§ 88.5.12 - Legge 8 aprile 1976, n. 115.
Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:08/04/1976
Numero:115


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo organico sulla nuova disciplina delle attività musicali, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni [...]
Art. 2.      Al fine di consentire agli enti ed alle istituzioni di cui al precedente articolo di far fronte alle indilazionabili esigenze connesse alle attività di istituto dell'esercizio 1976, i fondi [...]
Art. 3.      Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per il risanamento dei [...]
Art. 4.      La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'art. 1 dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio.
Art. 5.      All'onere di L. 44 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 88.5.12 - Legge 8 aprile 1976, n. 115.

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

(G.U. 20 aprile 1976, n. 103)

 

     Art. 1.

     In attesa dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo organico sulla nuova disciplina delle attività musicali, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     Al fine di consentire agli enti ed alle istituzioni di cui al precedente articolo di far fronte alle indilazionabili esigenze connesse alle attività di istituto dell'esercizio 1976, i fondi previsti dall'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dall'art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, aumentati con l'art. 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1975, n. 529, sono elevati, per l'esercizio medesimo, a L. 60 miliardi.

     La ripartizione, tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, dei fondi di cui al precedente comma è effettuata sulla base delle percentuali di assegnazione dei contributi riconosciuti a detti enti e istituzioni nel 1975.

     La corresponsione dei contributi è disposta, per l'80%, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'erogazione del residuo è effettuata entro il 31 luglio 1976, a condizione che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'ente o istituzione abbia dimostrato di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

 

          Art. 3.

     Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per il risanamento dei rispettivi disavanzi di gestione relativi agli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, accertati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.

     L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

     L'ammortamento dei mutui sarà effettuato nel termine di 19 anni mediante versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 31 gennaio 1977.

 

          Art. 4.

     La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'art. 1 dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio.

     Sono vietate assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.

     Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

 

          Art. 5.

     All'onere di L. 44 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.