§ 77.2.51 - Legge 12 dicembre 1969, n. 1007.
Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:12/12/1969
Numero:1007


Sommario
Art. 1.      I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia possono essere esonerati, entro i limiti e con le modalità stabilite dai successivi articoli, dall'obbligo delle assicurazioni [...]
Art. 2.      L'esonero di cui all'articolo precedente può riguardare le seguenti forme di assicurazione obbligatoria:
Art. 3.      L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il sindaco del comune di Campione d'Italia e sentite le [...]
Art. 4.      I datori di lavoro di Campione d'Italia i quali abbiano già stipulato le convenzioni previste dal precedente art. 2 o provvedano a stipularle o integrarle entro sei mesi dall'entrata in vigore [...]
Art. 5.      I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente art. 2, possono richiedere, entro due anni dalla [...]
Art. 6.      L'esonero non può essere concesso per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, per l'Opera nazionale [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 77.2.51 - Legge 12 dicembre 1969, n. 1007.

Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia.

(G.U. 7 gennaio 1970, n. 4)

 

     Art. 1.

     I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia possono essere esonerati, entro i limiti e con le modalità stabilite dai successivi articoli, dall'obbligo delle assicurazioni sociali, nei confronti dei propri dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del comune stesso.

 

          Art. 2.

     L'esonero di cui all'articolo precedente può riguardare le seguenti forme di assicurazione obbligatoria:

     a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     b) assicurazione contro le malattie;

     c) assicurazione contro la tubercolosi;

     d) tutela economica e sanitaria delle lavoratrici madri;

     e) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     L'esonero da una o più assicurazioni predette può essere richiesto dai datori di lavoro che garantiscono ai propri dipendenti - mediante la stipula di convenzioni con le compagnie di assicurazione, anche private, operanti nel territorio di Campione d'Italia - prestazioni, per ciascuna delle forme obbligatorie di assicurazione indicate nel primo comma, non inferiori a quelle garantite dalle norme che disciplinano le assicurazioni obbligatorie predette e senza maggiore aggravio contributivo per i lavoratori.

     I datori di lavoro potranno essere, altresì, esonerati dagli obblighi contributivi nei confronti della cassa unica per gli assegni familiari, purché garantiscano per contratto, ai lavoratori, un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per quanto riguarda le prestazioni ed i soggetti beneficiari, a quello previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

     L'esonero per l'assicurazione contro le malattie e per la tutela economico-sanitaria delle lavoratrici madri non può essere richiesto per i lavoratori che non risiedono nel territorio di Campione d'Italia.

     Le convenzioni relative all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dovranno prevedere a carico delle compagnie di assicurazioni stipulanti l'obbligo di trasferire le riserve matematiche all'istituto nazionale della previdenza sociale nel caso previsto al seguente art. 5.

 

          Art. 3.

     L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il sindaco del comune di Campione d'Italia e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad istanza del datore di lavoro interessato.

 

          Art. 4.

     I datori di lavoro di Campione d'Italia i quali abbiano già stipulato le convenzioni previste dal precedente art. 2 o provvedano a stipularle o integrarle entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere, ai sensi del precedente art. 3, l'approvazione, con effetto retroattivo, delle convenzioni stesse e l'esonero dal pagamento dei contributi ed accessori relativi alle assicurazioni obbligatorie, per le quali è stata stipulata la convenzione, altrimenti dovuti agli istituti ed enti nazionali di previdenza e assistenza per i periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

     L'approvazione della convenzione sarà, tuttavia, subordinata, per quanto riguarda l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, alla copertura assicurativa di tutti i periodi durante i quali i lavoratori siano stati occupati alle dipendenze del datore di lavoro stipulante.

 

          Art. 5.

     I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente art. 2, possono richiedere, entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con domanda alla compagnia di assicurazione indicata all'art. 2, notificata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il versamento a questo istituto della riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata al lavoratore qualora per il periodo coperto da polizza fosse stato assicurato obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà essere effettuato nei trenta giorni successivi alla richiesta del lavoratore, a cura della compagnia di assicurazione stipulante la convenzione prevista all'ultimo comma del precedente art. 2.

     Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica indicata al primo comma, nel caso in cui a tale adempimento non provveda la compagnia di assicurazione, così come è obbligato al versamento di ogni eventuale ulteriore conguaglio.

     Per il calcolo della riserva matematica, da effettuarsi con riferimento alla data della domanda, si applicano le istruzioni e le tabelle di coefficienti approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1964 e successive modificazioni. Nel caso di omesso versamento delle riserve matematiche di cui al comma precedente, si applicano ai datori di lavoro inadempienti le sanzioni previste per omesso pagamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Qualora i lavoratori di cui al primo comma intendano avvalersi della facoltà di riscatto, ove prevista dalla polizza, la stessa può essere esercitata solo sulla somma eventualmente eccedente l'ammontare della riserva matematica, che deve in ogni caso essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità di cui ai commi precedenti.

     E' fatto salvo comunque il diritto dei lavoratori di ottenere la pensione in virtù dell'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     In caso di mancato esercizio da parte del lavoratore del diritto di cui al primo comma del presente articolo, esso potrà essere esercitato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti delle compagnie stipulanti le convenzioni di cui all'art. 2, anche successivamente all'ottenimento della pensione di cui al comma precedente.

 

          Art. 6.

     L'esonero non può essere concesso per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, per l'Opera nazionale pensionati d'Italia, per la Gestione case per i lavoratori e per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, i cui contributi dovranno essere versati nei limiti fissati dalle leggi vigenti, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con propri decreti.

     I datori di lavoro sono tuttavia esonerati dal pagamento dei relativi contributi dovuti per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

     I datori di lavoro esonerati dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i periodi indicati nel comma precedente sono comunque obbligati a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di tali contributi, nell'ipotesi che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori occupati alle dipendenze si venga a verificare il rischio assicurativo e sempre che i contributi dovuti ed omessi per effetto dell'esonero siano determinanti ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione.

     E' fatto comunque salvo il diritto dei lavoratori di ottenere, in regime di automaticità, ai sensi dell'art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, le prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.