§ 84.1.279 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.
Attuazione della direttiva n. 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:15/03/2010
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Trasmissioni transfrontaliere
Art. 4.  Definizioni
Art. 5.  Garanzie per gli utenti
Art. 6.  Protezione del diritto d'autore
Art. 7.  Eventi di particolare rilevanza
Art. 8.  Brevi estratti di cronaca
Art. 9.  Tutela dei minori
Art. 10.  Comunicazioni commerciali
Art. 11.  Interruzioni pubblicitarie
Art. 12.  Limiti di affollamento
Art. 13.  Sponsorizzazioni
Art. 14.  Televendite
Art. 15.  Inserimento di prodotti
Art. 16.  Produzione audiovisiva europea
Art. 17.  Norme integrative e di coordinamento
Art. 18.  Allineamento dei titoli abilitativi
Art. 19.  Disposizioni finanziarie
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 84.1.279 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

Attuazione della direttiva n. 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

(G.U. 29 marzo 2010, n. 73)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;

     Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

     Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

     Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

     Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

     Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è così sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

     2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;».

     3. All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» è sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunità europee» sono soppresse.

     4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Ambito di applicazione). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformità alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.

     2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:

     a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero

     b) quelli ai quali si applica il comma 4.

     3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:

     a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;

     b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera nè in Italia nè in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purchè mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;

     c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purchè una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia.

     4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

     a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

     b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

     5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.».

 

     Art. 3. Trasmissioni transfrontaliere

     1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

     2. Dopo l'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

     «Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere). - 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.

     2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

     a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

     b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

     c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

     3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:

     a) previa notifica scritta da parte dell'Autorità al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare in caso di nuove violazioni;

     b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove persista la pretesa violazione.

     4. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono:

     a) necessari per una delle seguenti ragioni:

     1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonchè contro violazioni della dignità umana dei singoli individui;

     2) tutela della sanità pubblica;

     3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;

     4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

     b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

     c) proporzionati a tali obiettivi.

     5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorità adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver:

     a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

     b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

     6. In caso di urgenza, l'Autorità può derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

     7. L'Autorità è altresì competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo.

     8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonchè degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorità può disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00.

     9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea.».

 

     Art. 4. Definizioni

     1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

     a) "servizio di media audiovisivo":

     1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo.

     Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

     i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

     ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

     i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

     i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

     a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;,

     b) i giochi in linea;

     c) i motori di ricerca;

     d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

     e) i servizi testuali autonomi;

     f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

     2) una comunicazione commerciale audiovisiva;

     b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

     c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

     d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

     e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

     f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

     g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

     h) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g);

     i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

     l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);

     m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

     n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

     o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;

     p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

     q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

     r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

     s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

     t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;

     u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

     v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

     z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

     aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

     1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

     2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione;

     3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

     4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

     5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

     6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

     bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:

     1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

     2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;

     3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

     cc) "opere europee":

     1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

     1.1) le opere originarie di Stati membri;

     1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);

     1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;

     1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

     2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

     2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

     2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

     2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

     3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

     dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

     ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

     ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

     gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

     hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

     ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

     ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

     mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

     nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.

     2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.».

 

     Art. 5. Garanzie per gli utenti

     1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza».

     2. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «Art. 32 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

     a) il nome del fornitore di servizi di media;

     b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

     c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

     d) il recapito degli uffici dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti.

     2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonchè la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

     a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

     b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

     c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

     d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

     e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

     f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

     3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

     4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

     5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

     6. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

 

     Art. 6. Protezione del diritto d'autore

     1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

     «Art. 32-bis (Protezione dei diritti d'autore). - 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

     2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:

     a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

     b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

     3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.».

 

     Art. 7. Eventi di particolare rilevanza

     1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

     «Art. 32-ter (Eventi di particolare rilevanza). - 1. Con deliberazione dell'Autorità è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.».

 

     Art. 8. Brevi estratti di cronaca

     1. Dopo l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

     «Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca). - 1. Con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.

     2. Il regolamento dovrà prevedere, fra l'altro, che:

     a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;

     b) venga indicata la fonte del breve estratto;

     c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

     d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;

     e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore;

     f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;

     g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.».

 

     Art. 9. Tutela dei minori

     1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva».

     2. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori). - 1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

     2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.

     3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 3, nonchè dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonchè dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.

     4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nè forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

     5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

     a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;

     b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

     6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.

     7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

     8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità.

     9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

     10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

     11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.».

 

     Art. 10. Comunicazioni commerciali

     1. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti».

     2. Dopo l'articolo 36 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

     «Art. 36-bis (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:

     a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

     b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

     c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

     1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

     2) non comportano nè promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

     3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

     4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

     d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale;

     e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori nè incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

     f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;

     g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, nè li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, nè sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, nè mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

     2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

 

     Art. 11. Interruzioni pubblicitarie

     1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie). - 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.

     2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonchè della sua durata e natura, nonchè i diritti dei titolari.

     3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.

     4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.

     5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purchè la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti.

     6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.

     7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

     8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonchè dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.

     9. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

     a) non rivolgersi espressamente ai minori, nè, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

     b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

     c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

     d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

     e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

     f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

     10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

     11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.».

 

     Art. 12. Limiti di affollamento

     1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «Art. 38 (Limiti di affollamento). - 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

     2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

     3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

     4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.

     5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

     6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

     7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

     8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

     9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

     10. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche,e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

     11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

     12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalità europea, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.

     13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.».

 

     Art. 13. Sponsorizzazioni

     1. L'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

     a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

     b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;

     c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

     2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici.

     3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non può promuovere specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.

     4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale può esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.

     5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico.

     6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

 

     Art. 14. Televendite

     1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti.

     2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».

 

     Art. 15. Inserimento di prodotti

     1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

     «Art. 40-bis (Inserimento di prodotti). - 1. L'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

     2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai seguenti requisiti:

     a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

     b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

     c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.

     3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da società da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione, nonchè alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria.

     4. E' vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attività è costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di tabacco. E' altresì vietato l'inserimento di prodotti medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione.

     5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorità che ne verifica l'attuazione.».

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 16. Produzione audiovisiva europea

     1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea.

     2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

     3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonchè i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonchè le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.

     4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'Autorità con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.

     5. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.

     7. L'Autorità provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui all'articolo 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis.

     8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua dall'Autorità. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonchè nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorità definisce altresì le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.».

     2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo II

NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

 

     Art. 17. Norme integrative e di coordinamento

     1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; dopo le parole: «dell'informazione» sono aggiunte le seguenti: «, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale»; la parola comunitario è sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»;

     b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti). - 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

     a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

     b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale.

     2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.»;

     c) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: «Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»;

     d) all'articolo 5, comma 1, la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera a), le parole: «mercato radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera b) le parole: «fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale»; e le parole: «l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dianzi menzionate»; le parole: «in applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole: «l'autorizzazione all'attività di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione all'attività di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la fornitura di contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente»; la parola: «radiofonici» è sostituita dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; e, in fine, le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e controllate;»; alla lettera e), numero 2), le parole: «soggetti autorizzati a fornire contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di contenuti e servizi,» sono sostituite dalle seguenti: «ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero 3), le parole: «dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta»; alla lettera f) le parole: «i fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le parole: «operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero 1) della lettera g) è sostituito dal seguente: «1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione»; il numero 2) della lettera g) è sostituito dal seguente « 2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria. »; alla lettera g), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole: «del fornitore di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera i) le parole: «per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera i) dopo le parole: «radiotelevisive locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»;

     e) l'articolo 6 è soppresso;

     f) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

     g) all'articolo 7, comma 1, le parole: «radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola: «opinioni» le parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole: «nella Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;

     h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «di radiodiffusione televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»;

     i) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Ministero dello sviluppo economico»;

     l) all'articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al comma 3, le parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»;

     m) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

     n) all'articolo 10, comma 1, le parole: «anche radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole: «in materia di radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

     o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

     p) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «per fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera d) la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «autorizzazione»;

     q) all'articolo 15, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;

     r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri»; la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»;

     s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televisivi» è sostituita da quella «audiovisivi». Il comma 3 è soppresso;

     t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» è sostituita dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata.»;

     u) nella rubrica dell'articolo 18 le parole: «fornitore di contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2 le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente»;

     v) nella rubrica dell'articolo 19 le parole: «fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi»;

     z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo». La rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite»;

     aa) l'articolo 20, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»;

     bb) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo»;

     cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010»;

     dd) all'articolo 22, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono»;

     ee) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente Titolo:

     «Titolo III (Attività). - Capo III-bis (Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta). - Art. 22-bis (Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.

     2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.»;

     ff) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la parola «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 3 le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 4 dopo la parola: «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»;

     gg) all'articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze e» sono soppresse;

     hh) all'articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola: «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 1 le parole: «alla fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»;

     ii) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «emittenti televisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 5, dopo le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» è aggiunta la seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo la parola «emittenti» sono aggiunte le seguenti « radiofoniche analogiche»; al comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le seguenti «analogiche».

     ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente» è inserita la parola «analogica»;

     mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo la parola: «locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine, dopo la parola: «emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3 dopo la parola «radiofoniche» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e dopo la parola «televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 8, dopo le parole: « interconnesse tra emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»;

     nn) la rubrica dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente: «Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo ed al terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 2, le parole: «lettera q)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera aa)»;

     oo) la rubrica del Capo V del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»;

     pp) dopo l'articolo 32-quater è inserito il seguente:

     «Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). - 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

     2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purchè questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

     3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

     4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

     5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.»;

     qq) all'articolo 33, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine, sono aggiunte le parole: «Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»;

     rr) all'articolo 35, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis»; al comma 3 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; al comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono sostituite dalle seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis le parole: «del comma 6-bis dell'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis»;

     ss) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

     «Art. 35-bis (Valori dello sport). - 1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventù e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;

     tt) all'articolo 43, comma 10, le parole: «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera s)»;

     uu) all'articolo 45, comma 2, lettera q), le parole: «dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 3»;

     vv) all'articolo 51, comma 1, lettera c), le parole: «sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40» sono sostituite dalle seguenti: «sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis»; alla lettera h) le parole: «all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32-bis»; alla lettera i) le parole: «4, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «32, comma 2»; al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o dell'emittente radiofonica»;

     zz) all'articolo 53, comma 1, le parole: «per la diffusione circolare dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».

 

     Art. 18. Allineamento dei titoli abilitativi

     1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza, e nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, provvedono ad allineare, secondo criteri di semplificazione ed unificazione, i titoli abilitativi rilasciati in forza delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal presente decreto.

     2. Laddove non diversamente previsto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità adegua i propri regolamenti alla disciplina contenuta nel presente decreto.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.