§ 82.1.34 – D.P.R. 10 luglio 1991, n. 305.
Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:10/07/1991
Numero:305


Sommario
Art. 1.      1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione al collegamento è concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, dal direttore generale del dipartimento [...]
Art. 3.      1. L'autorizzazione è concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacità [...]
Art. 4.      1. Sono ammessi ad usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti
Art. 5.      1. L'autorizzazione può cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze può revocare, sospendere o limitare la concessione nel [...]
Art. 6.      1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte [...]
Art. 7.      1. L'utente dovrà collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili [...]
Art. 8.      1. Il Ministero delle finanze ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, [...]
Art. 9.      1. E' fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa [...]
Art. 10.      1. La violazione dei divieti di cui all'art. 9 comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria
Art. 11.      1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati
Art. 12.      1. L'utente che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia


§ 82.1.34 – D.P.R. 10 luglio 1991, n. 305.

Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.

(G.U. 25 settembre 1991, n. 225).

 

     Art. 1.

     1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verrà assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio nei limiti delle potenzialità dei sistemi medesimi.

 

          Art. 2.

     1. L'autorizzazione al collegamento è concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, dal direttore generale del dipartimento del territorio che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente [1].

 

          Art. 3.

     1. L'autorizzazione è concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacità elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche delle disponibilità di collegamento esistenti al momento del rilascio.

 

          Art. 4.

     1. Sono ammessi ad usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti:

     a) categoria A: organi dello Stato, enti pubblici titolari, a norma di legge, dei diritti di acquisizione o di consultazione gratuita degli atti dei catasti;

     b) categoria B: enti, persone giuridiche non comprese nella categoria A e persone fisiche.

 

          Art. 5.

     1. L'autorizzazione può cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze può revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

 

          Art. 6.

     1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente, da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo della convenzione per un altro anno. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

 

          Art. 7.

     1. L'utente dovrà collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza del Dipartimento del territorio. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonchè quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovrà dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze che vi potrà provvedere direttamente od avvalendosi di società all'uopo delegate [2].

 

          Art. 8.

     1. Il Ministero delle finanze ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, nè per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze è esonerato dalle dette responsabilità.

 

          Art. 9.

     1. E' fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali. Non è consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; è fatto, altresì, assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi elettronici è consentita soltanto su espressa autorizzazione della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e deve contenere l'indicazione dell'ufficio tecnico erariale emittente, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.

 

          Art. 10.

     1. La violazione dei divieti di cui all'art. 9 comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 11.

     1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati:

     a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da versarsi all'atto della stipula della stessa. L'importo della cauzione verrà trattenuto dal Ministero delle finanze e sarà restituito al termine della utenza;

     b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione da versarsi in rate trimestrali anticipate. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione è computato nei dodicesimi;

     c) addebito a consuntivo per le visure effettuate nel trimestre precedente in base alla tariffa unitaria in vigore.

     2. Gli importi suddetti sono fissati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ad eccezione di quello previsto dalla lettera c) del comma 1 che è determinato nella stessa misura di quello stabilito dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. Il canone di abbonamento viene revisionato in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.

     3. E' in facoltà del Ministero delle finanze di fissare, con apposito decreto motivato da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, un ammontare diverso.

     4. L'importo dei corrispettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L'attestato del versamento deve essere trasmesso all'amministrazione per il tramite dei suoi organi centrali e periferici.

     5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4.

     6. Le note di addebito devono essere pagate per intero entro trenta giorni dalla data di emissione, altrimenti sono considerate insolute a tutti gli effetti [3].

     7. Ciascuna nota di addebito riguarda il canone anticipato per il trimestre in corso e l'ammontare relativo alle visure effettuate nel trimestre precedente. In caso di insolvenza, relativamente anche ad una sola nota di addebito, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero delle finanze di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 [4].

 

          Art. 12.

     1. L'utente che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario.

     2. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

 

          Art. 13. [5]

 

          Art. 14.

     1. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 20 maggio 1997, n. 212.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 20 maggio 1997, n. 212.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 20 maggio 1997, n. 212.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 20 maggio 1997, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 20 maggio 1997, n. 212.