§ 86.5.1 – R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981.
Approvazione del regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:09/10/1921
Numero:1981


Sommario
Art. 1.      E’ approvato il regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole annesso al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro proponente
Art. 2.      Sono abrogate le disposizioni non conformi a quelle dell'unito regolamento
Art. 1.  Oggetto della profilassi scolastica.
Art. 2.  Allontanamento dalle scuole per ragioni profilattiche.
Art. 3.  Malattie infettive denunciabili dai medici curanti.
Art. 4.  Visita medica nelle scuole.
Art. 5.  Vigilanza da parte del personale direttivo ed insegnante.
Art. 6.      Ogni insegnante deve vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari, e deve dare pronto avviso al dirigente la scuola se osserva in alcuno di essi segni sospetti di [...]
Art. 7.  Riammissione alle scuole.
Art. 8.      Gli infermi di una delle malattie infettive, di cui all'art. 1°, lettera a) e b), sono riammessi alla scuola su conforme parere scritto dall'ufficiale sanitario, dopo la [...]
Art. 9.      Spetta all'ufficiale sanitario di dare il parere favorevole e stabilire le misure sanitarie, per la riammissione alla scuola delle persone, di cui agli artt. 7 ed 8. Il [...]
Art. 10.  Chiusura delle scuole.
Art. 11.      La chiusura è fatta, in ogni caso, con apposita ordinanza del sindaco, su parere conforme dell'ufficiale sanitario, il quale propone contemporaneamente le misure di [...]
Art. 12.      Quando una delle malattie infettive, di cui all'art. 1°, lettera a), assuma grave diffusione epidemica in un Comune, l'autorità sanitaria del luogo dispone che sia [...]
Art. 13.      In caso di epidemia, o quando ve ne sia minaccia, l'autorità scolastica, dietro ordinanza del Sindaco, dovrà segnalare, nel più breve tempo possibile, il nome e [...]
Art. 14.  Profilassi del vaiuolo.
Art. 15.      L'autorità sanitaria, quando vi sia pericolo di diffusione del vaiuolo, può ordinare la vaccinazione di tutte le persone frequentanti la scuola. Sono esentate quelle che [...]
Art. 16.  Tubercolosi polmonare.
Art. 17.  Malattie diffusive a decorso prolungato non soggette a denuncia.
Art. 18.      L'insegnante della classe, il dirigente della scuola e l'ufficiale sanitario dovranno vigilare le persone ammesse condizionatamente alla scuola, a termini dell'articolo [...]
Art. 19.  Scuole e istituzioni speciali per infermi di malattie diffusive.
Art. 20.  Disposizioni generali.
Art. 21.      Le scuole pubbliche e private, ed ogni istituto di istruzione in genere, devono essere ripuliti a fondo, ed eventualmente disinfettati almeno una volta l'anno, sotto il [...]
Art. 22.      Il Ministero dell'interno e quello dell'istruzione pubblica formulano le norme ed istruzioni per l'esecuzione del presente regolamento, sentita la reale commissione per [...]
Art. 23.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento
Art. 24.      Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite a termini dell'art. 129, testo unico, delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, [...]


§ 86.5.1 – R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981. [1]

Approvazione del regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

(G.U. 25 gennaio 1922, n. 20).

 

 

     Art. 1.

     E’ approvato il regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole annesso al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro proponente.

 

          Art. 2.

     Sono abrogate le disposizioni non conformi a quelle dell'unito regolamento.

 

 

Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole

 

          Art. 1. Oggetto della profilassi scolastica.

     Tutte le persone che frequentano, a qualunque titolo, gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esseassimilate, ed in generale ogni istituto di istruzione, sia pubblico, sia privato, sono assoggettate alle prescrizioni delpresente regolamento, per impedire la trasmissione delle malattie infettive o diffusive negli istituti stessi.

     Sono malattie infettive o diffusive, agli effetti del presente regolamento:

     a) le malattie soggette a denuncia da parte dei medici curanti a termini dell'art. 129 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e di ogni altra disposizione emanata in applicazione dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

     b) la varicella, l'eresipela, gli orecchioni, la tosse convulsiva, l'influenza;

     c) la tubercolosi cutanea ulcerosa, quella ossea e glandulare con seni fistolosi aperti all'esterno, il tracoma, la congiuntivite blenorragica, il catarro congiuntivale acuto ed il catarro congiuntivale subacuto o congiuntivite angolare, ogni congiuntivite contagiosa; le tigne, la scabbia; gli stati impetiginoidi della cute, la pediculosi, le forme contagiose della sifilide;

     d) ogni altra malattia diffusiva che l'autorità sanitaria, con apposita ordinanza, sottoponga alle misure prescritte per uno dei gruppi precedenti.

 

          Art. 2. Allontanamento dalle scuole per ragioni profilattiche.

     Le persone affette da malattie infettive, di cui all'articolo precedente, lettera a) e b), debbono essere immediatamente allontanate dalle scuole e mantenute lontane, finché dura la possibilità del contagio. Saranno pure allontanate le persone che abbiano avuto convivenza o contatto con infermi di malattie infettive soggette a denuncia (art. 1°, lettera a) quando la mancanza di isolamento dell'infermo e la natura della malattia facciano ritenere, a giudizio dell'ufficiale sanitario, che queste persone possono costituire mezzo di diffusione del contagio.

     Gli infermi delle malattie indicate alla lettera c), possono essere ammessi a frequentare le scuole, subordinatamente alle condizioni, di cui ai successivi artt. 17 e 18.

 

          Art. 3. Malattie infettive denunciabili dai medici curanti.

     Il medico, che denuncia una malattia infettiva a termini delle disposizioni sanitarie vigenti, deve indicare altresì se l'ammalato frequenti una scuola e quale, segnando tale notizia nel bollettino di denuncia di cui agli artt. 130 e 131 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

     L'ufficiale sanitario comunale, che abbia notizia di un caso di malattia infettiva soggetta a denuncia, deve sempre accertare se frequentino od abbiano frequentato la scuola, a qualunque titolo, sia l'infermo, sia le persone che per convivenza o contatto con esso possono, a suo giudizio, costituire mezzo di diffusione della malattia. Egli segnalerà subito a chi dirige la scuola o, in mancanza, all'insegnante della classe, le persone che debbono esserne mantenute lontane, in applicazione del precedente art. 2.

 

          Art. 4. Visita medica nelle scuole.

     Ogni comune deve far visitare dall'ufficiale sanitario o da un medico all'uopo delegato, tutte le scuole pubbliche e private, all'apertura dell'anno scolastico, e durante questo, almeno una volta al mese e più spesso, quando se ne presenti il bisogno. La visita medica è estesa a tutte le persone frequentanti la scuola e deve accertare se fra queste vi siano persone affette da una delle malattie infettive e diffusive, indicate all'art. 1°, adottando le misure sanitarie sancite dal presente regolamento, a seconda la natura di esse. Le persone che presentassero segni sospetti di una di tali malattie, possono essere temporaneamente allontanate dalla scuola, fino ad accertamento della diagnosi.

     La visita medica dovrà tener conto speciale dei predisposti alla tubercolosi, per l'eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 19. Nei Comuni che hanno ufficio d'igiene sarà delegato alla visita medica e alla vigilanza igienica delle scuole, un medico di speciale competenza in igiene scolastica.

 

          Art. 5. Vigilanza da parte del personale direttivo ed insegnante.

     Chi ha la direzione, a qualunque titolo, di una scuola pubblica o privata, deve prontamente allontanare le persone segnalate dall'ufficiale sanitario, a termini del precedente art. 3. Deve vigilare altresì che l'allontanamento sia effettivamente mantenuto, fino a presentazione del certificato dell'ufficiale sanitario, che dia parere favorevole per la riammissione e che siano eseguite le misure di profilassi prescritte.

 

          Art. 6.

     Ogni insegnante deve vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari, e deve dare pronto avviso al dirigente la scuola se osserva in alcuno di essi segni sospetti di infezione o di malattie degli occhi, della pelle e del cuoio capelluto, oppure se viene a conoscenza che alcuno di tali scolari conviva, od abbia avuto contatto, con infermi di malattie infettive soggette a denuncia. Il dirigente la scuola, o, in assenza di questo, l'insegnante della classe, deve allontanare prontamente da questa gli scolari ed ogni altra persona, che si trovi nelle condizioni sopra dette, dandone avviso all'ufficiale sanitario. Questi, dolo le necessarie constatazioni, se il sospetto del personale scolastico non risulta convalidato, rilascia certificato negativo, col parere favorevole per la riammissione; in caso contrario, prescrive le misure da applicare.

 

          Art. 7. Riammissione alle scuole.

     Le persone allontanate dalla scuola ai termini dell'art. 2, perché conviventi con infermi di malattie infettive, sono riammesse dopo trascorso un periodo di tempo corrispondente a quello della media durata di incubazione della malattia, quando l'isolamento dell'infermo e le misure di prevenzione adottate sono sufficienti ad impedire ogni diffusione della malattia stessa. In caso diverso, l'allontanamento deve protrarsi per lo stesso periodo di tempo, dopo la guarigione o il decesso dell'infermo, e la completa attuazione delle misure di disinfezione, ordinate dall'autorità sanitaria. Per le persone conviventi con l'infermo, che mutano domicilio, e per quelle che hanno avuto rapporti con esso, la durata di allontanamento sarà sempre corrispondente al periodo di incubazione della malattia, e comincerà a decorrere dal momento in cui i rapporti con l'infermo sono stabilmente cessati.

 

          Art. 8.

     Gli infermi di una delle malattie infettive, di cui all'art. 1°, lettera a) e b), sono riammessi alla scuola su conforme parere scritto dall'ufficiale sanitario, dopo la completa guarigione e l'esecuzione delle disinfezioni ordinate dall'autorità sanitaria, e dopo trascorso il periodo di tempo che l'ufficiale sanitario riterrà necessario a garantire l'assenza di ogni pericolo di diffusione della malattia, nei limiti fissati dalle istruzioni generali annesse al regolamento.

 

          Art. 9.

     Spetta all'ufficiale sanitario di dare il parere favorevole e stabilire le misure sanitarie, per la riammissione alla scuola delle persone, di cui agli artt. 7 ed 8. Il parere anzidetto potrà essere apposto in calce ad un certificato del medico curante. In ogni caso, prima di rilasciare tale parere, l'ufficiale sanitario deve accertarsi che furono eseguite le pratiche di profilassi necessarie ad escludere che la persona riammessa possa essere mezzo di diffusione della malattia nella scuola.

 

          Art. 10. Chiusura delle scuole.

     Quando vengano accertati in breve periodo di tempo ripetuti casi di una delle malattie infettive, indicate all'art. 1°, lettera a) e b), fra le persone che frequentano una classe od una scuola, l'autorità sanitaria locale deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria sulla classe o sulla scuola, facendo eseguire, ove occorra, anche giornalmente, la visita medica di cui all'art. 4. Se, malgrado l'aumentata vigilanza sanitaria e dopo l'esecuzione delle misure conseguenti, continuano i casi della malattia, l'autorità stessa può far chiudere temporaneamente la classe o la scuola.

 

          Art. 11.

     La chiusura è fatta, in ogni caso, con apposita ordinanza del sindaco, su parere conforme dell'ufficiale sanitario, il quale propone contemporaneamente le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire, mentre la classe o la scuola sono chiuse. L'ordinanza deve essere prontamente segnalata al Prefetto ed al provveditore agli studi, e deve contenere, in ogni caso, il termine per la riapertura, che sarà stabilito su conforme parere dell'ufficiale sanitario, con riguardo specialmente alla durata media del periodo di incubazione della malattia per cui il provvedimento è preso; ed in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore a quello necessario per le disinfezioni.

     Quando occorresse prolungare la chiusura oltre questo termine, ne vengono informati il Prefetto ed il provveditore agli studi, che dispongono secondo le rispettive competenze, sentito il medico provinciale.

     In casi di eccezionale gravità e di assoluta urgenza, il sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, può disporre la temporanea chiusura delle scuole, salvo a riferire immediatamente al Prefetto ed al provveditore agli studi, per i definitivi provvedimenti di loro competenza.

 

          Art. 12.

     Quando una delle malattie infettive, di cui all'art. 1°, lettera a), assuma grave diffusione epidemica in un Comune, l'autorità sanitaria del luogo dispone che sia intensificata la vigilanza sanitaria sulle scuole, e può proporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici del Comune al Prefetto ed al provveditore agli studi, che disporranno, secondo le proprie competenze, sentito il medico provinciale.

 

          Art. 13.

     In caso di epidemia, o quando ve ne sia minaccia, l'autorità scolastica, dietro ordinanza del Sindaco, dovrà segnalare, nel più breve tempo possibile, il nome e l'abitazione degli alunni assenti dalla scuola, all'ufficiale sanitario, il quale avrà così modo di indagare prontamente sul loro stato di salute, ai fini della profilassi.

 

          Art. 14. Profilassi del vaiuolo.

     Chi dirige, a qualunque titolo, una scuola pubblica o privata, o in generale qualunque istituto di istruzione, non può ammettere nella scuola o agli esami ufficiali se non gli scolari che presentino il certificato legale di subita vaccinazione, se inferiori ai 10 anni di età, e di rivaccinazione se superiori a tale età. Il certificato porterà sempre la dichiarazione dell'anno in cui è stata fatta l'operazione e dell'esito di essa, e sarà conservato nel fascicolo personale dello scolaro, per essere esibito ad ogni richiesta dell'autorità competente. Sono esentati solo gli scolari che presentino certificato legale di subito vaiuolo.

     L'ufficiale sanitario, nelle sue visite alle scuole, deve accertarsi dell'esecuzione di queste norme.

 

          Art. 15.

     L'autorità sanitaria, quando vi sia pericolo di diffusione del vaiuolo, può ordinare la vaccinazione di tutte le persone frequentanti la scuola. Sono esentate quelle che hanno sofferto il vaiuolo, e quelle che abbiano subito l'operazione, con esito positivo, nell'ultimo triennio.

 

          Art. 16. Tubercolosi polmonare.

     Gli infermi di tubercolosi polmonare con tosse ed espettorazione, non possono frequentare la scuola, salvo le disposizioni dell'art. 19.

 

          Art. 17. Malattie diffusive a decorso prolungato non soggette a denuncia.

     Gli infermi delle malattie diffusive, indicate all'art. 1°, lettera c), sono allontanati dalla scuola, fino a guarigione. Su conforme parere dell'ufficiale sanitario comunale, è consentita la riammissione di tali infermi avanti la guarigione, quando la malattia si riscontri in fase risolutiva non segregante e le parti ammalate siano convenientemente curate, in modo da garantire contro ogni possibilità di diffusione. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, nel rilasciare il detto parere, dovrà tener conto delle condizioni igieniche e dell'affollamento nella classe e nella scuola frequentata dagli infermi. Il parere potrà essere apposto sul certificato medico, indicante la diagnosi della malattia.

 

          Art. 18.

     L'insegnante della classe, il dirigente della scuola e l'ufficiale sanitario dovranno vigilare le persone ammesse condizionatamente alla scuola, a termini dell'articolo precedente, assicurandosi:

     a) che continuino le condizioni, previste dall'articolo stesso, cui è subordinata l'ammissione condizionata;

     b) che sia evitato ogni contatto fra le persone inferme ed i loro oggetti, con gli altri allievi, adottando le opportune disposizioni, sia nei banchi, sia nei lavabo e negli spogliatoi, sia altrove, secondo il parere dell'ufficiale sanitario.

 

          Art. 19. Scuole e istituzioni speciali per infermi di malattie diffusive.

     Quando in un Comune fosse rilevante il numero di scolari colpiti da una delle malattie, di cui all'art. 1°, lettera c), o di quelli allontanati dalla scuola per tubercolosi di qualunque forma, il Sindaco deve riferire al Prefetto ed al provveditore agli studi. L'autorità scolastica provvede possibilmente ad istituire classi speciali per tali infermi, sia raggruppando diversamente gli alunni nelle scuole esistenti, sia formando classi e scuole nuove.

     Dove il bisogno lo richieda, per i predisposti alla tubercolosi, si istituiranno scuole speciali sul tipo della scuola all'aperto completate con i benefici di istituzioni parascolastiche (colonie profilattiche, marine, alpestri, attendate, diume e analoghe opere integratrici).

 

          Art. 20. Disposizioni generali.

     Le famiglie di insegnanti ed inservienti, ed ogni altri persona che abbia dimora nei locali della scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste dal presente regolamento. Quando si constati fra tali persone un caso delle malattie infettive o diffusive, di cui all'art. 1°, l'ufficiale sanitario indicherà le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola, e propori, ove ne sia il caso, l'applicazione degli artt. 10 e 11.

 

          Art. 21.

     Le scuole pubbliche e private, ed ogni istituto di istruzione in genere, devono essere ripuliti a fondo, ed eventualmente disinfettati almeno una volta l'anno, sotto il controllo dell'ufficiale sanitario comunale, ed ogni volta che sarà ordinato dall'autorità sanitaria.

 

          Art. 22.

     Il Ministero dell'interno e quello dell'istruzione pubblica formulano le norme ed istruzioni per l'esecuzione del presente regolamento, sentita la reale commissione per l'igiene scolastica e pedagogica.

 

          Art. 23.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

 

          Art. 24.

     Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite a termini dell'art. 129, testo unico, delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, salvo le maggiori pene, previste dal codice penale.


[1] Per l'abrogazione delle disposizioni del presente decreto in quanto incompatibili con il D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, vedi l'art. 60 dello stesso D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.