§ 80.9.631 - D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:08/03/2006
Numero:154


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
Art. 2.  Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
Art. 3.  Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Art. 4.  Disposizioni finali


§ 80.9.631 - D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

(G.U. 24 aprile 2006, n. 95)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005 e 19 dicembre 2005;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 1° febbraio e 7 febbraio 2006;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

     «d-bis) dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.».

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

     b) al comma 2, le lettere b), g) ed h) sono soppresse;

     c) al comma 2, il secondo capoverso è soppresso;

     d) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

 

     Art. 3. Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). - 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

     a) politiche del personale dell'amministrazione civile;

     b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;

     c) sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

     d) attività di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

     2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni:

     a) Direzione centrale per le risorse umane;

     b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;

     c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

     3. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

     4. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dallo stesso Dipartimento dipende altresì l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati che svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, a cui è preposto un direttore che è responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

     5. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, ivi compresi un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.».

 

     Art. 4. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.