§ 85.1.4 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1167 .
Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:07/05/1948
Numero:1167


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il personale non statale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche comprende:
Art. 3.      Per il direttore di ricerca e i ricercatori di cui alla allegata tabella n. 1, valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la [...]
Art. 4.      I posti vacanti nei gradi iniziali in ciascuno dei ruoli del personale di cui all'art. 2 sono conferiti in seguito a concorso pubblico, per esame o per titoli, o per titoli ed esame, secondo [...]
Art. 5.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono composte come segue:
Art. 6.      Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale indicato nell'art. 2, escluso il direttore di ricerca, sono esercitate dalla Giunta amministrativa, alla quale sono, a tale effetto, [...]
Art. 7.      L'ufficio di primo ricercatore e di ricercatore è incompatibile con quello di aiuto e di assistente presso le università e gli istituti superiori.
Art. 8.      Sono abrogati gli articoli 12 ed i commi primo, secondo e sesto dell'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.
Art. 9.      Nella prima attuazione del presente decreto i posti previsti dalle tabelle annesse, escluso quello di direttore di ricerca, sono conferiti, previe le ripartizioni indicate nell'ultimo comma [...]
Art. 10.      Ai concorsi, di cui al precedente art. 9, da indire per i posti di primo ricercatore (grado 6°) sono ammessi coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in materia attinente [...]
Art. 11.      I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo.
Art. 12.      I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di primo ricercatore sono per titoli, salva la facoltà della Commissione giudicatrice, prevista dal terzo comma dell'art. 4.
Art. 13.      Per i concorsi di cui all'art. 9 ai posti di ragioneria, di archivio, di copia e di subalterno nonché per il collocamento in ruolo dei vincitori si osservano, in quanto applicabili e compatibili [...]
Art. 14.      La ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo le specializzazioni, è determinata, su proposta dei direttori degli istituti e dei centri, con provvedimento insindacabile del presidente [...]
Art. 15.      Ai fini della determinazione dei limiti di età e della anzianità di servizio previsti dagli articoli 10, primo e terzo comma, 11 e 14 e dalle disposizioni richiamate nell'art. 13, si applica [...]
Art. 16.      Fino al momento della effettiva immissione nei ruoli di cui alla annessa tabella, il personale indicato nel terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, rimarrà alle [...]
Art. 17.      Coloro che abbiano conseguito la nomina ai sensi dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire nei [...]
Art. 18.      L'ultimo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, è abrogato.
Art. 19.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno stanziati i fondi occorrenti per il pagamento del personale di cui al n. 1. del primo comma dell'art. 2. Detti fondi [...]
Art. 20.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 85.1.4 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1167 [1].

Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

(G.U. 21 settembre 1948, n. 220).

 

     Art. 1. [2]

     Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'organizzazione della ricerca scientifica, per l'attuazione dei suoi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera:

     a) di istituti scientifici posti alle sue dirette dipendenze e a carico del suo bilancio, da scegliersi fra quelli indicati nell'art. 27, terzo comma, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82;

     b) di centri di studio e di ricerca istituiti o da istituire anche presso istituti scientifici dipendenti da università o altri enti o amministrazioni pubbliche o private.

     Gli istituti scientifici o i centri di studio e di ricerca sono istituiti con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo parere favorevole dei Comitati competenti, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa.

     I rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni e gli enti presso cui sono istituiti i centri sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni stipulate con università o istituti superiori, ovvero con enti od organi dipendenti da altre amministrazioni, sono comunicate ai Ministeri competenti.

     Il Consiglio nazionale delle ricerche può avvalersi dell'opera degli istituti scientifici dipendenti da università o altri enti o amministrazioni pubbliche o private, anche indipendentemente dall'istituzione dei centri di studio e di ricerca, in base ad accordi da prendersi, caso per caso, tra il Consiglio stesso e le amministrazioni e i privati interessati.

     L'istituzione di nuovi centri e la stipulazione di convenzioni che possano comportare aumento delle tabelle organiche del personale o del contributo annuo statale a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono soggette alla preventiva approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro.

 

          Art. 2.

     Il personale non statale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche comprende:

     1) il personale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui all'art. 1;

     2) il personale addetto all'amministrazione centrale.

     I ruoli organici del personale di cui al n. 1 sono determinati dalle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Quelli del personale di cui al n. 2 risultano dalle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, del quale rimane ferma l'efficacia.

     La ripartizione fra i vari istituti e centri di studio di cui all'art. 1 dei posti previsti dalle tabelle annesse al presente decreto è fatta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa.

 

          Art. 3.

     Per il direttore di ricerca e i ricercatori di cui alla allegata tabella n. 1, valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e il collocamento a riposo dei professori universitari e rispettivamente del personale direttivo ed insegnante delle scuole medie di secondo grado.

     Per tutto il restante personale di cui all'art. 2 valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato di gruppo corrispondente.

     Le disposizioni degli ultimi cinque comma dell'art. 2 e quelle degli art. 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, relative al trattamento di quiescenza del personale dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, sono estese al personale indicato al n. 1 dell'art. 2.

 

          Art. 4.

     I posti vacanti nei gradi iniziali in ciascuno dei ruoli del personale di cui all'art. 2 sono conferiti in seguito a concorso pubblico, per esame o per titoli, o per titoli ed esame, secondo quando è stabilito dalle norme sullo stato giuridico proprio di ciascuna categoria di personale.

     I posti di primo ricercatore sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi:

     a) i ricercatori di grado 7° ed 8° che abbiano una anzianità di servizio complessiva di almeno dodici anni;

     b) i liberi docenti definitivamente confermati e i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che rivestano da almeno sei anni un grado non inferiore all'8° e che professino l'insegnamento di materia attinente al posto da conferire.

     La Commissione giudicatrice può stabilire che i candidati siano sottoposti a prove orali e pratiche, dirette a valutare la loro idoneità a coprire il posto messo a concorso.

     Previo parere favorevole dei competenti Comitati nazionali di consulenza e del Consiglio di presidenza, il posto di direttore di ricerca può essere conferito anche ad un vincitore di concorso per posti di professore universitario; la nomina può aver luogo entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso da parte del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono composte come segue:

     1) per il concorso al posto di direttore di ricerca: cinque membri designati, mediante elezione, dalle facoltà universitarie competenti nella disciplina cui i posti si riferiscono, con l'osservanza delle disposizioni relative alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie;

     2) per i concorsi ai posti di primo ricercatore e di ricercatore: il direttore dell'istituto o centro interessato, due altri membri eletti dai competenti comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche;

     3) per i concorsi ai posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e tecnico (gruppo C): il direttore dell'istituto o centro interessato; due altri membri nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

     4) per i concorsi ai posti nei ruoli dell'amministrazione centrale:

     gruppo A: un consigliere diStato, presidente; il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche; un professore universitario od un esperto, scelto di volta in volta in base alle discipline inerenti ai posti da conferire;

     gruppo B: un consigliere della Corte dei conti, presidente; il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche; un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire;

     gruppo C: il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche, presidente; un professore di istituto di istruzione media; un funzionario di gruppo A dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8° ;

     posti di subalterno: il capo ufficio del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, presidente; due altri funzionari di gruppo A dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

     La Commissione per la promozione a ordinario del direttore di ricerca è anch'essa costituita con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed è composta di tre membri eletti dai competenti comitati nazionali del Consiglio stesso.

 

          Art. 6.

     Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale indicato nell'art. 2, escluso il direttore di ricerca, sono esercitate dalla Giunta amministrativa, alla quale sono, a tale effetto, aggregati il capo dell'ufficio del personale e, per quanto riguarda il personale di cui al n. 1 dell'art. 2, il direttore di ricerca o uno dei professori universitari di ruolo incaricati della direzione di un istituto o centro, nominato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

     Le funzioni della corte di disciplina di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 1944, n. 272, nei riguardi del direttore di ricerca sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di tre professori universitari di ruolo dei quali uno di materie giuridiche e gli altri scelti fra i componenti dei comitati nazionali del Consiglio stesso.

     Le funzioni della Commissione per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 23 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, nei riguardi dei primi ricercatori e ricercatori, sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche e di un primo ricercatore eletto dai primi ricercatori e ricercatori.

     Le funzioni della Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei riguardi di tutti gli altri impiegati a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, che la presiede; del capo dell'ufficio del personale e di un funzionario di gruppo A dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8°, eletto dagli impiegati predetti.

     Le norme per l'elezione dei membri indicati al terzo e quarto comma sono stabilite con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

 

          Art. 7.

     L'ufficio di primo ricercatore e di ricercatore è incompatibile con quello di aiuto e di assistente presso le università e gli istituti superiori.

 

          Art. 8.

     Sono abrogati gli articoli 12 ed i commi primo, secondo e sesto dell'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.

 

          Art. 9.

     Nella prima attuazione del presente decreto i posti previsti dalle tabelle annesse, escluso quello di direttore di ricerca, sono conferiti, previe le ripartizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 14, mediante concorsi riservati al personale non statale di cui all'art. 29, comma terzo, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, che, alla data del bando di concorso si trovi in servizio presso università o istituti superiori ed abbia un'anzianità non inferiore a tre anni, compreso il servizio prestato alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche.

     I concorsi di cui al precedente comma sono banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le Commissioni giudicatrici sono nominate e costituite in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 5. Qualora fra i concorrenti a posti di primo ricercatore vi siano persone che esercitino le funzioni di direttore di centro, farà parte della relativa Commissione giudicatrice, in luogo del direttore stesso, un membro eletto dai comitati nazionali competenti.

 

          Art. 10.

     Ai concorsi, di cui al precedente art. 9, da indire per i posti di primo ricercatore (grado 6°) sono ammessi coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in materia attinente alla specializzazione del posto messo a concorso semprechè abbiano un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a dieci anni, compreso il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche ed eventualmente il servizio di assistente di ruolo presso università o istituti superiori.

     I concorsi di cui al precedente art. 9, per i posti di ricercatore sono indetti separatamente per i gradi 10°, 9°, 8° e 7°, in ragione rispettivamente di dodici, dieci, sei e quattro posti.

     Ai concorsi indetti per i gradi 9°, 8° e 7° possono partecipare coloro che, oltre al titolo di studio ed agli altri requisiti richiesti, abbiano un'anzianità complessiva di servizio non inferiore, rispettivamente, ad anni cinque, otto e dodici.

 

          Art. 11.

     I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo.

     Ai concorsi per i gradi 8°, 9° e 10° degli addetti di laboratorio (gruppo B) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

     Ai concorsi per i gradi 9°, 10° e 11° dei tecnici (gruppo C) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente dodici, dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

 

          Art. 12.

     I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di primo ricercatore sono per titoli, salva la facoltà della Commissione giudicatrice, prevista dal terzo comma dell'art. 4.

     I concorsi per i posti di ricercatore (gruppo A), di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono per titoli e per esame.

     Nella valutazione dei titoli si avrà principalmente riguardo alla capacità, diligenza e rendimento dimostrati dai candidati in rapporto alle funzioni esercitate. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti di istituto.

 

          Art. 13.

     Per i concorsi di cui all'art. 9 ai posti di ragioneria, di archivio, di copia e di subalterno nonché per il collocamento in ruolo dei vincitori si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme relative all'inquadramento del personale corrispondente dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, salvo per quanto concerne le Commissioni giudicatrici che sono costituite in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 5, con l'aggiunta del direttore dell'istituto o centro cui appartiene il personale che partecipa al concorso, e salvo per quanto concerne i limiti massimi di età, per i quali valgono le disposizioni del terzo comma dell'art. 14.

 

          Art. 14.

     La ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo le specializzazioni, è determinata, su proposta dei direttori degli istituti e dei centri, con provvedimento insindacabile del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su conforme parere del consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio stesso, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento degli istituti e dei centri medesimi. Nello stesso modo sono determinati i titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di grado iniziale di gruppo C, potrà prescindersi dal titolo di studio, nei confronti degli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni non inferiori a quelle proprie dei posti messi a concorso.

     Salvo quanto è disposto nel precedente comma, l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 9 è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

     Il limite massimo di età è stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 50 per coloro che abbiano compiuto più di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto più di dieci e fino a quindici anni di servizio, in anni 60 per coloro che abbiano compiuto più di quindici anni di servizio.

     Nella determinazione dell'anzianità di cui al comma precedente sarà computato il servizio militare prestato.

     I concorsi sono banditi con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche la quale conterrà le ulteriori norme per l'espletamento dei concorsi medesimi.

     Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

 

          Art. 15.

     Ai fini della determinazione dei limiti di età e della anzianità di servizio previsti dagli articoli 10, primo e terzo comma, 11 e 14 e dalle disposizioni richiamate nell'art. 13, si applica l'art. 1, comma primo, del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587.

 

          Art. 16.

     Fino al momento della effettiva immissione nei ruoli di cui alla annessa tabella, il personale indicato nel terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, rimarrà alle dipendenze ed a carico delle amministrazioni alle quali ha fatto passaggio ai sensi del comma stesso. Detta immissione dovrà essere completata entro l'esercizio finanziario 1948-49.

     Il personale di cui all'anzidetto terzo comma dell'art. 29, il quale non partecipi ai concorsi indicati nell'art. 9 del presente decreto o non ottenga la nomina, sarà licenziato. A tale personale sarà corrisposta l'indennità di licenziamento stabilita dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

 

          Art. 17.

     Coloro che abbiano conseguito la nomina ai sensi dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire nei successivi aumenti, la eventuale eccedenza dell'importo complessivo degli emolumenti di cui siano provvisti all'atto della nomina rispetto all'importo complessivo degli emolumenti inerenti al posto di ruolo conferito. La misura di tale assegno personale dovrà tuttavia essere contenuta in maniera da non eccedere, cumulativamente alla retribuzione inerente al grado conseguito, l'importo del trattamento massimo annesso al grado medesimo.

     Ai fini del trattamento di quiescenza spettante, a norma del terzo comma dell'art. 3, al personale di cui al precedente comma, si tiene conto del servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo.

     Ai fini del computo del periodo di servizio valevole per il collocamento a riposo, si tiene conto anche del servizio prestato precedentemente alla nomina, presso l'amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche o comunque presso istituti o centri di studio da esso dipendenti e del servizio prestato in qualità di assistente di ruolo presso università od istituti superiori.

 

          Art. 18.

     L'ultimo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, è abrogato.

     L'ultimo comma dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo è sostituito con il seguente:

     "Con le norme di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere estese le disposizioni di cui al decreto medesimo al personale che non consegua l'inquadramento nei posti di ruolo".

 

Disposizioni generali e finali

 

          Art. 19.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno stanziati i fondi occorrenti per il pagamento del personale di cui al n. 1. del primo comma dell'art. 2. Detti fondi saranno portati in aumento al contributo ordinario annuo assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche.

     Fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, saranno altresì stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i fondi occorrenti per il rimborso delle maggiori spese sostenute dalle università per emolumenti pagati al personale di cui al terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 marzo 1963, n. 283.