§ 88.6.c - Legge 31 marzo 1955, n. 175.
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:31/03/1955
Numero:175


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, [...]
Art. 2.      Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni [...]
Art. 3.      L'abbuono, di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1955


§ 88.6.c - Legge 31 marzo 1955, n. 175.

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

(G.U. 6 aprile 1955, n. 79).

 

 

     Art. 1.

     Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 [1].

     Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.

 

          Art. 2.

     Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni per i viaggi isolati degli artisti e per quelli dei complessi teatrali, nonchè per i trasporti dei materiali scenici.

 

          Art. 3.

     L'abbuono, di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.


[1] Termine prorogato fino al 30 giugno 1957 dall'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 898.