§ 83.1.a - Legge 8 luglio 1949, n. 463.
Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicità su carte valori postali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:83. Pubblicità
Capitolo:83.1 pubblicità
Data:08/07/1949
Numero:463


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946, n. 622, è sostituito dai due comma seguenti


§ 83.1.a - Legge 8 luglio 1949, n. 463.

Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicità su carte valori postali.

(G.U. 4 agosto 1949, n. 177)

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946, n. 622, è sostituito dai due comma seguenti:

     "E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.

     Il divieto di pubblicità prevista dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce".