§ 82.2.4 - Legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative al libri fondiari dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.2 libri fondiari
Data:29/10/1974
Numero:594


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 5 del regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Il primo e l'ultimo comma dell'art. 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti:
Art. 10.      Dopo l'art. 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente art. 13-bis:
Art. 11.      L'art. 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il primo e il terzo comma dell'art. 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
Art. 13.      L'art. 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      All'art. 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:
Art. 15.      L'art. 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      L'art. 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      L'art. 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      Il secondo comma dell'art. 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      Il primo comma dell'art. 23 del regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      Il terzo comma dell'art. 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      L'art. 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 22.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 23.      All'art. 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:
Art. 24.      Il secondo e il terzo comma dell'art. 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 25.      L'art. 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 26.      L'art. 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 27.      Le lettere a), c), f), g) e h) dell'art. 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, sono sostituite, rispettivamente dalle [...]
Art. 28.      All'art. 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:
Art. 29.      Il terzo comma dell'art. 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 30.      L'art. 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 31.      Il secondo comma dell'art. 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 32.      Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.
Art. 33.      Il secondo comma dell'art. 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 34.      L'art. 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 35.      L'art. 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 36.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 37.      L'art. 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 38.      Le lettere b) e c) dell'art. 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 39.      Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 52-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai [...]
Art. 40.      Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 41.      L'art. 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 42.      Il primo comma dell'art. 63 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 43.      L'art. 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 44.      Dopo l'art. 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente art. 64-bis:
Art. 45.      Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo:
Art. 46.      L'art. 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 47.      L'art. 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 48.      L'art. 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.
Art. 49.      Il primo comma dell'art. 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 50.      Il secondo comma dell'art. 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 51.      Il secondo comma dell'art. 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 52.      L'art. 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 53.      L'art. 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 54.      L'art. 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 55.      Dopo l'art. 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente art. 97-ter:
Art. 56.      La lettera a) dell'art. 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituita dalla seguente:
Art. 57.      Il primo comma dell'art. 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 58.      L'art. 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 59.      L'art. 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 60.      L'art. 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 61.      I numeri 1) e 6) dell'art. 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
Art. 62.      Il primo comma dell'art. 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 63.      L'art. 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 64.      L'art. 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 65.      L'art. 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 66.      L'art. 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 67.      L'art. 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 68.      L'art. 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:
Art. 69.      L'art. 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.
Art. 70.      Dopo l'art. 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente art. 138:


§ 82.2.4 - Legge 29 ottobre 1974, n. 594.

Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative al libri fondiari dei territori delle nuove provincie, nonchè al nuovo testo della legge generale sul libri fondiari, allegato al decreto medesimo.

(G.U. 30 novembre 1974, n. 312)

 

Titolo I

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

 

     Art. 1.

     L'art. 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Fermo il disposto dell'art. 1350, n. 11), del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 5 del regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

     "Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso".

 

          Art. 3.

     L'art. 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

     Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'art. 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa".

 

          Art. 4.

     L'art. 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.

     Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti".

 

          Art. 5.

     L'art. 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

     In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui".

 

          Art. 6.

     L'art. 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata ai termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile".

 

          Art. 7.

     L'art. 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

     Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

     a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'art. 644 del codice civile;

     b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

     c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di un'amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dell'art. 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'art. 1, a far annotare, senza ritardo, nei libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'art. 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     d) gli amministratori e liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

     e) il commissario governativo a società cooperative nominato ai sensi dell'art. 2543 del codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

     f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'art. 1 che sia nominato ai sensi dell'art. 592 del codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

     g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'art. 2417 del codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'art. 1.

     Nei territori di cui all'art. 1 non si applicano le disposizioni dell'art. 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario".

 

          Art. 8.

     L'art. 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'art. 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'art. 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'art. 11 del presente decreto e dall'art. 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonchè gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'art. 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

     Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'art. 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni".

 

          Art. 9.

     Il primo e l'ultimo comma dell'art. 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti:

     "Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.

     Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'art. 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637".

 

          Art. 10.

     Dopo l'art. 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente art. 13-bis:

     "Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse".

 

          Art. 11.

     L'art. 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

     Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

     Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere".

 

          Art. 12.

     Il primo e il terzo comma dell'art. 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

     "Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.

     Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere".

 

          Art. 13.

     L'art. 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

     Il pretore può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

     Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'art. 371 del codice penale".

 

          Art. 14.

     All'art. 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

     "I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica".

 

          Art. 15.

     L'art. 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

     Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti".

 

          Art. 16.

     L'art. 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

     La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".

 

          Art. 17.

     L'art. 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

     Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto".

 

          Art. 18.

     Il secondo comma dell'art. 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto".

 

          Art. 19.

     Il primo comma dell'art. 23 del regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

     "Il procedimento dinanzi al pretore è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili".

 

Titolo II

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO

AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

 

          Art. 20.

     Il terzo comma dell'art. 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autenticati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'art. 2847 del codice civile".

 

          Art. 21.

     L'art. 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo art. 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali".

 

          Art. 22.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

     "E' però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravi.

     Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio".

 

          Art. 23.

     All'art. 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

     "Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto".

 

          Art. 24.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

     "In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso disposto.

     La surrogazione prevista dall'art. 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'art. 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede".

 

          Art. 25.

     L'art. 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi".

 

          Art. 26.

     L'art. 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Formano oggetto di annotazione:

     1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

     2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

     3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

     4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

     5) i contratti di anticresi;

     6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;

     7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

     Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

     Formano oggetto di annotazione anche:

     a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'art. 2647 del codice civile;

     b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'art. 2649 del codice stesso.

     La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi".

 

          Art. 27.

     Le lettere a), c), f), g) e h) dell'art. 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti:

     "a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'art. 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze;

     c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'art. 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;

     f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal n. 9 dell'art. 2652 del codice civile;

     g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;

     h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi stesse, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'art. 9 della presente legge".

 

          Art. 28.

     All'art. 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore".

 

          Art. 29.

     Il terzo comma dell'art. 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purchè questa venga prodotta entro il termine di cui all'art. 2847 del codice civile".

 

          Art. 30.

     L'art. 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscono l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato".

 

          Art. 31.

     Il secondo comma dell'art. 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati".

 

          Art. 32.

     Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

 

          Art. 33.

     Il secondo comma dell'art. 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali".

 

          Art. 34.

     L'art. 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

     a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

     b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

     c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

     d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

     e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'art. 1032 del codice civile, delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

     L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

     L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2819 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono".

 

          Art. 35.

     L'art. 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo".

 

          Art. 36.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dell'art. 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonchè dall'art. 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione.

     L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'art. 616 del codice di procedura penale".

 

          Art. 37.

     L'art. 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposto previsto dall'art. 1212, n. 3), del codice civile".

 

          Art. 38.

     Le lettere b) e c) dell'art. 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

     "b) nei casi di cui al primo comma dell'art. 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

     c) nel caso di cui al capoverso dell'art. 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'art. 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo".

 

          Art. 39.

     Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 52-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

     "L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'art. 516 del codice civile.

     Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'art. 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione".

 

          Art. 40.

     Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 53. Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

     L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

Art. 55. L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

     La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

Art. 56. La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

     La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

Art. 57. A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. Prima del decorso del termine stabilito nell'art. 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione".

 

          Art. 41.

     L'art. 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'art. 2859, primo comma, del codice civile".

 

          Art. 42.

     Il primo comma dell'art. 63 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto è disposto nell'art. 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni".

 

          Art. 43.

     L'art. 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue con decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere la intavolazione impugnata.

     Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione".

 

          Art. 44.

     Dopo l'art. 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente art. 64-bis:

     "Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

     Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

     Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda".

 

          Art. 45.

     Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 71. Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

     Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'art. 65, primo comma".

 

          Art. 46.

     L'art. 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

     L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato".

 

          Art. 47.

     L'art. 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione".

 

          Art. 48.

     L'art. 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

 

          Art. 49.

     Il primo comma dell'art. 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome, cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata".

 

          Art. 50.

     Il secondo comma dell'art. 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge".

 

          Art. 51.

     Il secondo comma dell'art. 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti".

 

          Art. 52.

     L'art. 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

     In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

     Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarà effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di venti giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmetterà copia del decreto all'ufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione".

 

          Art. 53.

     L'art. 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

     Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

     Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa".

 

          Art. 54.

     L'art. 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma del numeri 1 e 2 dell'art. 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente".

 

          Art. 55.

     Dopo l'art. 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente art. 97-ter:

     "Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione".

 

          Art. 56.

     La lettera a) dell'art. 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituita dalla seguente:

     "a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi;".

 

          Art. 57.

     Il primo comma dell'art. 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario".

 

          Art. 58.

     L'art. 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente".

 

          Art. 59.

     L'art. 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione".

 

          Art. 60.

     L'art. 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale".

 

          Art. 61.

     I numeri 1) e 6) dell'art. 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

     "1) a richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante";

     "6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto".

 

          Art. 62.

     Il primo comma dell'art. 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile".

 

          Art. 63.

     L'art. 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "I decreti tavolari non sono revocabili nè modificabili, salvo il caso previsto dall'art. 102.

     Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

     Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto".

 

          Art. 64.

     L'art. 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata di ufficio".

 

          Art. 65.

     L'art. 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati".

 

          Art. 66.

     L'art. 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda".

 

          Art. 67.

     L'art. 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

     Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte di appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria".

 

          Art. 68.

     L'art. 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

     "Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile".

 

          Art. 69.

     L'art. 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

 

          Art. 70.

     Dopo l'art. 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente art. 138:

     "Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per le finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina d'Ampezzo la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo avente giurisdizione anche sui comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo".