§ 84.1.131 - D.M. 30 ottobre 2002, n. 275.
Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:30/10/2002
Numero:275


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Accertamenti
Art. 3.  Attività ispettiva
Art. 4.  Modalità dell'attività ispettiva
Art. 5.  Prove di verifica
Art. 6.  Documento


§ 84.1.131 - D.M. 30 ottobre 2002, n. 275. [1]

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

(G.U. 20 dicembre 2002, n. 298)

 

     IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

 

     Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri;

     Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

     Considerato che l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le procedure dei controlli circa l'immissione sul mercato e la messa in esercizio delle apparecchiature di telecomunicazione;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1067/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del giorno 11 aprile 2002;

     Considerato che il testo del provvedimento è stato allineato alle considerazioni ed alle osservazioni formulate dal massimo organo consultivo;

     Ritenuto che le operazioni di sequestro sono di competenza degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e degli organi di polizia ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/131904/4556/DL/FC del 28 agosto 2002;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Finalità

     1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità dell'attività di sorveglianza e di controllo da espletare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, detto in prosieguo "decreto".

 

          Art. 2. Accertamenti

     1. Gli accertamenti riguardano l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione degli apparecchi.

     2. Per l'espletamento degli accertamenti sono da controllare:

     a) per i prodotti immessi sul mercato, presso venditori e distributori:

     1) la presenza sull'apparecchio e sull'imballaggio della marcatura CE e, nei casi per i quali è previsto l'intervento dell'organismo notificato, il numero dell'organismo stesso nonché l'eventuale identificazione della categoria dell'apparecchio;

     2) la presenza di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità;

     3) la presenza di una sintetica dichiarazione, nelle lingue dell'Unione europea, di conformità ai requisiti essenziali e della documentazione informativa per l'utilizzatore circa la destinazione d'uso del prodotto;

     4) che non si tratti di un tipo di apparecchio che si trova sul mercato nonostante gli accertamenti del Ministero delle comunicazioni circa la non conformità dell'apparecchio stesso al decreto;

     b) per i prodotti immessi sul mercato, presso il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, a seconda del tipo di apparato e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformità:

     1) quanto previsto alla lettera a);

     2) la presenza ed il contenuto della dichiarazione e della documentazione di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto;

     3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti i requisiti essenziali delle apparecchiature;

     4) l'esistenza della notifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto, nei casi previsti;

     c) per i prodotti installati od in uso:

     1.1) la rispondenza alla normativa vigente in caso di apparecchi la cui valutazione della conformità ed immissione sul mercato sono avvenute prima dell'8 aprile 2000;

     1.2) la rispondenza della valutazione della conformità alla direttiva 1999/5/CE e quella dell'immissione sul mercato alla normativa precedente ovvero alla direttiva stessa, nel caso di apparecchi la cui valutazione della conformità ed immissione sul mercato sono avvenute fra l'8 aprile 2000 e l'8 aprile 2001;

     1.3) la rispondenza della valutazione della conformità e della immissione sul mercato alla direttiva 1999/5/CE o al decreto, dopo l'8 aprile 2001;

     2) in caso di utilizzo di apparecchi in conformità alla normativa vigente:

     2.1) rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;

     2.2) corretta installazione e manutenzione secondo le indicazioni del costruttore;

     2.3) utilizzo del prodotto secondo i fini previsti;

     2.4) eventuale esistenza di un regime di licenza, di concessione o di altro vincolo cui l'apparecchio può essere soggetto.

 

          Art. 3. Attività ispettiva

     1. L'attività ispettiva per gli accertamenti di cui all'articolo 2 è svolta dal competente ufficio del segretariato generale del Ministero delle comunicazioni e dai corrispondenti uffici costituiti presso gli ispettorati territoriali del Ministero stesso. L'ufficio centrale provvede al coordinamento dell'intera attività, fornisce direttive agli uffici periferici, effettua visite in presenza di situazioni particolari, riceve copia della documentazione inerente agli accertamenti svolti, che trasmette, se del caso, alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi ai fini dei provvedimenti di competenza della medesima previsti dall'articolo 9 del decreto.

     2. Il segretariato generale prende gli opportuni accordi con i competenti organi di polizia allo scopo di porre in essere le iniziative di cooperazione volte al conseguimento delle finalità stabilite dal decreto e di definire una programmazione dell'attività di accertamento sull'intero territorio nazionale.

     3. Gli ispettorati territoriali, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio centrale, coordinano la loro attività con i competenti organi di polizia previa adeguata e concordata programmazione a livello locale, tenuto conto dell'allocazione dei rispettivi uffici e della disponibilità delle relative risorse umane e materiali.

     4. Le operazioni di controllo possono essere svolte dagli ispettorati territoriali e dagli organi locali di polizia sia separatamente che congiuntamente.

 

          Art. 4. Modalità dell'attività ispettiva

     1. L'attività di cui all'articolo 3, ove necessario, è svolta attraverso l'espletamento di accertamenti tecnici e la compilazione di relazioni tecniche, anche di natura interlocutoria.

     2. Gli apparecchi in servizio sono disalimentati e suggellati, se lasciati in custodia al soggetto ispezionato, nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero pericoli per la salute delle persone.

     3. I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e dei competenti organi di polizia prelevano il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche presso:

     a) il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;

     b) i distributori ed i venditori;

     c) gli utilizzatori.

     4. Al sequestro dell'apparecchio, di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto, possono provvedere sia gli organi di polizia che gli ispettorati territoriali. Nel primo caso l'apparecchio è consegnato al competente organo territoriale del Ministero delle comunicazioni.

     5. Il responsabile dell'immissione sul mercato può decidere il ritiro dell'apparecchio dal mercato per evitare le verifiche tecniche e l'eventuale accollo delle relative spese.

     6. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'ufficio di appartenenza per i successivi adempimenti.

     7. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di polizia, il documento è trasmesso sollecitamente all'ispettorato territoriale competente del Ministero delle comunicazioni per il seguito.

     8. I provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto sono di competenza della direzione generale di cui all'articolo 3, comma 1, che procede dopo aver sentito la commissione consultiva prevista dall'articolo 14 del decreto. La medesima direzione è competente per quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto.

     9. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 5. Prove di verifica

     1. Le prove di verifica possono essere effettuate direttamente dagli ispettorati territoriali se tecnicamente attrezzati allo scopo; le prove di verifica, che richiedono l'intervento di laboratori accreditati, sono autorizzate dall'ufficio centrale del Ministero.

     2. Qualora ai fini della verifica si debba provvedere al trasporto dell'apparecchio prelevato, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati.

     3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato è invitato a presenziare alle prove di verifica e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle prove stesse.

     4. Se l'ufficio centrale del Ministero ritiene necessarie ulteriori prove tecniche, rispetto a quelle già espletate dagli ispettorati, queste sono effettuate presso il laboratorio accreditato dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso i laboratori privati accreditati per la materia trattata, escludendo i laboratori per i quali sia configurabile una situazione di conflitto di interessi.

     5. Al termine dell'attività è redatto un rapporto sulle verifiche. Qualora non vengano rilevate difformità rispetto a quanto previsto dal decreto, le apparecchiature sono restituite sollecitamente agli interessati e, comunque, entro il termine di novanta giorni da quello del prelievo. Qualora siano rilevate difformità sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato è tenuto al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle prove, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

     6. L'ufficio centrale del Ministero organizza una banca dati con l'elenco di tutte le apparecchiature controllate e di quelle riconosciute non rispondenti ai requisiti prescritti dal decreto; alla base dati sono collegati gli uffici periferici del Ministero ed i competenti organi di polizia.

 

          Art. 6. Documento

     1. I componenti dell'ufficio centrale e degli uffici periferici incaricati dell'attività ispettiva, di cui al presente regolamento, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni.


[1] Abrogato dall'art. 7 del D.M. 7 aprile 2017, n. 101.