§ 86.11.29 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616.
Assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia (art. 37 primo comma, lettera c, della legge n. 833 del 1978).


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:31/07/1980
Numero:616


Sommario
Art. 1.  Modalità generali dell'assistenza
Art. 2.  Indirizzi alla regione Lombardia per l'organizzazione dei servizi sanitari nel territorio del comune di Campione d'Italia
Art. 3.  Prestazioni e servizi sanitari
Art. 4.  Aventi diritto all'assistenza
Art. 5.  Norme transitorie sull'assistenza sanitaria
Art. 6.  Finanziamento delle spese derivanti dalle convenzioni
Art. 7.  Contributi per l'assistenza
Art. 8.  Soppressione e liquidazione della cassa malattia comunale


§ 86.11.29 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616.

Assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia (art. 37 primo comma, lettera c, della legge n. 833 del 1978).

(G.U. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.)

 

 

     Art. 1. Modalità generali dell'assistenza

     L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia viene erogata con le specifiche modalità di cui al presente decreto e nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli indirizzi stabiliti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati dallo Stato e dalle regioni in attuazione del decreto stesso [1] .

 

          Art. 2. Indirizzi alla regione Lombardia per l'organizzazione dei servizi sanitari nel territorio del comune di Campione d'Italia

     In considerazione dell'eccezionale collocazione geografica del comune di Campione d'Italia, la regione Lombardia, può stabilire che l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello del comune stesso. Con legge regionale sono dettate norme per l'organizzazione e la gestione dell'unità sanitaria locale [2] .

     Qualora la regione stabilisca che il comune predetto rientri nell'ambito di unità sanitarie locali comprendenti altri comuni, la legge regionale detta norme per la costituzione in Campione d'Italia di un distretto sanitario di base, nonchè per assicurare la rappresentanza del comune negli organi della unità sanitaria locale e per garantire l'obbligo e le modalità di consultazione del comune, da parte del direttore generale della unità sanitaria locale, per le decisioni interessanti il territorio di Campione d'Italia. Il consiglio comunale approva ogni anno una relazione sull'andamento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio e formula proposte al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza [3] .

     Spetta in ogni caso al sindaco il potere di stipulare le convenzioni di cui all'art. 3.

 

          Art. 3. Prestazioni e servizi sanitari

     L'unità sanitaria locale, costituita ai sensi del precedente art. 2, provvede ad erogare ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni [4] .

     L'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale, è assicurata normalmente dalle strutture sanitarie operanti nel comune di Campione d'Italia mediante personale dipendente o convenzionato con l'unità sanitaria locale [5].

     Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprenda altri comuni, l'unità sanitaria locale deve assicurare al distretto sanitario di base di Campione d'Italia, anche in deroga a disposizioni generali, i servizi essenziali di assistenza specialistica.

     Per le altre forme di assistenza, che non possono essere erogate in loco dalla unità sanitaria locale, il sindaco del comune di Campione d'Italia stipula convenzioni con enti, istituzioni o medici operanti in territorio svizzero. Gli schemi delle convenzioni sono approvati dal consiglio comunale di Campione e, qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale di appartenenza comprenda altro comune, devono essere preventivamente sottoposti al parere del direttore generale dell'unità sanitaria locale di appartenenza [6] .

 

          Art. 4. Aventi diritto all'assistenza

     Le prestazioni sanitarie previste dal precedente art. 3 sono concesse, con le medesime modalità:

     a) ai cittadini italiani residenti a Campione d'Italia sia che lavorino nell'ambito del comune sia che lavorino in altri comuni italiani o in territorio svizzero come frontalieri;

     b) ai lavoratori italiani residenti in Svizzera e che lavorano a Campione d'Italia;

     c) ai cittadini dimoranti abitualmente a Campione d'Italia nel periodo di attesa della acquisizione della residenza nello stesso comune di Campione.

     Ai cittadini italiani residenti in altri comuni e temporaneamente presenti a Campione d'Italia, sono assicurate le prestazioni erogate dai presidi e servizi dell'USL e, solo in casi di eccezionale comprovata urgenza, le prestazioni erogate in regime di convenzione con enti, istituzioni e medici operanti in territorio svizzero.

 

          Art. 5. Norme transitorie sull'assistenza sanitaria

     Le convenzioni previste dal precedente art. 3, ultimo comma, dovranno essere stipulate entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

     Fino all'entrata in vigore di dette convenzioni ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia si applica il regime assistenziale in atto.

     A partire dalla data di entrata in vigore delle convenzioni di cui al primo comma cessa l'efficacia di quelle stipulate, ai fini di assistenza sanitaria, dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 dicembre 1969, n. 1007.

 

          Art. 6. Finanziamento delle spese derivanti dalle convenzioni

     Le spese derivanti dalle convenzioni sono finanziate dal bilancio dell'USL di appartenenza con quota del fondo sanitario regionale.

     Tali fondi devono essere attribuiti al comune di Campione d'Italia che li iscrive nel proprio bilancio in partita di giro.

 

          Art. 7. Contributi per l'assistenza

     A partire dalla data di cessazione delle convenzioni come previsto dall'art. 5, ultimo comma, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi di malattia nei modi e nella misura stabiliti dalle leggi vigenti.

     I cittadini del comune di Campione d'Italia, che non erano tenuti all'iscrizione presso un istituto mutualistico di natura pubblica, sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 8. Soppressione e liquidazione della cassa malattia comunale

     La cassa malattia comunale istituita dal comune di Campione d'Italia è soppressa.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune provvede alla liquidazione del patrimonio della cassa stessa, a mezzo di apposita commissione composta da un rappresentante della regione Lombardia e da due dipendenti comunali, nominati dalla giunta municipale.

     L'eventuale attivo sarà devoluto alle spese per le convenzioni di cui all'art. 3. Gli eventuali debiti residui nei riguardi degli assistiti o di terzi saranno posti a carico del bilancio comunale dell'esercizio in corso alla chiusura della liquidazione.


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 febbraio 1995.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 febbraio 1995.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 febbraio 1995.

[4]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 febbraio 1995.

[5]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 del D.M. 10 febbraio 1995.

[6]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 febbraio 1995.