§ 18.3.8 – L. 1 ottobre 1985, n. 539.
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.3 impianti di distribuzione
Data:01/10/1985
Numero:539


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 2.      I titolari delle concessioni per la installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti sono tenuti al pagamento della [...]
Art. 3.      All'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      L'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Ciascun recipiente deve essere immesso sul mercato a cura e spese delle imprese distributrici e accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai [...]
Art. 7.      L'art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è così modificato: al primo comma la cifra 2.000.000 è sostituita dalla seguente: 10.000.000; al secondo comma la cifra [...]
Art. 8.      Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge ad esclusione dell'utente finale, è punito con la sanzione amministrativa fino a [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 18.3.8 – L. 1 ottobre 1985, n. 539. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole".

(G.U. 18 ottobre 1985, n. 246).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "I titolari delle concessioni previste dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) risultanti dalle denunce periodiche presentate, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al prefetto, a seconda della competenza, nonchè di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi".

     Il quinto comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire, si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, raffinerie e impianti petrolchimici di proprietà della concessionaria o appartenenti a società collegate o dalla medesima controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216".

 

          Art. 2.

     I titolari delle concessioni per la installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 89-bis della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 3.

     All'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     "I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

     a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;

     b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

     L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare può essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 4.

     L'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "L'utente finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio liquefatto in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai sedici litri deve corrispondere alla impresa distributrice, tramite il venditore, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della restituzione della bombola di ammontare pari, per ciascuna bombola, a lire diecimila. Detto ammontare potrà essere modificato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il venditore è obbligato a richiedere le cauzioni e ne è responsabile verso l'impresa distributrice, cui deve un rendiconto mensile.

     Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza.

     L'importo delle cauzioni deve essere investito entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione in titoli dello Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed al precedente art. 5, devono essere versati entro il 30 gennaio di ogni anno alle tesorerie provinciali ed affluiranno al fondo di cui all'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Le imprese distributrici di cui all'art. 1 della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad investire le cauzioni, fino al 40 per cento del loro ammontare globale, per la realizzazione di impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto, con priorità per impianti di ricevimento costiero e di stoccaggio del gas. A tal fine le imprese devono presentare progetti specifici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale con il decreto di autorizzazione può condizionare allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero al positivo collaudo di essi, lo svincolo della percentuale di cauzioni liberata a copertura degli investimenti in impianti fissi autorizzati ai sensi del presente comma.

     L'impresa distributrice deve tenere una contabilità specifica delle cauzioni, facendo risultare mediante rendiconti trimestrali, da inviare entro due mesi dalla chiusura del trimestre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il numero e l'ammontare delle quietanze rilasciate, il numero e l'ammontare delle quietanze per le quali sia stata restituita la cauzione, l'importo netto risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite corrispondente all'acquisto mensile dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonchè il numero e la qualità dei titoli acquistati.

     La cauzione è restituita all'atto della definitiva restituzione del contenitore e della relativa quietanza. In caso di dispersione o di distribuzione del contenitore l'impresa distributrice ha diritto ad incamerare l'importo della cauzione".

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva il modello dei libri contabili e dei rendiconti per la tenuta della contabilità ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come modificato dalla presente legge, ed emana norme per la tenuta dei bollettari di quietanza da parte del venditore e per la tenuta della contabilità specifica delle cauzioni da parte delle imprese distributrici.

 

          Art. 5.

     L'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque detenga recipienti per i gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a sedici litri deve restituire alle imprese distributrici, anche tramite il venditore, le bombole vuote nonchè quelle piene eccedenti il numero degli apparecchi di utilizzazione nella quantità massima prevista dal decreto ministeriale 23 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 28 novembre 1972.

     L'utente, per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatto, venduto ai sensi dell'art. 6 della presente legge, deve essere in possesso della quietanza di cauzione.

     E' fatto obbligo ai distributori di ricevere le bombole di cui al primo comma, anche se provenienti da altro distributore".

     Agli adempimenti previsti dal primo capoverso del comma precedente si deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Ciascun recipiente deve essere immesso sul mercato a cura e spese delle imprese distributrici e accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi.

 

          Art. 7.

     L'art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è così modificato: al primo comma la cifra 2.000.000 è sostituita dalla seguente: 10.000.000; al secondo comma la cifra 1.000.000 è sostituita dalla seguente: 5.000.000; al terzo comma la cifra 200.000 è sostituita dalla seguente: 1.000.000.

 

          Art. 8.

     Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge ad esclusione dell'utente finale, è punito con la sanzione amministrativa fino a 10.000.000 di lire.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 19 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.