§ 80.11.162 - D.M. 19 maggio 2004, n. 275.
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:19/05/2004
Numero:275


Sommario
Art. 1.  Composizione della Commissione
Art. 2.  Competenze della Commissione
Art. 3.  Funzioni consultive
Art. 4.  Rapporto dei concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale
Art. 5.  Presidente
Art. 6.  Vice Presidente
Art. 7.  Segretario
Art. 8.  Ufficio di Presidenza
Art. 9.  Ordine del giorno
Art. 10.  Segreteria della Commissione
Art. 11.  Componenti
Art. 12.  Sedute
Art. 13.  Deliberazioni
Art. 14.  Gruppi di lavoro
Art. 15.  Esperti e consulenti
Art. 16.  Disposizioni finanziarie


§ 80.11.162 - D.M. 19 maggio 2004, n. 275. [1]

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226

(G.U. 16 novembre 2004, n. 269)

 

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

 

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro per le pari opportunità vengano determinati quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici facenti capo alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita dal suddetto decreto legislativo;

Considerata, altresì, la necessità di emanare le disposizioni attuative della disciplina di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, al fine di garantire il regolare funzionamento della suddetta Commissione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la nota prot. 9919 del 19 maggio 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Capo I

Composizione e attribuzioni della Commissione

per le pari opportunità fra uomo e donna

 

Art. 1. Composizione della Commissione

     1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, di seguito denominata: «Commissione», è composta da 25 componenti nominati dal Ministro per le pari opportunità che la presiede.

     2. La sede della Commissione è presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 2. Competenze della Commissione

     1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, la Commissione:

     a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna;

     b) verifica lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le relative iniziative al Ministro;

     c) predispone un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, al fine di trasmetterlo ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

     d) fornisce pareri in materia di pari opportunità fra uomo e donna;

     e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità curando la raccolta, l'analisi e la elaborazione dei dati e fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici utili ai fini della predisposizione degli atti normativi.

     2. La Commissione, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei consulenti e degli esperti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226.

 

     Art. 3. Funzioni consultive

     1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna esercita tutte le funzioni consultive in precedenza attribuite alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, ed in particolare quelle previste dalle seguenti disposizioni:

     a) articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, in materia di reclutamento del personale militare volontario femminile;

     b) articolo 4, decreto del Ministro della difesa, 4 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2000, n. 107) «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», in materia aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità.

 

     Art. 4. Rapporto dei concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale

     1. La Commissione riceve ed esamina il rapporto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di azioni positive per le pari opportunità.

 

Capo II

 

     Art. 5. Presidente

     1. Il Presidente della Commissione:

     a) fissa le linee di indirizzo dell'attività della Commissione;

     b) approva, su proposta della Commissione, il programma annuale di lavoro e il piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2003;

     c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno;

     d) nomina, su proposta del Vice Presidente, i Presidenti e i Componenti dei Gruppi di lavoro di cui all'articolo 14;

     e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, le nomine degli esperti e consulenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003;

     f) nomina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti di cui all'articolo 8, lettera f) e lettera g) del presente Regolamento.

     2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

 

     Art. 6. Vice Presidente

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003 al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.

     2. In particolare, il Vice Presidente:

     a) coordina e dirige i lavori e l'attività della Commissione;

     b) sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei Gruppi di lavoro sentite le indicazioni dei Componenti e partecipa ai lavori dei medesimi Gruppi quando necessario;

     c) informa il Presidente in ordine allo svolgimento dell'attività della Commissione;

     d) cura, previa informativa al Presidente della Commissione, l'esecuzione delle delibere della Commissione;

     e) segnala al Presidente, su mandato della Commissione, la reiterazione delle assenze non giustificate dei Componenti, e ove tali assenze possano turbare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione ne propone la decadenza;

     f) informa altresì il Presidente di eventuali dimissioni o del definitivo impedimento dei Componenti a partecipare ai lavori della Commissione.

     3. Al Vice-presidente della Commissione si applicano le disposizioni in materia di permessi retribuiti di cui all'articolo 9, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, così come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

     Art. 7. Segretario

     1. Il Segretario collabora con il Presidente e il Vice Presidente, partecipa all'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza di cui è componente e redige i verbali delle sedute della Commissione.

 

     Art. 8. Ufficio di Presidenza

     1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 226/2003, svolge le seguenti funzioni di:

     a) predisposizione del programma di lavoro da sottoporre alla Commissione per la successiva approvazione da parte del Presidente;

     b) parere sugli incarichi da affidare ad esperti e consulenti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e);

     c) esame dei documenti dei Gruppi di lavoro da sottoporre alla Commissione;

     d) deliberazione delle iniziative da assumersi in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica della Commissione;

     e) indizione di periodiche riunioni con i Presidenti dei Gruppi di lavoro;

     f) proposta al Presidente delle designazioni che vengano richieste in forza dei rispettivi statuti o atti costitutivi da enti, organizzazioni o soggetti che perseguano politiche di pari opportunità tra uomo e donna nei propri campi di attività;

     g) proposta al Presidente delle designazioni previste dalle seguenti disposizioni:

     1) articolo 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo al Comitato per l'imprenditoria femminile;

     2) articoli 2 e 3, legge 24 maggio 2000, n. 138, relativi, rispettivamente, al Comitato organizzatore ed al Comitato esecutivo per l'organizzazione della prima Conferenza degli italiani nel mondo;

     3) articolo 2, decreto del Ministro della difesa, 19 giugno 2000, relativo al Comitato consultivo per l'assistenza nelle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e dell'integrazione del personale militare volontario femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza;

     4) articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 ottobre 2001, relativo al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

     5) articolo 2, decreto del Ministro degli affari esteri, 2 luglio 2003, relativo al Comitato interministeriale dei diritti umani.

 

     Art. 9. Ordine del giorno

     1. La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, fissati dal Presidente ai sensi dell'articolo 5, vengono comunicati a cura della Segreteria della Commissione ai Componenti, almeno dieci giorni prima del loro svolgimento, salvo i casi di necessità ed urgenza nei quali la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di ventiquattro ore.

     2. E' facoltà della Commissione deliberare a maggioranza dei presenti l'inversione dei punti all'ordine del giorno.

     3. Allorchè ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei Componenti, il Presidente convoca entro i trenta giorni successivi una seduta per discutere gli argomenti proposti.

     4. In caso di eccezionale urgenza e su richiesta dei due terzi dei Componenti, l'ordine del giorno della seduta in atto può essere integrato con la trattazione dell'argomento proposto.

 

     Art. 10. Segreteria della Commissione

     1. La segreteria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, costituita con decreto del Ministro, svolge le seguenti funzioni:

     a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro; ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonchè raccolta, esame e predisposizione di documentazione attinente all'attività della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro;

     b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di Lavoro.

     2. La segreteria di cui al comma 1 è collocata nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità - e si avvale di un contingente massimo di n. 13 unità, così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114).

     3. Il responsabile della Segreteria assiste il Vicepresidente ed il Segretario e coordina il personale a disposizione della Commissione; cura l'invio ai Componenti del materiale illustrativo degli argomenti stabiliti nell'ordine del giorno; assiste il Segretario della Commissione nella redazione dei verbali delle sedute.

 

     Art. 11. Componenti

     1. Ciascun Componente partecipa alle sedute della Commissione e non può far parte di più di tre Gruppi di lavoro. Ciascun Componente può proporre di inserire nell'ordine del giorno dei Gruppi di lavoro uno o più temi di interesse specifico.

     2. Ciascun Componente ha diritto al voto.

     3. Ai Componenti residenti fuori sede vengono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e del Gruppo di lavoro a cui partecipano, nonchè per le missioni, a presentazione della documentazione, conformemente alle norme che regolano gli Uffici del Dipartimento per le Pari Opportunità.

 

     Art. 12. Sedute

     1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

     2. All'inizio di ogni seduta, il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara valida la seduta e, laddove non siano stati approvati per ragioni d'urgenza seduta stante, procede all'approvazione dei verbali della seduta precedente.

     3. La Commissione può deliberare di effettuare audizioni e di pubblicare i propri lavori e quelli dei Gruppi di lavoro.

     4. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003.

 

     Art. 13. Deliberazioni

     1. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     2. La Commissione vota di norma a voto palese e, su richiesta di un terzo dei Componenti presenti, per appello nominale o a scrutinio segreto.

 

     Art. 14. Gruppi di lavoro

     1. La Commissione può articolarsi in Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, a seconda delle esigenze derivanti dal programma di lavoro approvato dal Presidente, la cui costituzione è effettuata secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 5, comma 1, lettera d), e 6, comma 2, lettera b).

     2. I Presidenti dei Gruppi provvedono alla convocazione degli stessi, secondo le modalità adottate per la convocazione delle riunioni della Commissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

     3. I Gruppi di lavoro sono composti da non più di cinque persone, oltre al Presidente.

     4. L'ingiustificata assenza di un Componente ad oltre tre sedute di un Gruppo ne comporta la decadenza.

     5. I Gruppi di lavoro possono avvalersi del contributo di esperti e consulenti, nominati dal Presidente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003.

 

     Art. 15. Esperti e consulenti

     1. Gli esperti ed i consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003, possono essere invitati ad assistere ai lavori della Commissione o dei Gruppi di lavoro, previa deliberazione a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione e al suo funzionamento, comprese le spese di rappresentanza e di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, utilizzando le risorse stanziate nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2003.

     2. L'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione per la partecipazione alle sedute della stessa, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Qualora un componente partecipi nello stesso giorno a più sedute dello stesso organo o di organi diversi ha diritto ad un solo gettone di presenza.

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo.


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.