§ 86.4.41 – D.P.R. 18 gennaio 1965, n. 508.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sulla carriera delle ostetriche in servizio nelle cliniche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:18/01/1965
Numero:508


Sommario
Art. 1.      Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera di concetto delle ostetriche, che è per titoli e per esami, viene bandito con decreto del [...]
Art. 2.      Titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti, in ordine di precedenza
Art. 3.      Le prove di esame consistono
Art. 4.      La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli viene nominata dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina ed è costituita dal [...]
Art. 5.      Per quanto riguarda il concorso nazionale previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 18 della legge, si osservano, in quanto applicabili e compatibili con [...]
Art. 6.      La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente art. 5 sarà composta di quattro professori di ruolo o fuori ruolo di clinica ostetrica e ginecologica, [...]
Art. 7.      Gli esami di idoneità previsti dall'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per le ostetriche che non conseguano il passaggio nel ruolo di concetto e che abbiano [...]


§ 86.4.41 – D.P.R. 18 gennaio 1965, n. 508.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sulla carriera delle ostetriche in servizio nelle cliniche universitarie.

(G.U. 3 giugno 1965, n. 136)

 

     Art. 1.

     Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera di concetto delle ostetriche, che è per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore in rapporto al numero dei posti assegnati, con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione, a ciascuna clinica ostetrica e ginecologica, secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

     Per l'ammissione al concorso, oltre gli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per i concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, è necessario il possesso del diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

 

          Art. 2.

     Titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti, in ordine di precedenza:

     punteggio del diploma di ostetrica;

     servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali;

     pubblicazioni.

     Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

     Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

          Art. 3.

     Le prove di esame consistono:

     a) in due prove scritte, di cui una sul programma di assistenza e di preparazione infermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le Scuole ostetriche;

     b) in una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte.

     Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

 

          Art. 4.

     La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli viene nominata dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina ed è costituita dal professore-direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università, da un professore di ruolo o fuori ruolo della predetta Facoltà, e da un assistente ordinario della clinica ostetrica, abilitato alla libera docenza.

     Al posto di uno dei due commissari di sua scelta la Facoltà potrà designare, ove lo ritenga opportuno, un direttore di Scuola di ostetricia autonoma.

     Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuni dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

 

          Art. 5.

     Per quanto riguarda il concorso nazionale previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 18 della legge, si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le successive disposizioni, le norme contenute nei precedenti articoli.

     Gli esami consistono in una prova pratica vertente sull'assistenza ostetrica e sulle norme che regolano i servizi infermieristici nei reparti ospedalieri ed in un esame orale consistente in un colloquio sul programma della prova medesima.

     I titoli valutabili, ai quali sarà riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti, sono i seguenti, in ordine di precedenza:

     punteggio del diploma di ostetrica;

     stato di servizio;

     eventuali altri titoli concernenti la carriera degli studi ed i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo;

     pubblicazioni;

     giudizio della Facoltà presso la quale la candidata presta servizio, espresso su proposta del direttore della clinica ostetrica e ginecologica.

     La candidata dovrà presentare un suo curriculum vitae, da lei firmato.

 

          Art. 6.

     La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente art. 5 sarà composta di quattro professori di ruolo o fuori ruolo di clinica ostetrica e ginecologica, scelti dal Ministro, e del direttore generale dell'istruzione universitaria o di un suo rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

     Il presidente sarà eletto in seno alla Commissione tra i membri tecnici.

 

          Art. 7.

     Gli esami di idoneità previsti dall'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per le ostetriche che non conseguano il passaggio nel ruolo di concetto e che abbiano maturato almeno cinque anni nel coefficiente 229 debbono essere indetti con decreto rettorale, da portarsi a conoscenza delle interessate mediante tempestiva comunicazione scritta per il tramite dell'istituto presso il quale prestano servizio, e consisteranno in una prova pratica ed in una relazione verbale afferente alla prova stessa.

     Le Commissioni giudicatrici avranno la stessa composizione di quelle previste dagli articoli 20 e 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 14 giugno 1950, n. 465.

     La notizia del diario delle prove di esame sarà fornita alle candidate con apposita comunicazione rettorale ed i tempi di preavviso saranno gli stessi che le disposizioni vigenti stabiliscono per i concorsi di ingresso in carriera.