§ 82.5.1 - Legge 4 novembre 1981, n. 630.
Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.5 registro delle imprese
Data:04/11/1981
Numero:630


Sommario
Art. 1.      Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro [...]
Art. 2.      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, [...]


§ 82.5.1 - Legge 4 novembre 1981, n. 630.

Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio.

(G.U. 9 novembre 1981, n. 308)

 

 

     Art. 1.

     Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta.

     Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.

     L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di lire 60.000 [1] .

 

          Art. 2.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:

     semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;

     individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;

     chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.

 


[1]  Per una modifica dell’importo di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.