§ 82.2.5 - Legge 8 agosto 1977, n. 574.
Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.2 libri fondiari
Data:08/08/1977
Numero:574


Sommario
Art. 1.      La lettera a) dell'art. 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita [...]
Art. 2.      Dopo l'art. 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente art. 33-bis:
Art. 3.      All'art. 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      Dopo l'art. 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente art. 94-bis:
Art. 5.      I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. [...]
Art. 6.      Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i [...]


§ 82.2.5 - Legge 8 agosto 1977, n. 574.

Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia.

(G.U. 25 agosto 1977, n. 231)

 

     Art. 1.

     La lettera a) dell'art. 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente:

     "a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente art. 33-bis:

     "Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione".

 

          Art. 3.

     All'art. 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto il seguente comma:

     "Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente art. 94-bis:

     "La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

     Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza del documenti richiesti dal comma precedente e dall'art. 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'art. 88, secondo e terzo comma".

     Norme transitorie

 

          Art. 5.

     I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni già eseguite.

 

          Art. 6.

     Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'art. 159 del codice civile.