§ 84.4.7 - Legge 11 dicembre 1962, n. 1790.
Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.4 personale
Data:11/12/1962
Numero:1790


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1° gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'art. 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.
Art. 2.      Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:
Art. 3.      In aggiunta al contributo previsto dall'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo [...]
Art. 4.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo art. 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il [...]
Art. 5.      I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso le società ed associazioni di cui al precedente art. 4, di età superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni [...]
Art. 6.      La facoltà di riscatto, prevista per i dipendenti da società telefoniche dall'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è estesa nei limiti, con le modalità e con le condizioni stabiliti [...]
Art. 7.      Agli iscritti al Fondo è concessa, altresì, la facoltà, di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450:
Art. 8.      I termini previsti dall'art. 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono entrambi elevati a 90 giorni.
Art. 9.      Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i [...]
Art. 10.      L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal [...]
Art. 11.      Agli iscritti al Fondo è concessa la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza dal servizio, totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato [...]
Art. 12.      L'iscritto nei cui confronti abbia trovato applicazione quanto previsto nell'art. 28, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto di chiedere il [...]
Art. 13.      L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


§ 84.4.7 - Legge 11 dicembre 1962, n. 1790.

Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(G.U. 15 gennaio 1963, n. 12).

 

     Art. 1.

     A partire dal 1° gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'art. 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.

 

          Art. 2.

     Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:

     50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

     30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1950;

     20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

     15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

     8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

     5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

     3 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.

     A partire dal 1° gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente art. 1.

     Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'art. 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

 

          Art. 3.

     In aggiunta al contributo previsto dall'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'art. 9 della legge medesima.

     Tale contributo suppletivo è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'art. 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo art. 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'art. 5, commi secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

     Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, 1450.

 

          Art. 5.

     I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso le società ed associazioni di cui al precedente art. 4, di età superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facoltà di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purché ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.

 

          Art. 6.

     La facoltà di riscatto, prevista per i dipendenti da società telefoniche dall'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è estesa nei limiti, con le modalità e con le condizioni stabiliti dall'articolo stesso, anche a coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

     La disposizione di cui al precedente comma integra, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

 

          Art. 7.

     Agli iscritti al Fondo è concessa, altresì, la facoltà, di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450:

     1) i periodi di servizio prestati, con qualsiasi qualifica, presso le società ed associazioni di cui all'art. 4 della presente legge;

     2) i periodi di servizio prestati in qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici o di appaltatori degli Uffici Italcable, purché già coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, oppure soggetti all'obbligo dell'assicurazione predetta. In questo ultimo caso, il riscatto potrà essere effettuato soltanto nei limiti stabiliti dall'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

     Ai fini del riscatto dei periodi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data d'iscrizione al Fondo, se posteriore, versando la riserva matematica prospettiva relativa all'età, al periodo da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda.

     I contributi base ed integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

 

          Art. 8.

     I termini previsti dall'art. 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono entrambi elevati a 90 giorni.

 

          Art. 9.

     Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza, mediante versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

 

          Art. 11.

     Agli iscritti al Fondo è concessa la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza dal servizio, totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato dal 10 maggio 1940 al 15 ottobre 1946.

     Sono considerati periodi di servizio militare anche quelli previsti dall'art. 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

     Per ottenere la regolarizzazione di cui al primo comma, gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, versando i contributi corrispondenti ai periodi da coprire, determinati in base alla retribuzione percepita nel mese di gennaio 1948 ed all'aliquota contributiva del 19,30 per cento, maggiorati degli interessi al saggio del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1948.

 

          Art. 12.

     L'iscritto nei cui confronti abbia trovato applicazione quanto previsto nell'art. 28, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto di chiedere il ripristino dell'iscrizione al Fondo con le modalità e nel termine indicati nel secondo comma dell'articolo stesso, può provvedervi, mediante apposita domanda da presentare entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituendo l'importo eventualmente rimborsatogli, maggiorato dell'interesse al saggio del 5 per cento, in ragione di anno, dalla data del rimborso.

     Analogo diritto, alle stesse condizioni, è riconosciuto al personale delle società ed associazioni di cui al precedente art. 4, per i periodi di servizio precedentemente prestati presso le società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e presso la Società Italcable.

 

          Art. 13.

     L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo, mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo".

     La disposizione di cui al comma precedente si applica alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14.

     L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i dieci anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo art. 28".

 

          Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 13 luglio 1967, n. 583.