all'aggiornamento degli elenchi indicando nei medesimi la data di presentazione delle singole notifiche.

     In caso di omessa notifica o di notifica infedele le Commissioni provinciali procedono alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

     Della iscrizione d'ufficio negli elenchi o della mancata iscrizione di titolari di imprese che abbiano presentato la notifica, è data notizia a cura della Commissione provinciale agli interessati, i quali hanno facoltà di presentare ricorso nei modi e termini previsti dall'art. 4 della legge.

     Ai fini della erogazione delle prestazioni di cui all'art. 25, terzo comma, della legge, l'iscrizione negli elenchi si intende avvenuta alla data di presentazione delle singole notifiche.

 

          Art. 5.

     Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale dell'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso e agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa mutua provinciale la quale li sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

     Sulla base degli elenchi di aggiornamento compilati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, le Casse mutue provinciali provvedono ad aggiornare mensilmente gli elenchi degli assistibili e a pubblicare ogni anno, dal 1° al 15 settembre, negli albi dei Comuni della provincia e nell'albo della Cassa mutua provinciale le variazioni intervenute negli elenchi stessi.

 

          Art. 6.

     Sulla base degli elenchi nominativi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 le Casse mutue provinciali provvedono annualmente alla formazione dei ruoli della riscossione dei contributi dovuti dai titolari di impresa anche per i familiari considerati al precedente art. 2, primo comma, lettere a) e b) con le norme e le modalità previste dall'art. 3 della legge.

     Per i titolari di impresa che hanno richiesto di avvalersi della facoltà del versamento in conto corrente prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge sono compilati appositi ruoli.

 

          Art. 7.

     Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

     Contro la decisione della Cassa mutua provinciale è ammesso ricorso alla Commissione provinciale dell'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione della Cassa mutua provinciale. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate in sede di pubblicazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

 

          Art. 8.

     Qualora l'impresa artigiana sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860.

 

          Art. 9.

     Il regolamento delle prestazioni obbligatorie predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 17, lettera c) della legge è trasmesso, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio, ai presidenti delle Casse mutue provinciali i quali lo sottopongono, entro trenta giorni, alla assemblea provinciale a norma dell'art. 10, lettera e) della legge.

     Il verbale dell'assemblea provinciale, in caso di modifiche o di mancata approvazione del regolamento, deve contenere i motivi che hanno determinato tale deliberazione.

     I verbali delle assemblee provinciali sono trasmessi non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui si è tenuta la assemblea stessa, al Consiglio centrale della Federazione il quale, nel caso in cui il regolamento non risulti approvato da tutte le assemblee provinciali, rielabora il testo tenendo presenti le modifiche apportate e lo rinvia, per un nuovo esame e per la sua approvazione. Nel caso di nuove modifiche, i verbali, con le modifiche apportate, unitamente al parere espresso in merito dal Consiglio centrale, sono trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si pronuncia in via definitiva.

     L'approvazione del Ministero conferisce carattere definitivo al regolamento.

 

          Art. 10.

     I familiari degli artigiani indicati all'art. 5, secondo comma, della legge sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

 

          Art. 11.

     Per l'assistenza di malattia ai figli a carico o equiparati degli artigiani, qualora gli stessi frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non prestino comunque lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'art. 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

 

          Art. 12.

     Il termine per ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale in materia di prestazioni è fissato in trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

     Il ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale contro le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

 

          Art. 13.

     Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge, oneri di competenza di altri Istituti od Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

     In caso di controversie, la Cassa mutua, ovvero gli Istituti o Enti interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del rifiuto totale o parziale del riconoscimento degli oneri di cui al precedente comma, deferiscono la questione ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro.

     Contro la decisione della Commissione provinciale suddetta è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

 

          Art. 14.

     Il contributo previsto dall'art. 23, lettera b), della legge si prescrive nel termine di un anno.

     La prescrizione decorre dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è dovuto.

 

          Art. 15.

     Nelle Regioni o Provincie nelle quali è prevista dai rispettivi statuti la potestà di emanare norme legislative di carattere primario in materia di disciplina giuridica dell'artigianato, i compiti affidati dagli articoli 2 e 4 della legge alla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono devoluti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le competenti autorità regionali o provinciali, al corrispondente organo collegiale previsto dalla legge regionale o provinciale.

     L'organo collegiale di cui al precedente comma, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 4 della legge è integrato da un rappresentante della Giunta regionale o del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.

     L'organo collegiale previsto ai precedenti comma procede alla nomina del consigliere di amministrazione della Cassa mutua provinciale, di cui all'art. 11, lettera c) della legge.

 

          Art. 16.

     Sono elettori attivi e passivi i titolari di impresa artigiana, i quali alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo art. 17, primo comma, risultino iscritti nei ruoli previsti dal precedente art. 6.

 

          Art. 17.

     Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di convocazione delle assemblee locali di cui all'art. 9, primo comma, della legge, il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'ausilio della Commissione provinciale dell'artigianato, compila le liste elettorali e provvede per la loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonchè della sede della Cassa mutua provinciale dando notizia sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione. Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al voto con l'indicazione delle generalità e del mestiere esercitato.

     La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.

     Entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato può proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

 

          Art. 18.

     Per l'elezione dei delegati di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533,il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in Collegi elettorali, raggruppando più comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a 50 e frazionando i comuni maggiori. Il Collegio non può comprendere più di 500 elettori [2] .

     Nel manifesto di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonchè la data e l'orario della votazione.

     Per la determinazione dei due terzi, di cui all'art. 9, primo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

 

          Art. 19.

     Ogni elettore può votare soltanto nel Collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è titolare.

     Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorità, munito di fotografia e contenente la indicazione delle generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio.

     Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun Collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli Enti locali.

     Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista elettorale del Collegio.

     Il delegato deve essere eletto fra gli artigiani iscritti come elettori nel Collegio.

 

          Art. 20.

     La convocazione delle assemblee locali deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio indicato all'articolo 11, ultimo comma, della legge.

     La convocazione è fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione.

     Il manifesto di convocazione deve essere affisso negli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale.

     A cura del presidente deve essere data notizia sulla stampa locale dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma.

     La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivi alla data in cui è stato provveduto alla convocazione delle assemblee locali.

 

          Art. 21.

     Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno un decimo dei delegati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Per la determinazione del decimo, nel caso di cifra frazionaria, si effettua l'arrotondamento alla unità superiore.

     Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di sei nominativi per il Consiglio di amministrazione e di due nominativi per il Collegio dei sindaci, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente.

     Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di sei nominativi scelti anche in liste diverse per i componenti del Consiglio di amministrazione e per non più di due per il Collegio dei sindaci.

     Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

 

          Art. 22.

     La convocazione dell'assemblea dei delegati per la elezione dei nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere effettuata almeno venti giorni prima della scadenza del triennio indicato all'art. 20, primo comma.

     La votazione deve aver luogo entro la scadenza del triennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata effettuata la convocazione della assemblea dei delegati.

     L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione. L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la sua diretta responsabilità e sentito il Consiglio di amministrazione.

     Se il numero dei delegati è superiore ai 500, l'assemblea può essere suddivisa in sezioni aventi ubicazione anche in località diverse.

     Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione, a quale sezione è assegnato per la votazione.

     Il seggio è costituito dal presidente, o da un suo delegato, che lo presiede, da due o più scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati.

 

          Art. 23.

     Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.

 

          Art. 24.

     Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente la prima sezione, con l'assistenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonchè degli scrutatori e del segretario della prima sezione, redigono il verbale delle operazioni elettorali.

     Il presidente della prima sezione proclama gli eletti.

 

          Art. 25.

     Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci della Cassa mutua provinciale previste dagli articoli 9 e 10 della legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della proclamazione di cui all'articolo precedente, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.

     Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio centrale della Federazione nazionale il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 26.

     La richiesta di convocazione in via straordinaria dell'assemblea della Cassa mutua, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge, è valida qualora sia deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 27.

     I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua, che senza giustificato motivo, non partecipino per tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

     Qualora i consiglieri elettivi dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venir meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea dei delegati procederà alla elezione dei consiglieri di amministrazione vacanti.

 

          Art. 28.

     La designazione del presidente della Federazione nazionale Casse mutue per gli artigiani, prevista dall'art. 16, primo comma, lettera a), della legge, compete al Consiglio centrale.

 

          Art. 29.

     Il regolamento di cui all'art. 17, lettera e), della legge, ha lo scopo di determinare con criteri unitari lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Federazione e delle Casse mutue provinciali, ivi compresi i direttori.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 30.

     L'erogazione delle prestazioni ha inizio dal 1° luglio 1957.

     A tal fine il requisito di anzianità di iscrizione negli elenchi previsto dall'art. 25, terzo comma, della legge, è ridotto a trenta giorni.

 

          Art. 31.

     Le prestazioni indicate all'art. 6, ultimo comma, della legge, sono erogate nelle forme, modalità e limiti previsti per i lavoratori del settore dell'industria.

 

          Art. 32.

     Le Commissioni consultive di cui all'art. 21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860, continuano ad assolvere i compiti previsti dall'art. 30 della legge e dal presente decreto sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

 

          Art. 33.

     Per la prima applicazione della legge si considera valida, agli effetti della notifica di cui all'art. 2 del presente decreto, la domanda fatta entro il 15 febbraio 1957 per l'iscrizione nelle liste elettorali e negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

     I commissari provinciali provvederanno di ufficio a richiedere ai Comuni gli stati di famiglia dei singoli artigiani per la determinazione dei familiari a carico.

     Sulla base delle suddette domande e delle altre pervenute entro il 31 marzo 1957 ai commissari provinciali saranno compilati gli elenchi dei titolari di impresa sia ai fini dell'assistenza che ai fini della elezione per la costituzione degli organi amministrativi delle Casse mutue provinciali [3].

     Gli elenchi come sopra compilati, saranno posti in pubblicazione negli albi comunali entro l'8 aprile 1957 per il periodo di otto giorni consecutivi, a cura del commissario straordinario previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

     I ricorsi che a norma dell'art. 4 della legge gli interessati hanno facoltà di produrre avverso le risultanze degli elenchi debbono essere presentati, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione degli elenchi stessi, al commissario straordinario il quale decide sentita la Commissione consultiva.

     I ricorsi concernenti la iscrizione o la mancata iscrizione nelle liste elettorali debbono essere presentati, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei suddetti elenchi, al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue il quale decide entro il 15 giugno 1957.

     Gli elenchi nominativi dei familiari assistibili sono pubblicati non oltre il 20 aprile 1957 per il periodo di otto giorni consecutivi; avverso le risultanze di questi elenchi gli interessati hanno facoltà di produrre ricorso con le norme e le modalità di cui al quinto comma del presente articolo.

     Fino alla costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato il commissario straordinario assistito dalla Commissione consultiva, provvede all'aggiornamento degli elenchi, con le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

 

          Art. 34.

     Per l'anno solare 1957 i ruoli per la riscossione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge sono compilati entro il 15 giugno 1957 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi alla data del 31 marzo dello stesso anno.

     La facoltà prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge, può essere esercitata, per l'anno 1957, entro il 15 maggio dell'anno stesso.

     I ricorsi avverso i ruoli di cui al primo comma sono presentati, con le norme e le modalità di cui all'art. 3, penultimo comma, della legge, al commissario straordinario il quale decide, in via definitiva, sentita la Commissione consultiva.

 

          Art. 35.

     Nelle Regioni o Province considerate nell'art. 15 e nelle quali non esista, salvo quanto è previsto nel successivo comma, in forza della legge regionale o provinciale per la disciplina dell'artigianato, un commissario al quale siano affidati dalla legge regionale o provinciale compiti corrispondenti a quelli demandati dalle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, al commissario straordinario indicato nel precedente art. 33, i compiti di cui all'art. 30 della legge, sono affidati al commissario della Cassa mutua provinciale nominato dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani.

     Nelle Regioni o Province indicate nel precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, con proprio decreto, che i compiti di cui all'art. 30 della legge siano affidati al commissario della Cassa mutua provinciale qualora la legge regionale o provinciale preveda una determinazione delle imprese artigiane diversa da quella della legge dello Stato.

 

          Art. 36.

     Nelle Regioni o Province nelle quali, in attesa dell'entrata in vigore di apposite leggi regionali o provinciali per la disciplina giuridica dell'artigianato, non abbia trovato applicazione la legge 25 luglio 1956, n. 860, e pertanto non esista né la Commissione consultiva prevista nell'art. 21, lettera c), della legge predetta, né un corrispondente organo collegiale provinciale istituito con legge locale, i compiti di cui all'art. 30 della legge e di cui alle norme transitorie del presente decreto sono effettuati dal commissario della Cassa mutua provinciale assistito da una Commissione consultiva nominata dal prefetto, di concerto con la Giunta regionale, con composizione e modalità di nomina identiche a quelle previste dall'art. 21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

     Nelle Regioni o Province considerate nel precedente e nel presente articolo i termini indicati agli articoli 33 e 34 possono essere prorogati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 37.

     Le prime elezioni previste dall'art. 9 della legge sono effettuate con le modalità indicate dall'art. 30, lettera c), della legge stessa simultaneamente a quelle per le elezioni della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

     Il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dell'industria e commercio, emanerà, in conformità dei principi e criteri direttivi di cui al precedente comma, le istruzioni tecniche necessarie perché le elezioni di cui al precedente comma abbiano luogo simultaneamente a quelle previste nelle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, tenendo, a tal fine, presente la disposizione di cui all'art. 29, primo comma, del decreto predetto.

 

          Art. 38.

     Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente decreto, i commissari provinciali, su parere favorevole della Commissione consultiva possono assumere il personale strettamente indispensabile entro i limiti numerici che saranno stabiliti, per ciascuna provincia, dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani.

     Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma sarà identico a quello previsto per il personale della corrispondente categoria degli avventizi dell'Amministrazione dello Stato.

     Qualora il personale stesso sia addetto a funzioni di particolare responsabilità, il trattamento economico allo stesso spettante può essere integrato fino ad un massimo corrispondente:

     a) per i capi servizio della Federazione nazionale, al trattamento economico previsto per i direttori di divisione della Amministrazione dello Stato;

     b) per il personale delle Casse mutue provinciali, sino al trattamento economico previsto per i consiglieri di 1ª classe dell'Amministrazione dello Stato.

     Il trattamento economico integrato di cui al precedente comma è determinato dal commissario della Federazione nazionale e deve essere graduato, caso per caso, in relazione alle funzioni esercitate.

     Tutte le assunzioni di cui al presente articolo s'intendono effettuate in via provvisoria e non costituiscono diritto alla assunzione definitiva nei ruoli del personale.

 

          Art. 39.

     Ai commissari straordinari indicati nell'art. 30 della legge è corrisposta, per tutto il periodo in cui sono addetti all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo stesso, una diaria di lire mille. Detta indennità è comprensiva di qualunque competenza o rimborso di spese sostenute per la esecuzione dell'incarico, escluso il rimborso di spese spettanti per viaggi fuori sede.

     Ai commissari delle Casse mutue provinciali considerati agli articoli 35 e 36 del presente decreto la diaria di cui al precedente comma è corrisposta nella misura di lire duemila.

 

          Art. 40.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1957 dall'art. 1 del D.M. 4 maggio 1957.