§ 86.11.68 - D.M. 22 febbraio 1994, n. 233.
Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività della Agenzia per i servizi sanitari regionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:22/02/1994
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Compiti ed attribuzioni
Art. 2.  Organi
Art. 3.  Direttore
Art. 4.  Consiglio di amministrazione
Art. 5.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 6.  Organizzazione
Art. 7.  Verifiche e controlli
Art. 8.  Norme finali e transitorie


§ 86.11.68 - D.M. 22 febbraio 1994, n. 233.

Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività della Agenzia per i servizi sanitari regionali.

(G.U. 16 aprile 1994, n. 88)

 

 

     Art. 1. Compiti ed attribuzioni

     1. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, svolge compiti di supporto delle attività regionali. Essa provvede a:

     a) costituire una banca dati permanente sulla qualità delle prestazioni e relativi costi per elaborare valutazioni comparative tra questi e l'efficacia dei servizi erogati;

     b) curare l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli sull'acquisizione di beni e servizi con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e strumenti di alta tecnologia, avvalendosi dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, segnalando disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse ed i relativi correttivi;

     c) promuovere iniziative per la sperimentazione e l'innovazione;

     d) partecipare in forma di collaborazione o supporto alla elaborazione di studi, programmi e progetti regionali, promuovendo il trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

     2. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività, opera anche in collaborazione con il Ministero della sanità, con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e, sulla base di intese di carattere organizzativo con le regioni interessate, con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

 

          Art. 2. Organi

     1. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 3. Direttore

     1. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa.

     2. Il direttore stipula con le regioni i contratti di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, per l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1. Il corrispettivo delle prestazioni è determinato in conformità di quanto deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. Tre di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

     2. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del consiglio di amministrazione persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nell'anno precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno un presidente e delibera a maggioranza dei componenti.

     3. Il consiglio di amministrazione:

     a) svolge i compiti di indirizzo e di verifica dell'attività dell'Agenzia;

     b) approva il bilancio preventivo con le relative variazioni ed il conto consuntivo, previa acquisizione del prescritto parere del collegio dei revisori dei conti;

     c) definisce, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, comma 2, la disciplina del rapporto di diritto privato intercorrente tra il direttore e l'Agenzia; il relativo contratto viene stipulato del presidente;

     d) delibera annualmente il corrispettivo delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1; le delibere, in copia, vengono trasmesse entro dieci giorni dall'adozione al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro che nei successivi trenta giorni possono esprimere osservazioni, in merito alle quali il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare una nuova deliberazione;

     e) su proposta del direttore dell'Agenzia: specifica i compiti e le attribuzioni dell'Agenzia; individua le attribuzioni e le funzioni delle sezioni previste dall'art. 6 definendone il numero; definisce le disposizioni attinenti all'organizzazione interna non disciplinate dal presente regolamento.

     4. Il consiglio di amministrazione svolge ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.

 

          Art. 5. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato ed uno dal Ministro della sanità.

     2. Il direttore nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.

     3. Il collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo. Il collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore sull'andamento dell'Agenzia.

 

          Art. 6. Organizzazione

     1. L'Agenzia si articola in sezioni, corrispondenti ai settori di attività individuati dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) cui sono preposti dirigenti.

     2. Le sezioni sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalità di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'interconnessione tra le diverse aree di attività e di intervento.

     3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

 

          Art. 7. Verifiche e controlli

     1. Il direttore dell'Agenzia si avvale di un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina periodicamente, anche su indicazione del direttore dell'Agenzia, i parametri di riferimento del controllo.

     2. Ai dirigenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

     3. Il direttore dell'Agenzia invia semestralmente al Ministro della sanità una relazione sull'attività svolta.

     4. Annualmente il direttore riferisce sui risultati dell'attività alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per acquisirne indirizzi e proposte.

     5. Il direttore cura l'invio al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di copia dei bilanci di previsione e conto consuntivo con allegate le relative relazioni dell'organo di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

     6. La gestione finanziaria dell'Agenzia è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 8. Norme finali e transitorie

     1. Il personale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è comandato, con provvedimento dell'amministrazione di provenienza, su richiesta del direttore dell'Agenzia. In sede di prima istituzione, per consentire l'avvio dell'Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro della sanità, su proposta del direttore dell'Agenzia, dispone il comando nominativo di un primo nucleo di personale proveniente dai ruoli del Ministero della sanità, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere. Il consiglio di amministrazione determina in relazione alle qualifiche ed ai livelli retributivi la misura di un'indennità da corrispondere al personale comandato. A tale indennità si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le delibere relative sono approvate dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.

     2. L'indennità annua lorda spettante al direttore dell'Agenzia, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è determinata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è imputata sullo stanziamento previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

     3. Al direttore dell'Agenzia ed al restante personale assunto con contratto di diritto privato si applica il disposto dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.