§ 18.1.5 - D.L. 5 giugno 1989, n. 217 .
Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.1 agevolazioni
Data:05/06/1989
Numero:217


Sommario
Art. 1.      1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, prorogate fino al 31 dicembre 1991 [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 18.1.5 - D.L. 5 giugno 1989, n. 217 [1].

Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.

(G.U. 5 giugno 1989, n. 129).

 

 

     Art. 1.

     1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'art. 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è autorizzata la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991. [2]

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati". [3]

     3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'art. 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192, le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 18 luglio 1989, n. 268.

[2] Comma così modificato dalla L. 18 luglio 1989, n. 268, di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. 18 luglio 1989, n. 268, di conversione.