§ 88.6.a - Legge 29 dicembre 1949, n. 959.
Proroga di provvidenze a favore del teatro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:29/12/1949
Numero:959


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al 31 dicembre 1954
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1950, e sino al 30 giugno 1952, la quota dei diritti erariali destinata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, [...]
Art. 3.      Per la erogazione dei fondi di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62
Art. 4.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre in qualunque momento l'esame delle gestioni teatrali sovvenzionate
Art. 5.      L'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno emanate le norme [...]


§ 88.6.a - Legge 29 dicembre 1949, n. 959. [1]

Proroga di provvidenze a favore del teatro.

(G.U. 31 dicembre 1949, n. 301).

 

 

     Art. 1.

     Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al 31 dicembre 1954.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1950, e sino al 30 giugno 1952, la quota dei diritti erariali destinata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore degli Enti autonomi lirici, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, è elevata dal 12 al 15 per cento, sempre al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

 

          Art. 3.

     Per la erogazione dei fondi di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

 

          Art. 4.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre in qualunque momento l'esame delle gestioni teatrali sovvenzionate.

     I conti consuntivi delle gestioni sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalità da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio.

 

          Art. 5.

     L'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:

     "Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano è concesso, per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali".

 

          Art. 6.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.