§ 80.9.449 - D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398.
Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/09/2001
Numero:398


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina
Art. 2.  Uffici centrali
Art. 3.  Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Art. 4.  Dipartimento della pubblica sicurezza
Art. 5.  Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Art. 6.  Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Art. 6 bis.  (Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie).
Art. 7.  Disposizioni finali


§ 80.9.449 - D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398. [1]

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno

(G.U. 6 novembre 2001, n. 258)

 

     Art. 1. Ambito della disciplina

     1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno di seguito denominato Ministero.

 

          Art. 2. Uffici centrali

     1. Il Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

     b) Dipartimento della pubblica sicurezza;

     c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

     d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     d-bis) dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie [2].

 

          Art. 3. Dipartimento per gli affari interni e territoriali

     1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

     a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;

     b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;

     c) [gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, nonché di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero] [3].

     2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:

     a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali;

     b) Direzione centrale dei servizi elettorali;

     c) Direzione centrale della finanza locale;

     d) Direzione centrale per i servizi demografici [4].

     3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni [5].

     4. [Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'ufficio per i sistemi informativi automatizzati] [6].

     5. [L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione è preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, di cui uno a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali, ed uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici] [7].

     6. [L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati. All'Ufficio è preposto un direttore che è responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39] [8].

 

          Art. 4. Dipartimento della pubblica sicurezza

     1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

     2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

     a) Segreteria del Dipartimento;

     b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;

     c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

     d) Ufficio centrale ispettivo;

     e) [Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato] [9];

     f) Direzione centrale della polizia criminale;

     g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;

     h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato [10] ;

     i) Direzione centrale dei servizi antidroga;

     l) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato [11];

     m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

     n) Direzione centrale di sanità;

     o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

     p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

     Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

     3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

 

          Art. 5. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

     1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

     a) l'immigrazione;

     b) l'asilo;

     c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine [12];

     d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l'Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto [13].

     2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni:

     a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;

     b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

     c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;

     d) Direzione centrale degli affari dei culti;

     e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;

     f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

     3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

     4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

     5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 [14].

 

          Art. 6. Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

     1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

     a) soccorso pubblico;

     b) prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative;

     c) difesa civile;

     d) politiche ed ordinanze di protezione civile.

     2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici:

     a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

     b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

     c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;

     d) Direzione centrale per la formazione;

     e) Direzione centrale per le risorse umane;

     f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;

     g) Direzione centrale per gli affari generali;

     h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;

     i) Ufficio centrale ispettivo.

     3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

     4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 6 bis. (Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). [15]

     1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

     a) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile;

     b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;

     c) sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

     d) documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo;

     e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;

     f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

     2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato come segue:

     a) Direzione centrale per le risorse umane;

     b) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

     3. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione civile dell'interno. La Scuola assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresì attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio-economiche emergenti sul territorio.

     4. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno, nonchè le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali.

     5. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane. Al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

 

          Art. 7. Disposizioni finali

     1. I posti di funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e i relativi decreti attuativi per quanto riguarda l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali e le relative funzioni.

     3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154.

[3] Lettera soppressa dall'art. 2 del D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154.

[4] Comma modificato dall'art. 2 del D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[6] Comma soppresso dall'art. 2 del D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154.

[7] Comma soppresso dall'art. 2 del D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154.

[8] Comma soppresso dall'art. 2 del D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154.

[9] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 2 agosto 2018, n. 112.

[10] Lettera così modificata dall'art. 35 della L. 30 luglio 2002, n. 189.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 agosto 2018, n. 112.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.

[15] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154 e così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210.