§ 83.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 15 settembre 1946, n. 622.
Norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati e stabilimenti dell'Amministrazione postale telegrafica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:83. Pubblicità
Capitolo:83.1 pubblicità
Data:15/09/1946
Numero:622


Sommario
Art. 1.      Il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato
Art. 2.      E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero [...]
Art. 3.      La pubblicità di cui all'articolo precedente può essere esercitata anche mediante concessione
Art. 4.      Con decreto Ministeriale saranno fissate le modalità per la concessione ai privati della facoltà di usufruire del servizio di cui all'art. 2
Art. 5.      Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 12 del regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, e nell'art. 2 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del Libro [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione da apportare al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi in [...]


§ 83.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 15 settembre 1946, n. 622. [1]

Norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati e stabilimenti dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica.

(G.U. 4 febbraio 1946, n. 28).

 

 

     Art. 1.

     Il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato.

 

          Art. 2.

     E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione [2].

     Il divieto di pubblicità prevista dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce [3].

     Allo Stato è parimenti riservato il diritto di effettuare qualsiasi altra forma di pubblicità che potrà in seguito esercitare in connessione diretta o indiretta coi servizi dipendenti dal predetto Ministero.

 

          Art. 3.

     La pubblicità di cui all'articolo precedente può essere esercitata anche mediante concessione.

     Coloro che, senza esserne autorizzati, esercitassero la pubblicità stessa incorreranno in una sanzione amministrativa estensibile a L. 2.000.000 [4].

     La contravvenzione potrà essere conciliata in via amministrativa, mercè oblazione non inferiore a L. 1000.

 

          Art. 4.

     Con decreto Ministeriale saranno fissate le modalità per la concessione ai privati della facoltà di usufruire del servizio di cui all'art. 2.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 12 del regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, e nell'art. 2 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del Libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

     All'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è concessa, a compenso della perdita dei proventi derivanti dall'esercizio della pubblicità di cui agli articoli precedenti, ad esso affidata dalle disposizioni abrogate a norma del precedente comma, una sovvenzione annua di L. 2.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

     L'onere di tale sovvenzione farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione da apportare al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi in esecuzione delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente.


[1] Ratificato dall'articolo unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'articolo unico della L. 8 luglio 1949, n. 463.

[3] Comma aggiunto dall'articolo unico della L. 8 luglio 1949, n. 463.

[4] Importo così elevato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.