§ 85.1.3 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 481.
Aggregazione dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:16/04/1948
Numero:481


Sommario
Art. 1.      L'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) istituito ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1996, cessa di essere autonomo e viene aggregato all'Osservatorio astronomico di [...]
Art. 2.      I contributi ordinari dello Stato di L. 50.000 a favore dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario) e di L. 150.000 a favore del soppresso Osservatorio di Roma (Monte Porzio) sono [...]
Art. 3.      I beni immobili di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1996, sono assegnati in uso perpetuo all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).
Art. 4.      A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 8 agosto 1942, numero 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, il posto del direttore di Roma (Monte [...]
Art. 5.      È ridotto da 7 a 6 il numero complessivo dei posti di grado 10° e 11° (calcolatori di 1 classe e calcolatori di 2 classe) del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla [...]
Art. 6.      È abrogata la nota 1 di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145.


§ 85.1.3 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 481.

Aggregazione dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

(G.U. 20 maggio 1948, n. 116).

 

     Art. 1.

     L'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) istituito ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1996, cessa di essere autonomo e viene aggregato all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

 

          Art. 2.

     I contributi ordinari dello Stato di L. 50.000 a favore dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario) e di L. 150.000 a favore del soppresso Osservatorio di Roma (Monte Porzio) sono conglobati nella misura ridotta di L. 170.000 da quintuplicarsi in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1946, n. 380, a favore dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

 

          Art. 3.

     I beni immobili di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1996, sono assegnati in uso perpetuo all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

 

          Art. 4.

     A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 8 agosto 1942, numero 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, il posto del direttore di Roma (Monte Porzio) è assegnato a Torino (Pino Torinese).

     È di conseguenza, abrogata la nota 1 della tabella A annessa alla predetta legge.

 

          Art. 5.

     È ridotto da 7 a 6 il numero complessivo dei posti di grado 10° e 11° (calcolatori di 1 classe e calcolatori di 2 classe) del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145.

 

          Art. 6.

     È abrogata la nota 1 di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145.