§ 84.3.b - Deliberazione 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.3 impianti e strumenti
Data:15/11/2001
Numero:435


Sommario
Art. 1.  (Definizioni)
Art. 2.  (Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
Art. 3.  (Contenuto della domanda)
Art. 4.  (Durata e rinnovo)
Art. 5.  (Contributi)
Art. 6.  (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
Art. 7.  (Responsabilità e rettifica)
Art. 8.  (Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)
Art. 9.  (Quote di emissione e produzione)
Art. 10.  (Promozione di opere audiovisive)
Art. 11.  (Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)
Art. 12.  (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
Art. 13.  (Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)
Art. 14.  (Modalità di rilascio delle licenze)
Art. 15.  (Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale)
Art. 16.  (Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)
Art. 17.  (Radiofrequenze utilizzabili)
Art. 18.  (Contributi e canoni)
Art. 19.  (Progetto dell'impianto o della rete)
Art. 20.  (Verifiche sugli impianti)
Art. 21.  (Condivisione di infrastrutture e impianti)
Art. 22.  (Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
Art. 23.  (Durata delle licenze e revoca)
Art. 24.  (Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)
Art. 25.  (Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)
Art. 26.  (Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
Art. 27.  (Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
Art. 28.  (Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi)
Art. 29.  (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)
Art. 29 bis.  (Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri).
Art. 30.  (Licenze per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)
Art. 31.  (Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale)
Art. 32.  (Attuazione del piano digitale)
Art. 33.  (Abilitazione alla sperimentazione)
Art. 34.  (Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)
Art. 35.  (Conversione delle abilitazioni televisive)
Art. 36.  (Conversione delle concessioni televisive)
Art. 37.  (Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete e l’assegnazione di frequenze)
Art. 38.  (Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)
Art. 39.  (Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico)
Art. 39 bis.  Definizioni
Art. 39 ter.  Ambito di applicazione
Art. 39 quater.  Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili
Art. 39 quinquies.  Autorizzazione alla fornitura dei servizi
Art. 39 sexies.  Licenza dell'operatore di rete
Art. 39 septies.  Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
Art. 39 octies.  Successivi adeguamenti
Art. 40.  (Disposizioni finali)


§ 84.3.b - Deliberazione 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

(G.U. 6 dicembre 2001, n. 284 - S.O. n. 259)

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'AUTORITA'

 

NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";

VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1998;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi";

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a) della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97;

VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell’11 aprile 2001, recante "Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)" pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001, recante "Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001 ;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio 2001, recante "Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell’8 agosto 2001;

TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni pubbliche indette con le delibere n. 170/01/CONS e n. 287/01/CONS ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera 287/01/CONS;

CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che consenta, da un lato, l’avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale terrestre e, dall’altro, la possibilità di una successiva revisione ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall’attività di pianificazione delle frequenze e dai risultati della sperimentazione;

CONSIDERATA, in particolare, l’esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in conformità alle indicazioni dei piani di assegnazione, tenuto conto della rilevanza della specifica individuazione del numero dei blocchi di diffusione pianificati sia per le procedure per il rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per la radiofonia, sia per le procedure per l’ assegnazione di licenze ed autorizzazioni per la diffusione televisiva, con particolare riferimento al sistema di assegnazione delle frequenze disponibili e alla determinazione delle risorse da destinare alla diffusione in chiaro;

RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:

a. dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti;

b. dall’assegnazione delle risorse frequenziali e dall’installazione di impianti e infrastrutture, ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete;

RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi al contesto tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre;

RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l’orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti diffusive nell’ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi e dei servizi di accesso condizionato anche in attuazione alle previsioni dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 249/97 in materia di norme sui servizi di televisione codificata terrestre;

CONSIDERATA l’esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela della concorrenza e del pluralismo ed, in particolare, di garantire la molteplicità delle voci presenti sul mercato mediante l’applicazione dei limiti previsti dall’ articolo 2 della legge n. 249/97 e della riserva in favore dell’emittenza locale, nonché i limiti previsti dal citato decreto legge 18 novembre 1999, n. 455, convertito con modificazioni dalla legge n. 5/00, in materia di autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno stesso soggetto;

RILEVATA l’opportunità di emanare disposizioni di separazione contabile ai fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra fornitore di contenuti e altri soggetti attivi nella filiera della televisione digitale ed in particolare, secondo le previsioni di legge, di disporre la distinzione, anche sotto il profilo societario, tra i soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono contenuti a livello nazionale;

CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n. 66/01 è previsto che l’Autorità emani disposizioni specifiche per regolare il periodo transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare disposizioni attuative che, in base ai medesimi criteri procedimentali, disciplinino le procedure in materia di rilascio delle abilitazioni, di conversione delle abilitazioni in licenze e di conversione dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

 

DELIBERA

 

     Articolo 1

     1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

     2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato A alla delibera 435/01/CONS

Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a. "fase di avvio dei mercati" il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;

     b. "fase transitoria" il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data della cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica;

     c. "programmi televisivi numerici o palinsesti" l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico marchio;

     d. "programmi dati": servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;

     e. "blocco di diffusione": l’insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
     f. "capacità trasmissiva": numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

     g. "operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;

     h. "fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora;

     i. "fornitore di servizi": il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

     l. "ambito locale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;

     m. "ambito nazionale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale e che consente l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente, almeno l’80 % del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

     n. "fornitore di contenuti a carattere comunitario": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:

     1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;

     2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

     o. "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

     p. "opere europee": le opere originarie:

     1. di Stati membri dell'Unione europea;

     2. di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:

     i. siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

     ii. . siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

     iii. il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

     3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione, con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;

     q. "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo televisivo in tecnica digitale che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

     r. "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

 

CAPO II

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI

 

     Art. 2. (Modalità di rilascio delle autorizzazioni)

     1. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri.

     2. L’autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme del presente regolamento.

     3. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

     4. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

     5. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

     6. L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

     7. Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse.

     8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

     9. Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio dell’autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a. dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

     b. certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

     c. estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

     d. l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l’ammontare del capitale sociale interamente versato;

     e. elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

     f. gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;

     g. ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

     10. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 9. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.

     11. Il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di cui al comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo necessario un supplemento d’istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

 

     Art. 3. (Contenuto della domanda)

     1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:

     a. i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione;

     b. l’indicazione relativa all’ambito nazionale ovvero locale ed i bacini di riferimento;

     c. l’indicazione della tipologia e durata giornaliera di programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione;

     d. l’eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi;

     e. l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell’autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;

     f. le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali;

     f-bis) l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi [1].

 

     Art. 4. (Durata e rinnovo)

     1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.

     2. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.

     3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L’autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 248/00.

 

     Art. 5. (Contributi)

     1. Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro) a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.

     2. Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.

     3. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

 

     Art. 6. (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)

     1. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall’Autorità. Il registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto della normativa vigente in materia di diritto d’autore.

     2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.

 

     Art. 7. (Responsabilità e rettifica)

     1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 223/90.

     2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

 

     Art. 8. (Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)

     1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale.

 

     Art. 9. (Quote di emissione e produzione)

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99, i soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.

 

     Art. 10. (Promozione di opere audiovisive)

     1. I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento ed ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono riservare, all’interno di ciascun programma, un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga prevista dall’articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

 

     Art. 11. (Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)

     1. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

     2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 07:00.

     3. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.

     4. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed editoriali atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.

 

CAPO III

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

 

     Art. 12. (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)

     1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme previste dalla delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi contributi.

     2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all’articolo 5 della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.

     3. I fornitori di servizi di accesso condizionato:

     a. rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;

     b. qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.

     4. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.

 

CAPO IV

LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI

 

     Art. 13. (Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)

     1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, è rilasciata, a partire dal 31 marzo 2004 e, comunque, successivamente all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     2. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase di avvio dei mercati, dall’articolo 34.

     3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

     4. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 223/90.

     5. Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:

     a. rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all’Allegato A della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;

     b. rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;

     c. assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.

     6. L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L’operatore di rete non può modificare o alterare i programmi televisivi, i programmi dati o i programmi della società dell’informazione forniti da soggetti terzi.

     7. L’operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

     8. L’operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

 

     Art. 14. (Modalità di rilascio delle licenze)

     1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

     2. La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare.

     3. La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del valore dell’investimento da effettuare.

     4. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori e i legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

     5. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente regolamento debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.

     6. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

 

     Art. 15. (Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale)

     1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:

     a. i dati relativi al soggetto richiedente;

     b. l'eventuale uso di sistemi di codificazione;

     c. la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;

     d. il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;

     e. il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio dell’attività;

     f. l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;

     g. gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi di ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;

     h. la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente;

     i. l’impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi;

     i-bis) l'eventuale trasporto di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili [2].

     2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

     a. certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2;

     b. certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

     c. elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

     d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

     e. dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

     f. attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.

     3. La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri a condizione che i medesimi:

     a. siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti;

     b. non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione.

     4. La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 3:

     a. le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

     b. la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti;

     c. l’assunzione degli impegni di cui all’articolo 35, comma 2, qualora non assunti già all’atto della richiesta di conversione dell’abilitazione alla sperimentazione.

     5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all’atto della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all’articolo 34.

     6. Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e f) del comma 2.

 

     Art. 16. (Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)

     1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere: l’indicazione del bacino di utenza che si intende coprire; gli elementi di cui all’articolo 15, comma 1; nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui all’articolo 15, comma 3.

     2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all’articolo 15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata da certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda di rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3.

 

     Art. 17. (Radiofrequenze utilizzabili)

     1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

     2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell’atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

     3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili sono specificate nel provvedimento di cui all’articolo 29.

 

     Art. 18. (Contributi e canoni)

     1. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi determinati dall’Autorità con regolamento di cui al successivo articolo 29.

     2. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

 

     Art. 19. (Progetto dell'impianto o della rete)

     1. Il progetto, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d), redatto in conformità con le prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dall’Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

     2. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati dall’articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto previsto dall’articolo 21 del presente regolamento.

 

     Art. 20. (Verifiche sugli impianti)

     1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.

     2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

 

     Art. 21. (Condivisione di infrastrutture e impianti)

     1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

     2. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento anche graduali.

     3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

     4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

     5. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali controversie l’Autorità provvede secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

 

     Art. 22. (Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)

     1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell’informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in materia di interconnessione di reti di telecomunicazione.

     2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.

     3. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall’utente.

 

     Art. 23. (Durata delle licenze e revoca)

     1. Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.

     2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.

     3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

     4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.

 

CAPO V

NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

 

     Art. 24. (Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva:

     a. un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale, ai quali può, successivamente alla pianificazione, essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità;

     b. ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;

     c. ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi numerici, in ambito locale.

     2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16,17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito nazionale.

     3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto previsto dall’ articolo 21 della legge n. 223/90.

     4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico.

     5. I limiti previsti dall’articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento per la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla fine della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si applica il limite di cui al comma 1, lett. b.

     6. Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all’articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.

 

     Art. 25. (Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)

     1. I soggetti titolari di più di una autorizzazione come fornitore di contenuti mantengono una contabilità separata per ciascuna autorizzazione.

     2. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione .

 

     Art. 26. (Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)

     1. L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:

     a. utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi televisivi dei fornitori di contenuti autorizzati;

     b. utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati;

     c. rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente all’operatore di rete;

     d. rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi gratuiti in casi di pubblica necessità secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 223/90.

     2. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di una licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi nei quali i blocchi di diffusione in ambito locale non sono assegnabili, a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete operanti in ambito esclusivamente locale.

 

     Art. 27. (Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)

     1. L’operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l’operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti è tenuto alla separazione societaria.

     2. L’operatore di rete è tenuto a:

     a. garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

     b. non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;

     c. utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.

 

     Art. 28. (Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi)

     1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.

     2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

 

     Art. 29. (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)

     1. L’Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:

     a. norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

     1. il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

     2. il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

     b. criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

     c. norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

     d. norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

     e. le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

     f. sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l’assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;

     g. la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l’innovazione.

 

     Art. 29 bis. (Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri). [3]

     1. Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono accedere alla capacità trasmissiva di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo e le emittenti televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e i fornitori di contenuti, che non siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva ai sensi del medesimo art. 2-bis, comma 1, quinto periodo della legge n. 66/2001.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti che ai sensi dall'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, sono tenuti alla cessione di almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva di ciascun blocco di diffusione, provvedono alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite nel presente articolo. Ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva da destinare ai predetti soggetti, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione, e, comunque, una capacità minima oggetto di cessione, per ciascun blocco, non inferiore a 9Mbit/s.

     3. I contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo non possono essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge. I fornitori di contenuti che alla data di entrata in vigore del presente articolo operano sulla capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge, possono continuare a diffondere i propri programmi su detta capacità trasmissiva, comunque non oltre la data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro soggetto in base alle procedure previste dal presente articolo.

     4. In fase di prima applicazione e entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al comma 2, comunicano all'Autorità, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito web dell'Autorità stessa, la capacità trasmissiva disponibile, espressa in Mbit/s, per la cessione ai soggetti di cui al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura nazionale e locale, nonchè le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie. Le predette condizioni economiche di offerta devono prevedere un listino per la capacità offerta a livello nazionale e un listino per la capacità offerta a livello regionale. Quest'ultimo deve indicare il prezzo della capacità offerta comprensivo o meno dell'onere del trasporto del segnale ai propri trasmettitori. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza ai principi del presente comma e ne richiede le modifiche previo contraddittorio con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva. I listini, valutati dall'Autorità, devono essere pubblicati dai soggetti di cui al comma 2 sui propri siti web.

     5. Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma 4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per la loro scadenza. L'Autorità si riserva di richiedere copia dei contratti in vigore.

     6. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 4 l'Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, individuando:

     a) le caratteristiche della capacità trasmissiva minima accessibile, le aree di copertura, la data di disponibilità della capacità;

     b) i termini contrattuali la durata del contratto, le condizioni di recesso;

     c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva;

     d) i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti che possono presentare la domanda di accesso;

     e) la tipologia di procedura selettiva con possibilità di offerte combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative garanzie di trasparenza e neutralità;

     f) i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri:

     i. progetto di utilizzo della capacità trasmissiva privilegiando l'uso efficiente;

     ii. qualità dei piani editoriali, con previsioni di sviluppo e di incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione e prevedendo un congruo numero di programmi da trasmettere in chiaro sul totale dei programmi irradiati attraverso la capacità trasmissiva disponibile;

     iii. solidità patrimoniale dell'impresa, rapporto fra i mezzi propri ed il capitale di debito;

     iv. rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;

     v. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando l'eventuale impiego di interattività, alta definizione, mobilità;

     vi. valutazione del piano di impresa, sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività di impresa nel medio lungo periodo;

     vii. analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;

     viii. livelli di occupazione;

     ix. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni.

     7. Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato dall'Autorità con cadenza annuale, per la messa a disposizione della capacità trasmissiva che risulta a qualsiasi titolo disponibile nell'anno in corso, apportando le modifiche eventualmente ritenute necessarie.

     8. Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 249/1997, selezionate in base alla procedura del presente articolo, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree limitate di territorio, purchè non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei programmi offerti sulle proprie reti televisive digitali, in via preferenziale per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6, specificando le aree del territorio nazionale interessate, comunque di estensione almeno regionale.

     9. Le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, nella misura massima di un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento. A tal fine le predette emittenti, anche costituite in consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6. Qualora, a livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree regionali non richieste dalle emittenti di cui al comma 8, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato domanda. Per le emittenti locali è redatta apposita graduatoria in base ai parametri di cui al comma 6.

     10. Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale. L'autorità garantisce il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'art. 42, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa.

     11. La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del disciplinare di cui ai precedenti commi e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da un'apposita commissione nominata dall'autorità con separato provvedimento, costituita da cinque membri di comprovata indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati dall'autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti eleggono al loro interno il presidente.

     12. L'autorità approva le graduatorie e associa la capacità trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base all'ordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri di efficienza allocativa.

     13. Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi nelle graduatorie stesse, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero delle comunicazioni.

     14. I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare intese per la per la gestione coordinata della capacità trasmissiva da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dell'obbligo di cessione del 40 per cento per singolo multiplex, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalle graduatorie approvate dall'autorità ai sensi dei precedenti commi. Il Ministero autorizza il coordinamento degli impianti in base a principi di efficienza allocativa e di massima copertura del territorio.

     15. I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all'autorità, che ne verifica la conformità al presente regolamento.

     16. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dal codice delle comunicazioni elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui al capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

 

     Art. 30. (Licenze per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)

     1. Entro tre mesi dall’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, l’Autorità adotta un provvedimento relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze di operatore di rete radiofonico.

 

     Art. 31. (Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale)

     1. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente la radiodiffusione sonora in ambito locale possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione per diffusione in tecnica analogica.

     2. L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

     3. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

     4. L’abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e può essere rinnovata non oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete in tecnica digitale.

     5. I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:

     a. le aree interessate dalla sperimentazione;

     b. i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;

     c. le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via sperimentale;

     d. le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;

     e. l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione.

     6. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

     7. L’abilitazione è rilasciata garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione all’effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.

 

CAPO VII

PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

 

     Art. 32. (Attuazione del piano digitale)

     1. I tempi e le modalità di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente all’adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.

 

     Art. 33. (Abilitazione alla sperimentazione)

     1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente eserciscono l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri.

     2. L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

     3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.

     4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

     5. La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.

 

     Art. 34. (Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)

     1. I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:

     a. le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la copertura nazionale o locale di riferimento;

     b. i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale e l’indicazione delle relative frequenze di emissione;

     c. le tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II;

     d. le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;

     e. l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione;

     f. l’impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni relative alle informazioni fornite all’atto della richiesta di abilitazione.

     2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, del presente regolamento.

     3. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

     4. I richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di una concessione e di un’autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell’ articolo 3, commi 6 e 11, della legge n. 249/97, devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni alle quali consentiranno, all’interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni caso dette condizioni devono garantire un ampio numero di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, i richiedenti l’abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto la capacità trasmissiva od assegnare l’intera capacità trasmissiva ad offerte prive di contenuto informativo e devono rispettare nella scelta dei soggetti:

     a. i principi di pluralismo informativo;

     b. la varietà delle tipologie editoriali;

     c. la valorizzazione dell’impegno relativo ai programmi autoprodotti ed alla promozione di opere europee.

     5. Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di cui al comma 4.

     6. L’abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

     7. Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all’articolo 28 del presente regolamento.

 

     Art. 35. (Conversione delle abilitazioni televisive)

     1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata l’abilitazione.

     2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:

     a. trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi di cui all’articolo 32; adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare l’emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza;

     b. investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000 (trentacinquemilionieuro) per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomilaeuro) per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella regionale;

     c. promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all’utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.

     3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

     4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all’articolo 29.

     5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall’ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.

 

     Art. 36. (Conversione delle concessioni televisive)

     1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo le modalità previste dall’articolo 35, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale ovvero locale che costituisce titolo preferenziale nell’individuazione delle emittenti di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite non possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza per operatore di rete, ferma restando la possibilità per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti.

     3. I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza di operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a condizione che si costituiscano nelle forme previste dall’articolo 16 e rispettino gli obblighi e le condizioni previste per il rilascio della licenza di operatore di rete in ambito locale.

     4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto l’abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.

 

     Art. 37. (Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete e l’assegnazione di frequenze)

     1. Al termine della fase avvio dei mercati, l’Autorità rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di operatore di rete rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.

     2. Le frequenze liberate a seguito dell’estinzione delle concessioni ovvero liberate a seguito della conversione delle concessioni o abilitazione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo delle licenze di operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le procedure previste all’articolo 29.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

 

     Art. 38. (Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)

     1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è abilitata alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della società dell’informazione in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico e uno televisivo per programmi in chiaro.

     2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, qualora richieda l’abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste dall’articolo 34, comma 4, del presente regolamento.

 

     Art. 39. (Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico)

     1. È riservato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori risorse possono essere riservate per rispettare gli obblighi previsti in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla tutela di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri fornitori di contenuti.

     2. Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria.

 

Capo VIII-bis [4]

Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili

 

          Art. 39 bis. Definizioni [5]

     1. Ai fini del presente capo si intendono per:

     a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (Digital Video broadcasting-Handheld), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento "Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);

     b) "trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili": la diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del codice delle comunicazioni elettroniche;

     c) "testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

     d) "codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

     Art. 39 ter. Ambito di applicazione [6]

     1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento.

 

     Art. 39 quater. Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili [7]

     1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al capo II del presente regolamento.

     2. I soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis).

     3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili.

     4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, è esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili.

 

     Art. 39 quinquies. Autorizzazione alla fornitura dei servizi [8]

     1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'art. 12 del presente regolamento si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili.

     2. I soggetti già autorizzati alla fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio all'utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorità.

     3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del codice delle comunicazioni elettroniche.

     4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del presente regolamento.

     5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilità secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica.

 

     Art. 39 sexies. Licenza dell'operatore di rete [9]

     1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso terminali mobili.

     2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di esercire non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili.

     3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-bis).

     4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera n. 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.

     5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS.

     6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 4, del presente regolamento.

 

     Art. 39 septies. Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo [10]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo può diffondere contenuti televisivi digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente capo, ad eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale.

 

     Art. 39 octies. Successivi adeguamenti [11]

     1. L'Autorità adeguerà entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo.

     2. L'Autorità adeguerà, entro la data di cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard disponibili.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 40. (Disposizioni finali)

     1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione, licenza e abilitazione, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     2. L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento successivamente all’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell’andamento della fase di avvio dei mercati e dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.

     3. Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano le disposizioni di cui al capo III.

     4. Il termine di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera n. 216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei ricevitori di televisione digitale terrestre, è fissato al 30 marzo 2004.


[1] Lettera aggiunta dall'Allegato A, art. 1, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[2] Lettera aggiunta dall'Allegato A, art. 1, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[3] Articolo inserito dall'Allegato A alla Deliberazione 7 marzo 2007, n. 109/07/CONS.

[4] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[5] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[6] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[7] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[8] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[9] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[10] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.

[11] Il Capo VIII-bis, artt. 39 bis - 39 octies, è stato inserito dall'Allegato A, art. 2, della Deliberazione 16 maggio 2006, n. 266/06/CONS.