§ 88.5.13 - Legge 22 luglio 1977, n. 426.
Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:22/07/1977
Numero:426


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle [...]
Art. 2.      Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'art. 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti [...]
Art. 3.      La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'art. 1, primo comma, dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.
Art. 4.      All'onere di L. 63.881.217.736 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a lire 44 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 88.5.13 - Legge 22 luglio 1977, n. 426.

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

(G.U. 28 luglio 1977, n. 206)

 

     Art. 1.

     In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'art. 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a lire 74.881.217.736.

     La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:

     L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;

     L. 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

     Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'art. 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi.

     Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'art. 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni.

     La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso art. 40, secondo comma, lettere a) e b), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni.

     [La corresponsione di contributi è disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80% all'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge] [1].

     [Acconti fino all'80% dei contributi assegnati possono altresì essere concessi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali] [2].

 

          Art. 2.

     Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'art. 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attività produttiva.

     E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.

 

          Art. 3.

     La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'art. 1, primo comma, dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.

     Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973 [3].

     Salvo le scritture di personale artistico e tecnico è altresì vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. I contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.

     Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

     Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte [4].

 

          Art. 4.

     All'onere di L. 63.881.217.736 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a lire 44 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a L. 9.091.895.727, mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 2565 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977 per la parte riferibile alla rata dei mutui autorizzati dall'art. 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115; e quanto a L. 10.789.322.009 mediante utilizzazione dello stanziamento del predetto capitolo 2565 dello stesso anno finanziario per la parte riferibile alle rate dei mutui autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

     Il rimborso delle rate di mutuo di L. 10.789.322.009 di cui al precedente comma, è prorogato di un anno con accollo a carico dello Stato anche degli interessi maturandi per effetto dell'operazione prevista dalla presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

[2] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 marzo 1980, n. 54.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1982, n. 43.